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Bollettino ADAPT 4 febbraio 2019, n. 5
L’apprendistato di primo e terzo livello costituiscono, secondo quanto previsto all’art. 41, comma 3, del d.lgs. 81/2015, percorsi che “integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali”.
Entrambe le tipologie prevedono infatti la frequenza a percorsi regolamentari d’istruzione e formazione da parte dell’apprendista, a differenza ad esempio di quanto succede con l’apprendistato di secondo livello, finalizzato all’ottenimento di una qualifica valida ai fini contrattuali, e nel quale la formazione esterna all’azienda ha come obiettivo l’ottenimento di competenze “di base e trasversali”, attraverso la frequenza di specifici corsi regionali.
Limitandoci a considerare, ora, l’apprendistato di primo livello e quello di alta formazione, esclusi l’apprendistato di ricerca e quello finalizzato al praticantato professionale, il quadro dei titoli ottenibili attraverso tali tipologie contrattuali è il seguente:
Apprendistato di primo livello o “scolastico” | Qualifica triennale nei percorsi d’istruzione e formazione professionale (IeFP) |
Diploma quadriennale nei percorsi d’istruzione e formazione professionale (IeFP) | |
Diploma di istruzione superiore (Istituti tecnici, professionali, licei) | |
Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) | |
Apprendistato di terzo livello o di alta formazione | Diploma di istruzione tecnica superiore (ITS) |
Laurea triennale e magistrale / specialistica | |
Master di primo e secondo livello | |
Dottorato di ricerca | |
Titoli dell’AFAM (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) |
Concentriamoci ora sullo specifico tema della durata di questi contratti. Per quanto riguarda l’apprendistato di primo livello, la prima fonte da consultare è il citato d.lgs. 81/2015 che, al comma 2 dell’art. 43, stabilisce una durata minima di 6 mesi e una durata massima “in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire”, che non può comunque superare determinate soglie individuate dalla norma stessa (1 anno per IFTS, 3 per la qualifica professionale, 4 per il diploma professionale e di scuola superiore). Queste indicazioni non sono, però, sufficienti all’identificazione chiara del termine da apporre al contratto d’apprendistato di primo livello: lo stesso legislatore prevede infatti che la regolamentazione dell’istituto è rimessa, fatto salvo quanto previsto dalla norma nazionale, alle regioni e alla Province autonome. Saranno quindi le indicazioni delle singole regioni a fornire le specifiche necessarie per il calibrare correttamente la durata massima di questi percorsi.
Per quanto riguarda invece la durata dei contratti d’apprendistato di terzo livello, finalizzati all’ottenimento di titoli di studi “terziari”, in questo caso la normativa nazionale non prevede esplicitamente una durata minima e rimanda, come nel caso dell’apprendistato di primo livello, alla regolamentazione regionale (c. 4, art. 45. d.lgs. 81/2015).
Nel caso in cui la regolamentazione regionale sia assente, la legge prevede l’applicabilità di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015, “Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato”. L’art. 4, “Durata dei contratti d’apprendistato”, dopo aver confermato i 6 mesi come durata minima dell’apprendistato di primo livello, e ampliando la stessa all’apprendistato di terzo livello, ci fornisce il quadro illustrato nella seguente tabella:
Titolo di studi | Durata massima | |
Apprendistato di primo livello o “scolastico” | Qualifica triennale nei percorsi d’istruzione e formazione professionale (IeFP) | 3 anni |
Diploma quadriennale nei percorsi d’istruzione e formazione professionale (IeFP) | 4 anni | |
Diploma di istruzione superiore (Istituti tecnici, professionali, licei) | 4 anni | |
Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) | 1 anno | |
Apprendistato di terzo livello o di alta formazione | Diploma di istruzione tecnica superiore (ITS) | Pari alla durata ordinamentale del percorso |
Laurea triennale e magistrale / specialistica | ||
Master di primo e secondo livello | ||
Dottorato di ricerca | ||
Titoli dell’AFAM (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) |
Escludendo dalla presente trattazione casi specifici quali proroghe o apprendistati per la frequenza dell’anno integrativo per conseguire la maturità, risulta evidente come manchi, a livello nazionale, una previsione specifica sulla durata da apporre al contratto d’apprendistato di primo e terzo livello. Anche le indicazioni regionali si limitano, infatti, a stabilire una durata massima.
Consideriamo ora degli esempi: un contratto d’apprendistato di terzo livello, finalizzato al conseguimento del dottorato di ricerca, quando termina? La risposta, come sappiamo, è: al conseguimento del titolo di studi. Ma nel momento in cui si va a scrivere un contratto di questa tipologia, che data inserire come scadenza? La conclusione della terza annualità di dottorato? Ma tra la conclusione dell’ultimo anno e la discussione della tesi possono passare mesi. Un discorso analogo può essere fatto anche per i percorsi di laurea in apprendistato, dove il titolo di studi conseguito il quale si estingue il periodo d’apprendistato può essere ottenuto mesi dopo la conclusione dei corsi.
Nel caso dell’apprendistato di primo livello, il problema sembra di più facile gestione. L’esame al seguito del quale viene conseguito il titolo di studi avviene poco tempo dopo la conclusione dell’ultima annualità: quando si va a redigere contratti di questa tipologia, bisogna quindi verificare con la scuola o centro di formazione la durata entro la quale è prevista la conclusione degli esami finali, e apporre di conseguenza tale durata. Il periodo di apprendistato, coincidente con il percorso formativo, finisce poi naturalmente al conseguimento del titolo: nel caso in cui l’esame venga quindi svolto prima della data apposta nel contratto, il periodo d’apprendistato potrà dirsi concluso e sarà possibile recedere liberamente dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, o lasciarlo proseguire come normale contratto a tempo indeterminato.
Nel caso invece dell’apprendistato di terzo livello, i dubbi sorgono nel momento in cui vi è un intervallo di tempo, che può arrivare anche a 6 mesi, tra la conclusione dell’ultima annualità prevista dal percorso, e l’esame a seguito dal quale si ottiene il titolo di studi obiettivo del contratto. Quale scadenza indicare?
Applicare la medesima soluzione scelta per l’apprendistato di primo livello, ossia indicare una data esatta di termine del periodo di apprendistato – seppur lontana del tempo – potrebbe comportare il rischio dell’abuso dell’istituto. Non bisogna dimenticare, infatti, che il contratto di apprendistato gode di una aliquota contributiva agevolata, giustificata proprio dall’onere formativo che l’azienda si assume. Nel momento in cui il percorso formativo giunge al termine, ossia termina l’anno formativo universitario, con esso termina in parallelo il periodo di formazione interna in capo all’azienda. Da questo momento e fino al conseguimento del titolo, l’apprendista non riceve più della formazione, né dall’istituzione formativa, né dalla scuola.
Seppur sia indubbio che dal punto di vista pedagogico, il momento dell’esame finale per il conseguimento del titolo sia anch’esso uno step formativo nel percorso dell’apprendista, come considerarlo a livello giuridico, in assenza di una disposizione normativa espressa che indichi come considerare il giorno di esame? E, di conseguenza, quale data di fine del periodo di apprendistato apporre sul contratto?
A conclusione dell’anno formativo universitario, si conclude anche la formazione prevista dal Piano Formativo Individuale. Ma che valore ha, quindi, l’esame finale? È opportuno considerare ora due elementi: in primis, la ratio stessa dell’istituto, in quanto l’apprendistato duale è finalizzato al conseguimento di un titolo di studi (e non solo allo svolgimento di un percorso d’istruzione e formazione); inoltre è con l’esame finale che si ottiene anche l’eventuale qualifica valida ai fini contrattuali. L’esame conclusivo non è, quindi, un momento a sé del percorso, ma un passaggio fondamentale e strettamente collegato con i precedenti periodi formativi, di cui di fatto rappresenta il coronamento e la verifica.
Per quanto riguarda, quindi, la data di conclusione del periodo d’apprendistato da apporre sul contratto, la soluzione più coerente con il sistema e la finalità dell’istituto pare essere quella di prevedere una formula che esprima il valore dell’esame conclusivo, attraverso il quale si ottiene il titolo di studi (che è poi il senso del percorso), riconoscendone il valore anche ai fini contrattuali.
Si può quindi inserire di questo tipo, riprendendo l’esempio del percorso di dottorato in apprendistato, e ricordando che la fase formativa coincide con il periodo d’apprendistato stesso: “La fase formativa terminerà con la discussione della tesi di dottorato quale conclusione e verifica del percorso di apprendimento utile anche ai fini della assegnazione al lavoratore della qualifica a fini contrattuali”.
Si tratta quindi di inserire una scadenza per relationem, riconoscendo contestualmente il valore dell’esame finale come parte integrante del percorso d’apprendistato. È importante ricordare come lo scopo del percorso sia l’ottenimento di un titolo di studi, e non solo lo svolgimento “duale” di un percorso d’istruzione secondario superiore o terziario. Escludere l’esame finale dal periodo d’apprendistato rischia così di andare ad intaccare il senso stesso dell’istituto, generandone una versione – e un utilizzo – distorto e parziale.
Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
Università degli Studi di Bergamo
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