Con la circolare n. 5/2014 del 4 marzo 2014, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato il regime temporale di applicazione dei nuovi importi in caso di lavoro irregolare, revoca delle sospensione dell’attività imprenditoriale e violazione della normativa sulla durata media di lavoro e sui riposi giornalieri e settimanali, previsti dal decreto legge “Destinazione Italia” n. 145/2013 convertito in legge n. 9/2014.
Infatti, in occasione dell’emanazione del predetto decreto legge, con la lettera circolare prot. 0022277 del 27 dicembre 2013 (vedila in Bollettino ADAPT, n. 1/2014) il Ministero aveva fornito indicazioni operative sull’applicabilità immediata della sola somma aggiuntiva per la revoca del provvedimento di sospensione per l’attività imprenditoriale, riservandosi all’esito della conversione del provvedimento normativo di fonte governativa le successive indicazioni sulle ulteriori sanzioni maggiorate, fornite con la circolare in commento.
Con questo provvedimento, il dicastero di via Vittorio Veneto ha ben illustrato, anche mediante uno schema riepilogativo, le condotte poste in essere, la normativa di riferimento violata ed il regime transitorio, considerato che la legge di conversione n. 9/2014 è intervenuta, ed in modo significativo, sul momento di entrata in vigore dei nuovi importi.
Per quanto attiene alla sanzione per lavoro irregolare, applicabile nella più grave ipotesi di occupazione di personale irregolare ovvero in quella attenuata qualora il trasgressore faccia precedere all’occupazione regolare un periodo di lavoro cd. “in nero”, e prevista tanto per la parte fissa quanto per quella variabile in ragione dei giorni di irregolare occupazione, il regime transitorio è scorporato in tre differenti momenti, coincidenti con il periodo di commissione dell’illecito in parola: infatti, qualora la condotta sia stata realizzata prima del 24 dicembre 2013, data in entrata in vigore del decreto legge “Destinazione Italia”, continueranno ad applicarsi le sanzioni precedenti e la relativa procedura premiale della diffida; se, al contrario, la condotta irrispettosa della normativa si è materializzata tra l’entrata in vigore del “Destinazione Italia” e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione (21 febbraio 2014), troveranno applicazione le nuove sanzioni maggiorate ma sarà ancora adottabile la diffida ad opera del personale ispettivo, avendo in questo caso la legge di conversione espressamente conservato – così sottolinea il Ministero – detta procedura; infine, se l’illecito è stato posto in essere dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, e quindi dal 22 febbraio 2014, il trasgressore sarà tanto sottoposto al regime sanzionatorio maggiorato quanto escluso dalla diffidabilità dell’illecito.
Sul punto, va notato come, a prescindere dalla non più consentita diffida, resti valida l’indicazione ermeneutica fornita dal medesimo Ministero in un proprio precedente provvedimento – la circolare n. 38/2010 del 12/11/2010 – in cui, in considerazione dei nuovi presupposti costitutivi della maxisanzione, aveva considerato non più applicabile l’ulteriore sanzione, prevista dall’art. 19, comma 3, decreto legislativo n. 276/2003 s.m.i., per l’omessa comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego territorialmente competente (di cui all’art. 9-bis, decreto legge n. 510/1996, convertito nella legge n. 608/1996 e sostituito dall’articolo unico, comma 1180, legge n. 296/2006, cd. Finanziaria 2007), in quanto detta sanzione andava considerata«…assorbita nella fattispecie più grave ex art. 4 della L. n. 183/2010» (circ. cit., pag. 2).
Infine, ribadita la natura di illecito permanente della condotta in parola, il momento di consumazione dell’illecito coincide con la sua cessazione, derivandone, quindi, che tale momento determinerà il regime sanzionatorio da applicare, prescindendo quindi dalla data di accertamento del medesimo.
In merito alla sanzione aggiuntiva per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, aggravata nel suo importo del 30%, il Ministero conferma il mero aumento, rinviando alla precedente circolare (prot. 0022277 del 27 dicembre 2013, cit.) la spiegazione dell’applicazione a far data dalla pubblicazione del decreto legge e rinvenibile nella sua natura di somma aggiuntiva, e non già sanzione: in ragione di ciò, quindi, il maggiore importo non necessita, per poter esser considerato efficace, della conversione del decreto legge che l’ha introdotto, come accade per le sanzioni amministrative.
Infine, per quanto concerne le violazioni per inosservanza delle diposizioni previste per l’orario medio settimanale, nonché i riposi giornalieri e settimanali, il Ministero, a fronte delle novità contenute nella legge di conversione sulla vigenza dei duplicati importi sanzionatori, chiarisce che i medesimi troveranno applicazione dalla data di entrata in vigore del decreto legge, diventando tale data, quindi, lo spartiacque temporale tra le precedenti sanzioni, destinate alle condotte illecite poste in essere fino al 23 dicembre 2013, e le nuove, rivolte alle inosservanze concretatesi a decorrere dal 24 dicembre 2013.
In merito, è apprezzabile la precisazione ministeriale, alla cui stregua, ribaditi gli elementi costitutivi di ciascuna condotta interessata dalla maggiorazione – nel senso che la durata media dell’orario di lavoro va calcolata con riferimento ad un periodo non superiore ai quattro mesi, salva maggiore previsione ad opera della contrattazione collettiva, il riposo giornaliero deve essere fruito ogni ventiquattro ore mentre quello settimanale va calcolato come media in un periodo non superiore ai quattordici giorni – ai fini dell’applicazione delle nuove sanzioni i periodi considerati devono ricadere a decorrere dalla data di entrata in vigore del “Destinazione Italia”.
In buona sostanza, il Ministero, opportunamente, scongiura che siano computabili nella considerazione dell’arco temporale di riferimento periodi a cavallo delle nuove disposizioni, con inevitabili dubbi su quali sanzioni sarebbero state invocabili, le vecchie o le nuove, ed in quale misura. Ancorché non esplicitata, indefettibile conclusione del ragionamento ministeriale è che se una condotta illecita non si è realizzata interamente prima della vigenza delle nuove sanzioni sull’osservanza dell’orario di lavoro, troveranno applicazione i vecchi importi: a titolo meramente esemplificativo, ciò potrebbe capitare qualora un periodo di riferimento per la durata media dell’orario settimanale interessi l’intero mese di dicembre 2013, ‘sconfinando’ quindi nella nuova disciplina sanzionatoria.
Giovanna Carosielli
Scuola internazionale di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
ADAPT-CQIA, Università degli Studi di Bergamo
@GiovCarosielli
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Si segnala che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’amministrazione di appartenenza.
Le sanzioni amministrative in materia di lavoro: i chiarimenti ministeriali