Una recente risoluzione del Parlamento europeo (14 gennaio 2014) solleva la tematica della efficacia delle ispezioni del lavoro in Europa dove l’entità del lavoro sommerso è pari al 18,8% del PIL (in alcuni Stati supera il 30%) e 168.000 cittadini muoiono ogni anno in incidenti o per malattie connesse al lavoro, oltre ai 7 milioni che rimangono feriti a causa di infortuni.
La risoluzione afferma il ruolo cruciale delle ispezioni sul lavoro nella prevenzione e nel controllo, il contributo positivo delle medesime per il miglioramento delle informazioni e delle competenze all’interno dell’azienda e ritiene che le relative sanzioni debbano essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Questo contributo parte dal presupposto che l’attività del contenzioso delle Direzioni territoriali del lavoro è direttamente connessa a quella ispettiva, ma deve essere svolta con particolare perizia e competenza nelle aule dei tribunali al fine di non vanificare le attività ispettive che altrimenti si ridurrebbero ad una mera produzione di un mucchio di carta inutile ed inefficace per il contrasto al lavoro illegale.
Proprio perché la fase del contenzioso assume un ruolo determinante per l’attività istituzionale con riflessi diretti sulle aziende e sul mercato del lavoro si ritiene di dovere formulare alcune proposte necessarie a ridurre i processi e permettere di reperire nuove risorse economiche e finanziarie.
Le nuove risorse sarebbero utili e necessarie per combattere la lotta all’evasione contributiva e fiscale.
In particolare si propone di:
– Abbattere drasticamente il contenzioso giudiziario attraverso la proposizione di un contenzioso unico contro i verbali Inps, Inail e contro le Ordinanze Ingiunzione delle Direzioni territoriali del lavoro, in modo da consentire alle aziende di proporre un unico ricorso evitando la duplicazione e la triplicazione di processi dinanzi a giudici diversi in relazione ai verbali ispettivi e ottenere un risparmio di costi per le aziende.
Si vuole proporre che l’impugnazione del verbale di addebito o dell’avviso di mora dell’Inps o del verbale unico di accertamento dell’Inps e dell’Inail e delle ordinanze ingiunzione dinanzi al giudice del lavoro comporti la partecipazione obbligatoria quali soggetti passivi (litisconsorzio necessario), degli enti previdenziali coinvolti e della DTL territorialmente competente (in un unico processo).
L’effetto che si vuole realizzare è di acquisire una sola volta gli elementi di prova in un unico giudizio (a legislazione vigente si devono affrontare almeno tre processi in primo grado, tre in secondo grado e tre in cassazione con giudici diversi e riti diversi!) ed arrivare alla pronuncia di una sentenza unica senza costringere le aziende ad affrontare più processi con i diversi enti previdenziali e con le Direzioni territoriali e regionali del lavoro competenti per territorio, con più soccombenze o vittorie e con diversi giudicati diversi tra loro, perché a volte divergenti. La proposta consentirebbe un accesso immediato al contenzioso nei casi in cui occorra certezza e celerità della decisione giudiziaria (ad esempio nei casi in cui le aziende vogliono accedere ad agevolazioni contributive oppure per potere ottenere il DURC più rapidamente!). Permetterebbe, di fatto, di arrivare ad un unico giudizio, che coinvolga tutti gli enti, con risparmio di spesa per i privati e certezza ed unicità del giudizio.
– La proposta non disdegna il reperimento di nuove risorse per il ministero del lavoro che dovrebbero garantire una maggiore capacità organizzativa e punta sull’abolizione dei ricorsi amministrativi ex artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 124/2004 in forza dell’analisi effettuale dei risultati raggiunti, nel primo decennio di applicazione, da due strumenti che non hanno avuto la forza privilegiata di prevenire, limitare o evitare il contenzioso giudiziario.
. Mentre hanno, in non pochi casi, vincolato l’attività di personale ispettivo alla trattazione e alla delicata istruttoria tecnica di ricorsi generalmente respinti.
Considerato quanto sopra, si riporta di seguito una proposta di articolato normativo:
Articolo unico
(Contenzioso verbali di ispezione)
All’art. 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 è aggiunto il comma 14.
14 – Limitatamente alle materie di cui al comma 4, lettera a), relativamente alle ordinanze ingiunzione del Direttore delle Direzioni territoriali del lavoro si applicano le norme previste dall’art. 442 e ss. c.p.c.
14-bis – Limitatamente alle materie di cui al comma che precede non si applicano i commi 1, 2, 6 e 9 dell’art. 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
14-ter – Limitatamente alle materie di cui al presente comma il giudice competente a decidere è il giudice del luogo in cui ha sede la DTL competente all’emissione dell’ ordinanza ingiunzione. L’impugnazione giudiziale dell’ordinanza ingiunzione che comporti conseguenze previdenziali o assistenziali o dell’avviso di addebito dell’Inps o del verbale unico di accertamento e notificazione Inps o Inail comporta obbligatoriamente la chiamata in causa, ai sensi dell’art. 102 cpc, degli istituti previdenziali e assistenziali, della direzione territoriale del lavoro che ha emesso l’ordinanza o altro eventuale ente previdenziale o assistenziale comunque interessato.
14-quater – Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
14-quinquies – Limitatamente alle materie di cui al comma 4, lettera a), l’amministrazione pubblica può farsi rappresentare e difendere, in primo e secondo grado del giudizio, da propri funzionari abilitati all’esercizio delle professione forense iscritti all’albo speciale.
14-sexies – Limitatamente alla materia della tutela del lavoro di cui al comma 4, lettera a), sono riconosciute dal giudice, nel caso di vittoria dell’amministrazione, le spese, i diritti e gli onorari di lite. Si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo sono finalizzate al finanziamento di misure, anche di carattere organizzativo, per una maggior efficacia del livello minimo dei servizi istituzionali inerenti l’attività del contenzioso curato dalle Direzione regionali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali A tal fine le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
14-septies – Ai fini della decorrenza del termine breve per l’appello, ai sensi dell’articolo 434, comma 2, del codice di procedura civile, limitatamente alle materie di cui al comma 4, lettera a), nelle ipotesi di cui all’art. 13-bis del presente articolo, la notificazione della sentenza all’amministrazione dello Stato deve essere effettuata presso la sede dell’ufficio pubblico che ha rappresentato e difeso l’amministrazione”
14-octies – Salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) gli atti del processo, la decisione e gli atti di notifica, limitatamente alla materia della tutela del lavoro di cui al comma 4, lettera a) sono esenti da ogni tassa, imposta e, per l’amministrazione pubblica statale, da ogni diritto o bollo. Alla notificazione degli atti e delle sentenze alla pubblica amministrazione, provvede la cancelleria del tribunale, esclusivamente in via telematica;
14-novies – sono abrogati gli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124.
Dopo l’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 è aggiunto il seguente articolo 6-bis
Notificazione degli atti nel contenzioso in materia di tutela del lavoro
1. Le amministrazioni pubbliche coinvolte nei giudizi di cui all’articolo 6, comma 4, lettera a), possono eseguire la notificazione degli atti, anche stragiudiziali, secondo le modalità di cui alla legge 21 gennaio 1994, n. 53.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.
3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte del funzionario abilitato all’esercizio della professione forense incaricato dall’Ufficio”.
Dario Messineo
Avvocato
Dottore di ricerca in Diritto del lavoro e previdenza sociale
@dari_68