D. Come funziona la procedura di certificazione? Quanto tempo decorre tra la presentazione della istanza e la relativa certificazione?
R. Ogni commissione ha un proprio regolamento che ne disciplina l’attività, tenendo conto delle norme di legge in materia.
In linea generale, occorre inviare alla Commissione una istanza congiunta (sottoscritta, pertanto, da ambo le parti del contratto oggetto di richiesta di certificazione), oltre ai documenti che dovranno essere oggetto di valutazione.
Anche il tempo di “lavorazione” delle posizioni e di emissione del provvedimento di certificazione dipende dalla commissione incaricata, considerato che il DPR n. 177/2011 non si occupa della tempistica del procedimento di certificazione e che l’art. 78, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 276/2003 prevede il termine (meramente ordinatorio) di 30 giorni dal ricevimento della istanza per la conclusione del procedimento di certificazione.
La Commissione dell’Università di Modena e Reggio Emilia, considerato che l’ordinaria tempistica della procedura di certificazione rischia di essere sostanzialmente inconciliabile con lo svolgimento dei lavori di cui ai contratti oggetto di certificazione, talvolta improcrastinabili in quanto caratterizzati da esigenze di ripristino e salvaguardia degli impianti e della produzione, o da esigenze di sicurezza del lavoro, ha adottato una procedura speciale (in questo senso l’art. 23 bis del Regolamento), in modo tale da poter emettere, nel giro di qualche giorno ed esaminata la documentazione rimessa, un provvedimento di carattere temporaneo, abilitante allo svolgimento delle attività all’interno dei luoghi confinati o a rischio di inquinamento.
Il provvedimento temporaneo evita che la procedura di certificazione si traduca in un ostacolo burocratico allo svolgimento di attività all’interno del luogo confinato o a rischio di inquinamento.
Al tempo stesso, tale provvedimento “interlocutorio” consente alla Commissione di procedere con ulteriori verifiche istruttorie (come lo svolgimento di un sopralluogo, ove tecnicamente e temporalmente possibile, l’acquisizione di dichiarazione delle parti piuttosto che di documenti originariamente non trasmessi ma dei quali si può presumere l’esistenza – come ad esempio il possesso di un DURC in corso di validità –) funzionali, poi, all’emissione del provvedimento definitivo.
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