La certificazione dei contratti concernenti attività da svolgersi all’interno di luoghi confinati o a rischio di inquinamento ai sensi del DPR n. 177/2011 – FAQ n. 4

D. Quando va certificato il contratto? Prima o dopo la stipula? E se può essere certificato dopo, deve contenere una clausola di efficacia subordinata alla sua certificazione?

 

R. E’ opportuno che il contratto venga certificato successivamente alla sua stipula.

Dal momento in cui le parti identificano il luogo come confinato o a rischio di inquinamento, la certificazione del contratto costituisce un presupposto per la sua efficacia, considerato che, in mancanza, non è possibile operare per il subappaltatore all’interno del luogo confinato stesso. Ne consegue la necessità di sottoporre il contratto alla procedura di certificazione antecedentemente all’inizio della sua esecuzione.

Una volta evidenziata, nel documento contrattuale, la possibilità che l’attività si svolga all’interno di un luogo confinato o a rischio di inquinamento, non appare necessaria l’introduzione di una apposita clausola che ne subordini l’efficacia alla sua certificazione, sebbene questa sia da ritenersi opportuna, anche al fine di mettere a conoscenza il subappaltatore dell’obbligo di certificazione.

 

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La certificazione dei contratti concernenti attività da svolgersi all’interno di luoghi confinati o a rischio di inquinamento ai sensi del DPR n. 177/2011 – FAQ n. 4
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