Cig in deroga – riammessi gli studi professionali  

È destinata a riaprirsi la questione sugli ammortizzatori sociali in deroga per gli studi professionali. Il Consiglio di Stato ha accolto con l’ordinanza n. 1108/2015 l’appello cautelare presentato da Confprofessioni (principale organizzazione di rappresentanza dei liberi professionisti in Italia e firmatari del CCNL dei dipendenti degli studi professionali), sospendendo l’esecuzione della precedente ordinanza del Tar Lazio che aveva invece confermato l’esclusione dei dipendenti degli studi professionali dalla Cig in deroga, contenuta nel decreto interministeriale n. 83473/2014.

 

Ammortizzatori sociali in deroga

 

Questi hanno l’obiettivo generale di estendere le misure di sostegno e sostituzione del reddito previste dagli ammortizzatori a regime a categorie di lavoratori normalmente escluse dal campo di applicazione a causa della tipologia di contratto di lavoro di cui sono titolari, dell’appartenenza settoriale dell’azienda di cui sono dipendenti o della dimensione aziendale (vedi M. Tiraboschi, S. Spattini, J. Tschöll, Dossier Lavoro n. 5/2013, Il Sole 24 Ore).

 

Operando in deroga per tutte le forme di lavoro dipendente e per tutti i datori di lavoro (anche non imprenditori come per esempio gli studi professionali almeno fino alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale n. 83473/2014), tale tipologia di ammortizzatori ha garantito negli ultimi anni di crisi, seppure con modalità non automatiche e nel limite delle risorse stanziate, una copertura di fatto universale nei confronti delle imprese e dei lavoratori.

 

La legge di riforma del lavoro (l. n. 92/2012) si è posta l’obiettivo di superare la concessione in deroga degli ammortizzatori sociali, cercando di realizzare l’universalità della copertura attraverso altre vie. Con riferimento alla tutela del reddito in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, ciò è perseguito attraverso la costituzione dei fondi di solidarietà. Nell’ottica di graduale transizione verso il nuovo sistema e in considerazione del perdurare dello stato di crisi economica, è stata comunque prevista la possibilità della concessione in deroga degli ammortizzatori sociali ancora per il periodo 2013-2016.

 

L’esclusione degli studi professionali

 

Con il decreto interministeriale n. 83473/2014 sono stati poi definiti nuovi e più stringenti criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga. L’art. 2, comma 3, del decreto interministeriale citato prevede che possono richiedere gli ammortizzatori sociali in deroga solo le imprese di cui all’art. 2082 del codice civile. Quest’ultimo a sua volta definisce come imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Lo stesso Ministero del lavoro ha incluso poi nella circolare n. 19/2014 anche i piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 del codice civile (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti). Successivamente, con la nota n. 40/0005425 del 24 novembre 2014, il Ministero esclude espressamente dalla possibilità di richiedere il trattamento, le associazioni sindacali o datoriali e gli studi professionali.

 

Questa disposizione avrebbe l’effetto di creare disparità all’interno delle stesse realtà professionali. Infatti, molti studi sono organizzati da un lato con l’attività professionale di consulenza (posizione del singolo professionista o come studio associato) e dall’altra parte con le attività di servizio in forma d’impresa (società di persone o società a responsabilità limitata). Di conseguenza, in queste realtà i dipendenti dello studio professionale non potrebbero godere della Cig in deroga e i dipendenti della società di servizi, invece, avrebbero diritto agli ammortizzatori in deroga.

 

Una esclusione ritenuta ingiusta da parte di Confprofessioni fin dall’inizio della discussione sulla prima bozza del decreto. Da qui anche la decisione di presentare ricorso all’autorità giudiziaria puntando sulla nozione di imprenditore elaborato dalla giurisprudenza comunitaria.

 

Corte di Giustizia CE sentenza 16 ottobre 2003, n. 32/02, direttiva UE 98/59/CE e nozione d’impresa

 

La Corte di Giustizia è intervenuta in passato su un ricorso presentato da parte della Commissione europea contro la Repubblica Italiana. La Commissione contestava all’Italia di non avere correttamente recepito la direttiva n. 98/59 per quanto riguarda il suo ambito di applicazione ratione personae. Infatti, mentre la direttiva riguarda i licenziamenti collettivi effettuati da un “datore di lavoro”, le disposizioni della legge n. 223/1991 avrebbero fatto esclusivo riferimento ai licenziamenti collettivi effettuati dalle imprese ovvero dai soggetti economici qualificabili come “imprenditori” ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile italiano. Con la sentenza la Corte fornisce una interpretazione più ampia facendo rientrare nella nozione di impresa coloro che esercitano un’attività economica, che perseguano o meno uno scopo di lucro[1].

 

Lo stesso Ministero del lavoro ha condiviso tale interpretazione nella risposta a interpello n. 10/2011, confermando che anche i datori di lavoro qualificabili come studi professionali possano essere sussunti nell’ambito della previsione di cui all’art. 4, comma 1, l. n. 223/1991, sebbene la norma si riferisca espressamente alle sole “imprese” e di conseguenza che i lavoratori da questi dipendenti, licenziati per riduzione di personale, abbiano diritto a iscriversi nelle liste di mobilità (anche se non possono percepire l’indennità di mobilità).

 

Bisogna però precisare che la Corte di Cassazione (sent. n. 18710/2013) è stata contraria a una lettura estensiva stabilendo che tale nozione estensiva di impresa non può trovare applicazione quando vengono in rilievo sgravi contributivi (nel specifico caso deciso dalla Corte di sgravi contributivi disciplinati dalla l. n. 407/1990).

 

L’ordinanza del Consiglio di Stato

 

Mentre il ricorso di Confprofessioni è stato respinto dal TAR Lazio (ordinanza cautelare n. 6365/2014), il Consiglio di Stato ha condiviso le ragioni di Confprofessioni e riformato la decisione di primo grado (ordinanza n. 1108/2015). I giudici hanno ritenuto convincenti le argomentazioni, con riguardo alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 1° agosto 2014, nella parte in cui esclude gli studi professionali del trattamento di Cig in deroga, per i profili relativi alla eventuale discriminazione operata nei confronti della categoria dei liberi professionisti e del personale che lavora presso di loro e tenuto conto dei vincoli comunitari in materia di definizione di impresa.

 

La causa dovrà, adesso, essere ancora decisa nel merito, ma le motivazioni del Consiglio di Stato difficilmente potranno essere disattese. Nel frattempo il Ministero del lavoro (Nota prot. n. 40/0007518 del 25 marzo 2015) ha trasmesso l’ordinanza del Consiglio di Stato alle proprie strutture e all’INPS per attenersi a quanto disposto e consentire, in attesa della pronuncia del TAR nel merito, l’accesso alla Cig in deroga per i lavoratori dipendenti degli studi professionali.

 

Josef Tschöll

Consulente del lavoro in Vipiteno

 

[1] Richiamando anche le sentenze 19 maggio 1992, causa C-29/91, Redmond Stichting (Racc. pag. I-3189, punti 3 e 4), e 8 giugno 1994, causa C-382/92, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. I-2435).

 

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