Le previsioni in materia di erogazione Tfr in busta paga della Legge n. 23/2014, c.d. Legge di Stabilità, sono entrate nella fase operativa a seguito della pubblicazione in G.U. del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2015, n. 29 in vigore dal 3 aprile dell’anno in corso. Trattasi di una previsione sperimentale interessante i periodi paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 che permette a taluni dipendenti, di richiedere l’anticipazione della quota maturanda del trattamento di fine rapporto in busta paga con cadenza mensile. In tal senso, la Circolare Inps n. 82/2015, ha definito le modalità operative utili alla liquidazione della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) dettagliando l’istituzione del fondo di Garanzia presso l’istituto.
La richiesta potrà essere presentata previo il possesso di specifici requisiti. In tale prospettiva potranno avanzare formale richiesta di anticipazione Tfr tutti i lavoratori dipendenti del settore privato in possesso di una anzianità di servizio minima pari a sei mesi, intendendosi per tale una durata minima maturata presso il medesimo datore di lavoro che si azzera nei casi di successione di rapporti di lavoro rendendo, pertanto, inefficace la pregressa domanda di liquidazione. Tuttavia fanno eccezione alla predetta regola le fattispecie nell’ambito delle quali pur mutando il datore di lavoro, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità; in particolare si fa riferimento alla cessione del contratto di lavoro in forma individuale ex art 1406 c.c. nonché alle variazioni di datore di lavoro per effetto di cessione d’azienda o ramo di azienda. L’erogazione della quota maturanda del trattamento di fine rapporto spetta anche ai dipendenti che hanno aderito, con modalità tacite ovvero esplicite, alle forme pensionistiche complementari nonché ai dipendenti il cui Tfr è versato al Fondo di Tesoreria.
Sono esclusi dal beneficio dell’istituto i lavoratori domestici e quelli del settore agricolo ovvero tutti i lavoratori dipendenti da un datore di lavoro dettagliatamente specificati al punto 1 della Circolare in commento. Ancora, saranno esclusi dal richiedere l’erogazione mensile della Qu.I.R. i lavoratori che hanno utilizzato il proprio Tfr come garanzia di contratti di finanziamento. Resta inteso che, in mancanza di formale richiesta al proprio datore di lavoro, rimangono ferme le condizioni in essere ovvero precedentemente espresse senza subire modifica alcuna.
Ai fini dell’accesso alla liquidazione, i lavoratori devono presentare il modulo Qu.I.R. per la richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del trattamento di fine rapporto come parte integrativa della retribuzione direttamente al datore di lavoro, debitamente compilata e sottoscritta. Presentato il modello, l’erogazione in busta paga sarà esecutiva a partire dal mese successivo a quello di avvenuta richiesta salvo per i datori di lavoro che ricorrono al Finanziamento assistito da garanzia, per i quali l’erogazione in busta paga decorrerà dal quarto mese successivo a quello di presentazione dell’istanza da parte del lavoratore. In tal senso è importante ricordare che la scelta effettuata è irrevocabile e, per tale ragione, sarà operativa sino al termine del periodo sperimentale ovvero alla risoluzione del rapporto di lavoro se antecedente a tale data.
In favore delle piccole e medie imprese, la Legge di Stabilità 2015, ha predisposto delle misure finalizzate a favorire l’accesso alle risorse finanziarie dirette all’erogazione della Qu.I.R. Potranno beneficiare di un apposito finanziamento erogato dagli intermediari aderenti all’Accordo quadro stipulato il 20 marzo 2015 fra Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e l’associazione Bancaria d’Italia, i datori di lavoro che, al momento della richiesta, soddisfino due requisiti vale a dire abbiano alle proprie dipendenze meno di cinquanta addetti ovvero non siano tenuti al versamento del Tfr al Fondo Tesoreria. In tal senso, «con riguardo al primo requisito, ai fini del calcolo del numero degli addetti, si applicano i principi e i criteri adottati per dell’individuazione dei soggetti obbligati al versamento del Tfr al Fondo di Tesoreria, sulla base delle previsioni dell’art. 1, commi 6 e 7, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007 e delle relative disposizioni amministrative. Nel novero degli addetti, si ricorda che rientrano tutte le tipologie di lavoratori subordinati. Le unità di lavoro dei lavoratori a tempo parziale vanno calcolate sulla base del rapporto fra l’orario di lavoro ridotto rispetto a quello contrattuale».
Come disposto dalla Circolare Inps i datori di lavoro avranno accesso al finanziamento assistito da garanzia dietro formale richiesta avanzata all’Istituto finalizzata al rilascio della certificazione attestante la presenza di tutte le condizioni necessarie; la certificazione sarà rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta previa la sussistenza di un ulteriore requisito ovvero l’assenza di provvedimenti di integrazione salariale straordinaria nonché in deroga se in prosecuzione dell’integrazione stessa. Tuttavia, solo dopo aver ricevuto esito positivo da parte dell’Inps il datore di lavoro potrà accedere al finanziamento, stipulando il relativo contratto con l’intermediario aderente all’accordo quadro. Nel suddetto documento sono previste altresì le modalità per procedere al rimborso del finanziamento stesso da parte del datore beneficiario entro il termine ultimo del 30 ottobre 2018 come disposto dal D.P.C.M. all’art. 7.
Al fine di coprire il rischio derivante dal credito dei finanziamenti concessi per l’erogazione della Qu.I.R., è stato istituito presso l’Inps uno specifico fondo di garanzia chiamato ad intervenire in tutti i casi di inadempimento totale o parziale nonché in caso di insolvenza del datore di lavoro. La domanda di intervento seguirà procedure differenti dettagliate nella circolare in commento al punto 9.2, a seconda che si tratti di datore di lavoro inadempiente ovvero datore di lavoro insolvente.
Per tutte le aziende interessate dall’erogazione della quota integrativa della retribuzione, con o senza finanziamento assistito da garanzia, sarà applicato l’esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia per il Tfr con riferimento al mese di maturazione della Qu.I.R.; per i datori di lavoro che liquideranno la quota senza finanziamento, saranno applicate ulteriori misure compensative di natura fiscale e contributiva. In tal senso l’ammontare delle misure compensative di natura contributiva sono fissate nella percentuale massima dello 0.28% ex art. 8 del D.L. n. 2003/2005.
Roberta Monte
@monte_roberta
Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
ADAPT, Università degli Studi di Bergamo