Job Act: alcuni punti critici. Conferimento di lavoro e Contratto di Associazione in partecipazione

Il comma 2 dell’art. 2549 C.C. è stato recentemente modificato prevedendo espressamente l’esclusione dell’apporto di lavoro con il contratto di associazione in partecipazione, quando l’associato sia una persona fisica.

 

Ci preme, in questa sede, effettuare alcune considerazioni sulla valenza giuridica e sull’efficacia della novità introdotta con l’art. 54 del d.lgs. n. 81/2015.

 

In primis la verifica circa la legittimità del conferimento di “solo lavoro” da parte di società ed Enti collettivi. La risposta deve avere una sua coerenza generale, regolando i rapporti con fonte codicistica. Ed in effetti tale coerenza risulta rispettata anche alla luce della legge 28 giugno 2012, n. 92 ove l’intermediazione di manodopera (rectius lavoro interinale) viene consentito mediante una liberazione controllata già prevista dalla convenzione OIL n. 181/1997 subordinandola ad una specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero del Welfare a società appositamente costituita.

 

Di talché risultano ammissibili gli “enti collettivi” ed esclusi gli associati persone fisiche che non potrebbero essere iscritti per loro natura allo specifico Albo tenuto dal citato Ministero.

Al di fuori dello specifico caso della società abilitata, il conferimento di puro lavoro in realtà appare precluso nella generalità dei casi che, al più, potrebbero renderlo ammissibile passando per il conferimento “MISTO” (capitale e lavoro).

 

Una seconda considerazione appare opportuna richiamando la normativa societaria laddove consente il conferimento di puro lavoro per la costituzione di società a responsabilità limitata (Art. 2464 C.C.) e la previsione di un apporto all’impresa cointeressante, che potrebbe essere anche di solo lavoro, per la partecipazione agli utili di impresa e senza partecipare alle perdite (art. 2554 C.C.).

 

Trattasi all’evidenza di un contratto affine a quello di associazione in partecipazione con la specifica «senza il corrispettivo di un determinato apporto» ma solo con l’assunzione di un determinato impegno all’atto della sottoscrizione mentre per l’associazione in partecipazione vi è sempre apporto.

 

Trascurando in questa sede le problematiche inerenti la tassazione, peraltro già indicate con circolare 26/E del 16 giugno 2004, ci si chiede se non fosse stato più opportuno lasciare la previsione codicistica così come era in origine e prevedere invece la certificazione dei contratti presso le sedi deputate facendo emergere così la volontà contrattuale reale lasciando liberi gli attori principali di esprimere le loro esigenze con gli strumenti che gli stessi ritenessero più idonei ad interpretarle.

 

Alessandro Bonzio

Presidente Consiglio regionale Ancl Veneto

 

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