L’apprendistato professionalizzante dopo il Jobs Act: la Valle d’Aosta e il nuovo impianto formativo

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 1745 del 27 novembre 2015, la Regione Autonoma della Valle d’Aosta è stata la prima a sottoscrivere un’intesa con le parti sociali in materia di apprendistato professionalizzante dopo le novelle legislative apportate dal decreto legislativo 81/2015.

 

Invero il provvedimento compie una seconda operazione. Infatti esso rende operative – con un certo ritardo – le Linee guida in materia di apprendistato professionalizzante approvate nel febbraio 2014 che a loro volte erano state previste dal Pacchetto Lavoro “Letta-Giovannini” del 2013.

 

La Giunta regionale ha stanziato 1.214.953 Euro per il nuovo impianto formativo che entrerà a regime nei prossimi mesi dopo che il 20 di novembre è stata sottoscritta l’intesa tra le parti sociali e l’assessorato alle attività produttive e politiche del lavoro avente ad oggetto la definizione dei nuovi indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale, nonché la disciplina dell’offerta formativa pubblica.

 

I destinatari della formazione di base e trasversale sono tutti i soggetti assunti in Valle d’Aosta con contratto di apprendistato tra i 18 e i 29 anni, o, nuntium, senza limiti di età purché beneficiari di un’indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Quest’ultima scelta, novità introdotta dal legislatore delegato nazionale, rende la Regione un possibile laboratorio per testare l’efficacia complessiva della norma, anche in ottica di incentivo alla riqualificazione dei lavoratori usciti dal mercato.

 

La Regione ha predisposto una piattaforma online dalla quale si potrà accedere all’intero catalogo dell’offerta formativa e comunicare, dopo l’assunzione di ogni singolo apprendista, se l’impresa vuole avvalersi della formazione trasversale di base pubblica, mista o meramente interna. Nell’ultimo caso non sono previste dotazioni finanziarie regionali per i programmi formativi. Entro 30 giorni dalla scelta sul tipo di formazione della quale avvalersi, le imprese che si avvalgono dell’offerta formativa pubblica devono scegliere il soggetto attuatore. L’inerzia dell’impresa comporterà, decorsi inutilmente ulteriori 15 giorni dall’avviso di mancata scelta, l’obbligo di provvedere privatamente alla formazione trasversale e di base.

 

La Regione, in ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 44 comma III del d.lgs. 81/2015, provvede su richiesta dei datori di lavoro, singoli o in associati, ad inviare la programmazione annuale degli enti di formazione e a curarne l’aggiornamento.

 

Il nuovo sistema non prevede novità nell’ambito della certificazione dell’avvenuta formazione, che rimane demandata al libretto formativo. Tale elemento suscita qualche perplessità vista il venir meno dello stesso previsto dal decreto legislativo n. 150/2015. I piani formativi individuali vengono redatti con l’ausilio di moduli o formulari predisposti dai CCNL o dagli enti bilaterali. In mancanza è stato predisposto un modello sul portale regionale.

 

L’offerta formativa pubblica si intende obbligatoria nella misura in cui sia realmente disponibile, cioè approvata e finanziata dalla Regione, la quale ha ovviamente in carico l’onere di stabilire le modalità di individuazione dei soggetti attuatori e le condizioni di accesso ai fondi pubblici (attività queste demandata ad una Delibera di giunta successiva).

 

L’offerta formativa pubblica, analoga a quella privata nella durata e nella organizzazione complessiva, è articolata in un monte ore variabile a seconda delle varie esigenze del singolo, al quale è dedicata una sessione di cd. “Avvio Attività” della durata di 4 ore che può essere di gruppo o individuale. A seconda del titolo di studio in possesso dell’apprendista la formazione avrà una durata di 120 ore (diploma di licenza media o elementare), 80 ore (diploma di istruzione superiore), 40 ore (laurea, dottorato di ricerca, diplomi di alta formazione e titoli equipollenti) o 12 ore (se contratto a tempo determinato di durata infrannuale).

 

Il monte ore formazione è poi suddiviso in tre moduli, o loro volta strutturati in unità formative.

Il primo modulo, oltre alla già menzionata attività di avvio, contiene corsi relativi alle competenze comuni a tutti i profili professionali (28 ore) e competenze di comparto (8 ore). Appare netta la differenza tra il numero di ore dedicate alla formazione più generalista rispetto a quella più settoriale, in rapporto superiore a 3 a 1, scelta forse per necessità di dinamismo del mercato e di interscambiabilità delle figure professionali, a discapito però della conoscenza di dettaglio.

 

Il secondo e il terzo modulo hanno durata variabile tra 4 e 40 ore per unità formative, possono essere sostituiti (a scelta tra uno dei due) dal modulo “Imparare a imparare”, della durata di 40 ore da realizzarsi direttamente in impresa. Questo modulo, predisposto in ottemperanza alla Raccomandazione 2006/962/CE e alle buone prassi europee, prevede la formazione dell’apprendista direttamente sul campo con l’ausilio del soggetto attuatore per la realizzazione di patto formativo, adempimenti e valutazione finale.

Di queste 40 ore, 14 sono comunque finanziate dai fondi regionali.

 

Al fine di promuovere l’integrazione degli apprendisti nel tessuto organizzativo dell’impresa sono state inoltre previste possibilità di integrare i gruppi classe con altri utenti interessati, non apprendisti, previa definizione delle modalità di coinvolgimento a garanzia della qualità dell’apprendimento generale.

 

La Regione Valle d’Aosta si è impegnata a promuovere presso i soggetti attuatori una struttura organizzativa dell’offerta pubblica tale da favorire una distribuzione dell’offerta stessa in maniera uniforme nell’anno solare e nel territorio regionale.

 

Michele Loconsole

Studente di Giurisprudenza – Università degli Studi di Milano

@m_loconsole

 

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