Il contratto di lavoro “a tutele crescenti” rappresenta una delle novità più significative introdotte nell’ordinamento italiano a seguito dell’entrata in vigore del Jobs Act. Più che il Decreto Legislativo No. 81 del 15 giugno 2015, che conferma la centralità del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, identificandolo quale “forma comune di rapporto di lavoro” (Art. 1), è il Decreto Legislativo no. 23 del 4 marzo 2015 a definire le “tutele crescenti” nell’ambito dei contratti a tempo indeterminato.
Secondo quest’ultimo intervento normativo, e al fine di rendere questa tipologia contrattuale “più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti” (articolo 1, comma 7, lettera b)), è stato previsto, per le nuove assunzioni, il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio, stabilendo “un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato” (articolo 1, comma 7, lettera c)).[1]
Di conseguenza, il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti non rappresenta propriamente una nuova tipologia contrattuale, quanto piuttosto una misura tesa a rivedere i regimi di tutela previsti per i lavoratori assunti a tempo indeterminato in caso di licenziamento illegittimo. L’espressione “a tutele crescenti” fa infatti riferimento all’entità del risarcimento economico riconosciuto al lavoratore, il cui importo sarà proporzionale all’anzianità di servizio.
In lingua inglese sono diverse le espressioni utilizzate per rendere il concetto di “tutele crescenti”, le quali sono perlopiù un tentativo di rendere il concetto in maniera letterale.
In letteratura è sovente il ricorso a locuzioni quali employment contract with rising protection, o a espressioni affini (es. rising-protection employment contract oppure employment contract with rising levels of protection). Queste formulazioni, pur rendendo efficacemente la natura incrementale del livello di protezione (reso attraverso rising protection), non sembrano tuttavia adeguate a identificare chiaramente la tipologia contrattuale a cui questa si applica (a tempo indeterminato) nonché la forma che suddetta tutela assume (indennizzo economico).
Quanto alla documentazione ufficiale, lo studio Elderly Women Living Alone: An Update of Their Living Conditions[2] pubblicato nel 2015 dalla Commissione europea, traduce l’espressione “contratto di lavoro a tutele crescenti” con permanent employment contract with rising protections against unfair dismissal, che, rispetto alle soluzioni precedenti, sembra essere più efficace, in quanto decisamente più specifica. Lo stesso dicasi dell’OECD, che nella nota diffusa a fine 2014, Italy: Reforms Open New Prospects for Growth and Jobs,[3] parla di uno standard labour contract for new hires, with employment protection rising with job tenure, formulazione che tuttavia rappresenta quasi un “calco” dall’italiano.
Proprio lo strumento della perifrasi sembra essere una buona opzione per rendere il concetto e al contempo fornire una spiegazione dello stesso. Una proposta alternativa a quelle già analizzate potrebbe essere la formulazione seniority-based compensation granted to workers on open-ended employment contracts who faced unfair dismissal. Così tradotta, il lettore internazionale potrà comprendere facilmente che le forme di tutela previste non coinvolgono tutti i lavoratori, ma solo coloro assunti attraverso contratti di lavoro a tempo indeterminato (workers on open-ended employment contracts) e che suddetta tutela si traduce in una indennità (compensation) che dipende dall’anzianità di servizio (seniority-based).
ADAPT Senior Research Fellow
[1] Per approfondimenti, si veda: M. Tiraboschi, Conversione o semplice trasformazione dei contratti per l’applicazione delle cosiddette tutele crescenti? in Bollettino ADAPT no. 14/2015.
[2] European Parliament, Elderly Women Living Alone: An Update of Their Living Conditions, 2015, consultabile al link: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519219/IPOL_STU(2015)519219_EN.pdf.
[3] OECD, Italy: Reforms Open New Prospects for Growth and Jobs, 2014, consultabile al link http://www.oecd.org/italy/italy-reforms-open-new-prospects-for-growth-and-jobs.htm