L’assegno di ricollocazione viene introdotto nell’ordinamento italiano dal Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. L’istituto ha sostituito il contratto di collocazione,previsto dal Decreto Legislativo no. 22 del 2015, e successivamente abrogato. Nello specifico, il D.Lgs. 150/2015, attuativo del Jobs Act, ha istituito una somma denominata assegno individuale di ricollocazione a favore di disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego(NASpI) il cui periodo di disoccupazione eccede i quattro mesi. Tale somma, a cui si accede attraverso una richiesta al centro per l’impiego presso il quale è stato stipulato il patto di servizio personalizzato, è spendibile presso i centri per l’impiego o presso i servizi accreditati ai sensi dell’articolo 12 (Articolo 21, comma 1). L’assegno di ricollocazione rientra pertanto tra i servizi per il lavoro e di politiche attive previste dal Jobs Act finalizzate a promuovere e favorire il rientro del lavoratore nel mercato del lavoro.
La traduzione in inglese del concetto di ricollocazione, così come inteso dal D.Lgs. 150/2015,è meno scontata di quanto si possa pensare.
Una prima opzione potrebbe essere quella di utilizzare re-placement, per rendere l’idea del ritorno al lavoro dopo un periodo di disoccupazione. Il termine, tuttavia, rappresenta quasi un calco dall’italiano e ha il limite di avere una comunanza, soprattutto morfologica, con replacement, il cui significato è evidentemente distinto (e.g. sostituzione, rimpiazzo).
I giuristi linguisti della Commissione europea fanno spesso uso di re-employment (o reemployment), per indicare, sebbene genericamente, il ritorno al lavoro a seguito di un periodo di disoccupazione, es.
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Il FEG rappresenterà, pertanto, uno strumento specifico volto a incrementare le opportunità di ricollocazione dei lavoratori che subiscono una grave perturbazione economica | The EGF will be a specific instrument in view to enhancing reemployment opportunities towards workers affected by serious economic disruption |
Fonte: EUR-lex[1]
Proprio in quanto generico, re-employment tuttavia può essere ambiguo,poiché utilizzato anche per esprimere altri concetti,ad esempio la semplice riassunzione attraverso un nuovo rapporto, es.
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Comitato è sostanzialmente positiva, poiché la relativa disposizione consente al datore di lavoro di reimpiegare i lavoratori stagionali delle cui prestazioni è rimasto soddisfatto. | The Committee endorses the provision facilitating re-entry, as this will enable employers to
re-employ seasonal workers with whom they have had good dealings in the past. |
Fonte: EUR-lex[2]
Oltre a re-employment, un altro termine impiegato correntemente è re-deployment. L’Oxford Dictionary spiega infatti che il verbo to redeploy vuol dire, tra le altre cose, “to assign (troops, employees, or resources) to a new place or task”. Il suo uso per tradurre la nozione di ricollocazione è piuttosto frequente, tanto nella documentazione europea in lingua inglese che nella letteratura di riferimento, es.
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È importante ricordare che la mobilitazione di questo fondo deve essere un incentivo alla ricollocazione dei lavoratori in esubero. | It is important to point out that mobilisation of this fund should be an incentive for redeploying redundant workers |
Fonte: EUR-lex[3]
Il ricorso a redeployment per tradurre la nozione di ricollocazione sembra tuttavia potere dare luogo a criticità interpretative. A ben vedere, il termine inglese sembra più adatto a indicare il tentativo di scongiurare il licenziamento del lavoratore attraverso la ricollocazione dello stesso presso la medesima azienda (anche con altre mansioni) o comunque presso aziende appartenenti allo stesso gruppo. In tal senso, è sufficiente prendere a titolo esemplificativo il sito che descrive la normativa lavoristica nell’Irlanda del Nord che, nel definire il concetto di redeployment, specifica che “If your employer is making you redundant, they should try to offer you suitable alternative employment within their organisation or an associated company”.[4]
Anche il termine outplacement, così come deployment, viene impiegato per identificare una serie di misure poste in essere, soprattutto da parte del datore di lavoro, al fine di prevenire la fase della disoccupazione. Eurovoc, ossia il thesaurus multilingue e pluridisciplinare che comprende la terminologia dei settori d’attività dell’Unione europea, parla di outplacement come di “Measures taken by an employer to help employees threatened with redundancy to find new jobs in other companies”,[5]specificando quindi che il processo di outplacement ha luogo nella fase precedente al licenziamento.
Cionondimeno, e diversamente dalla definizione sovraesposta, la documentazione europea redatta in lingua inglese non è sempre coerente nel ricorso al termine outplacement, generando non poche ambiguità interpretative. In alcuni casi, infatti, il termine viene impiegato anche per indicare iniziative finalizzati al ritorno al lavoro di soggetti già disoccupati, es.
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Outplacement: This seeks to give active support to dismissed workers in their exploration of new job opportunities. |
Fonte: EUR-lex[6]
Relativamente al caso italiano,il ricorso ad outplacement per tradurre il concetto di ricollocazione così come regolato dal Jobs Act sarebbe da evitare in quanto causa di possibili difformità a livello concettuale. La discriminante in questo caso è rappresentata, oltre che dalle modalità di intervento, anche dalle tempistiche dello stesso:l’uno (outplacement) è una iniziativa finalizzata ad evitare l’uscita dal mercato del lavoro del lavoratore e prevenirne la disoccupazione, l’altra(ricollocazione) è un percorso personalizzato di reinserimento al lavoro di disoccupati (da almeno 4 mesi) basato su un patto di servizio e interventi di«assistenza intensiva nella ricerca di lavoro».
Benché l’analisi delle diverse opzioni di traduzione della parola ricollocazione possono essere utili a comprendere le sfumature delle diverse espressioni inglesi, l’obiettivo non è la traduzione del “semplice” concetto di ricollocazione, ma dell’espressione “assegno di ricollocazione”. Perciò non possiamo limitarci a riflettere sul termine ricollocazione e sulla sua traduzione, ma uno sforzo ulteriore dovrebbe essere compiuto al fine di analizzare le funzioni[7] degli istituti oggetto della comparazione, oltre a ricercare istituti simili per verificare se le relative denominazioni possono essere utilizzare per tradurre la misura italiana. In questo caso, si presenta la difficoltà che interventi simili che possono rinvenirsi dalla comparazione sono originariamente nominati in lingue diverse dall’inglese e a loro volta tradotti verso tale lingua. Si rileva, infatti, che molte espressioni che rappresentano misure di politica attiva del lavoro simili all’assegno di ricollocazione sono utilizzati in inglese soltanto per rappresentare la misura di uno specifico Paese. Per esempio activation and placement voucher (o anche soltanto placement voucher) è una espressione utilizzata soltanto per riferirsi all’intervento tedesco consistente in un assegno attraverso il quale il lavoratore disoccupato può acquistare servizi da enti di formazione oppure servizi per l’impiego privati.
Si può allora ricercare in una fonte europea una espressione in lingua inglese che consenta di rappresentare adeguatamente la misura in oggetto. La Raccomandazione sull’inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro (2016/C 67/01)descrive la misura di inserimento definita Job-integration agreement come un accordo scritto tra un disoccupato (di lungo periodo) e un servizio per l’impiego avente l’obiettivo di facilitare il reinserimento dell’interessato nel mercato del lavoro, attraverso una serie di servizi tra cui orientamento personalizzato e assistenza nella ricerca di un lavoro. Questa espressione può, allora, ben tradurre il “contratto di ricollocazione”. Tuttavia, nella fonte europea non si fa riferimento a strumenti come l’assegno di ricollocazione, da utilizzare per acquisire quei servizi. Volendo, tuttavia, adottare la terminologia europea come riferimento, l’assegno di ricollocazione potrebbe essere indicato come job-integration voucher.
Cionondimeno, al fine di rendere in maniera ancora più efficace l’idea del ritorno al lavoro dopo un periodo di disoccupazione, una ipotesi potrebbe essere quella di lavorare su questa formulazione e di modificarla in job re-integration voucher. Ovviamente, andrebbe comunque specificato che si tratta di iniziative personalizzate di «assistenza intensiva nella ricerca di lavoro»per soggetti disoccupati per più di quattro mesi, facendo per esempio ricorso a una perifrasi: e.g. a vochuer granted to those unemployed for more than 4 months to help them re-enter the labour market through individual programmes aimed at finding them employment). Infine, pare utile sottolineare che la scelta di fare ricorso a voucher anziché ad allowance è dettata dalla necessità di specificare che il sostegno economico è corrisposto in una unica soluzione e non in maniera regolare per periodi più o meno definiti.
ADAPT Senior Research Fellow
ADAPT Senior Research Fellow
[1] Opinion of the European Economic and Social Committee on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Globalisation adjustment Fund COM(2006) 91 final — 2006/0033 (COD) (2006/C 318/05), consultabile a link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:318:0038:0041:EN:PDF.
[2]Opinion of the European Economic and Social Committee on the ‘Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of seasonal employment’ COM(2010) 379 final — 2010/0210 (COD) (2011/C 218/18).
[3]European Commission, Debates, Tuesday, 9 March 2010 – Strasbourg. Consultabile al link: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100309+ITEMS+DOC+XML+V0//EN&language=EN
[4]https://www.nidirect.gov.uk/articles/your-rights-if-made-redundant
[5] EuroVoc, termine outplacement consultabile al link: http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=request&uri=http://eurovoc.europa.eu/7949
[6] DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione conformemente al punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/030 – NL/Olanda settentrionale e Flevoland – Divisione 18, presentata dai Paesi Bassi), consultabile al link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A52011PC0388.
[7]R. Blanpain, Jim Baker.Comparative Labour Law and Industrial Relations in Industrialised Markets, Kluwer Law International: Le Hague, 2010.