Oggi un lavoratore ha – per scelta o per necessità – una carriera lavorativa più mobile che in passato, in prospettiva questo fenomeno è destinato ad incrementarsi.
Se il mercato del lavoro è sempre più caratterizzato da una elevata mobilità professionale, la cosa non può non riguardare anche l’ordinamento previdenziale. Il Governo – per chi ha svolto, durante la sua carriera, più lavori e quindi ha versato contributi su più gestioni – sta considerando l’adozione di una misura necessaria, quasi dovuta: il cumulo non oneroso o comunque non eccessivamente penalizzante dei versamenti su gestioni diverse per raggiungere la pensione e non perdere, in tal modo, i propri diritti previdenziali maturati.
Secondo indiscrezioni di stampa (Colombo D., Un atto dovuto nell’era del lavoro mobile, Il sole 24 Ore, 17/10/2016) il Governo starebbe elaborando una misura per cui si potrà cumulare i versamenti su diverse gestioni, anche se in una singola gestione si sono già raggiunti i requisiti minimi per andare in pensione. L’assegno pensionistico sarà calcolato pro rata con le rispettive regole di ciascuna gestione. Per comprendere a fondo il cambio di rotta si deve ripercorre l’evoluzione legislativa in materia di previdenza e discernere così questo atto dovuto per i lavoratori che hanno una carriera lavorativa mobile.
Oggi, il cumulo dei contributi previdenziali versati in diverse gestioni pensionistiche è oneroso, migliaia di lavoratori si vedono costretti a versare un importo molto alto per non perdere contributi utili a raggiungere l’età pensionabile. Si ricorre all’istituto della ricongiunzione per unificare i propri contributi o alla cosiddetta totalizzazione che prevede il penalizzante calcolo contributivo.
Fino al momento presente l’onere della ricongiunzione ha colpito soprattutto i lavoratori autonomi, ora ed in prospettiva, tocca e toccherà molte fasce di lavoratori, da qui l’esigenza della gratuità del cumulo.
Ad iniziare dalla riforma Amato e passando per le riforme Dini-Prodi-Maroni-Sacconi fino ad arrivare alla riforma Fornero, tutte le gestioni sono state interessate da un progressivo innalzamento dell’età pensionabile.
I lavoratori più mobili sul mercato del lavoro si trovano ad avere posizioni contributive frammentate in diverse gestioni, con la conseguenza di non raggiungere i requisiti per la pensione in nessuna gestione.
La proposta della gratuità del cumulo dei contributi previdenziali versati in diverse gestioni pensionistiche non è una novità assoluta, ma fu già inserita nel nostro ordinamento previdenziale con la legge 322/1958, che consentiva appunto la costituzione della posizione assicurativa gratuita a quanti non maturavano il diritto a pensione presso “forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad altre forme di previdenza”.
In seguito, intervenne la legge 29/1979 che prevedeva la ricongiunzione gratuita presso l’INPS dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici “alternativi”. Al contrario la stessa legge disponeva per i lavoratori autonomi la ricongiunzione nel Fondo dei Lavoratori Dipendenti dei contributi versati in gestioni speciali. Il diverso trattamento, ossia il pagamento di un onere, era giustificato, perché il lavoratore autonomo passava da un regime pensionistico meno conveniente ad uno più conveniente, per i diversi requisiti di accesso e di calcolo della pensione. Viceversa, la ricongiunzione presso l’INPS era gratuita perché i contributi passavano a un regime meno conveniente. In questo senso, si capisce la ratio sottostante la gratuità o meno del cumulo di contributi previdenziali.
L’evoluzione legislativa prosegue a seguito di una sentenza della Corte di Giustizia che, con sentenza Ue C-46/07, condannava l’Italia perché “ mantenendo in vigore una normativa in forza della quale i dipendenti pubblici hanno diritto a percepire la pensione di vecchiaia a età diverse a seconda che siano uomini o donne, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi di cui all’art. 141 CE”. Con legge 122/2010, l’Italia, per conformarsi al giudicato, stabilì un graduale innalzamento dell’età pensionabile delle lavoratrici iscritte alle forme esonerative dell’Ago, fino 65 anni di età, mentre per le iscritte Inps il requisito rimaneva fermo a 60 anni.
A questo punto, la stessa legge abrogò la legge 322/1958 che consentiva la costituzione della posizione assicurativa gratuita, altrimenti molte donne del settore pubblico avrebbero aggirare la norma sulla diversa età pensionabile, trasferendo la contribuzione all’INPS dove i requisiti della pensione di vecchiaia erano diventati più favorevoli. Anche la ricongiunzione presso l’INPS dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici “alternativi” diventava onerosa.
Oggi in gioco non c’è solo la sperequazione dell’età pensionabile tra pubblico e privato, ma sempre più lavoratori di tutte le fasce, per la loro frammentazione di lavori e contributi, sentono l’esigenza di tornare a un cumulo gratuito. In questo modo, si potrà cumulare gratis versamenti su gestioni diverse, avendo più chance per raggiungere la pensione di pensione di vecchiaia e anche quella anticipata.
Maddalena Saccaggi
Scuola internazionale di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
ADAPT, Università degli Studi di Bergamo