La Regione Marche ha provveduto a disciplinare l’intera normativa in materia dell’apprendistato. Il primo e il terzo livello godono di una disciplina aggiornata, che recepisce i cambiamenti introdotti dal Jobs Act. Per il secondo livello, invece, il riferimento è la recezione alle Linee Guida del 2014.
APPRENDISTATO DI I LIVELLO
La Regione Marche disciplina l’apprendistato di I livello con due apposite delibere:
- 23 maggio 2016, n. 485 in materia di apprendistato per il conseguimento della qualifica e il diploma professionale e della certificazione ITS;
- 12 settembre 2016, n. 1045 in materia di apprendistato per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore.
L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di istruzione tecnica superiore è così regolamentato:
Istituzioni formative legittimate a svolgere percorsi di apprendistato di I livello
- Istituzioni formative per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale accreditate presso la Regione Marche;
- Le strutture formative che attuano i percorsi di specializzazione tecnica superiore.
Durata
- Tre anni per la qualifica professionale triennale regionale;
- Un anno per il diploma di istruzione e formazione professionale;
- Un anno per il certificato di istruzione tecnica superiore;
- Due anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato;
- Prorogabili fino ad un massimo di un anno sia nel caso di mancato conseguimento del titolo, sia nel caso di conclusione positiva del percorso, per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-specialistiche.
Formazione interna ed esterna
- Qualifica e Diploma professionale. Durata ordinamentale del percorso: 1056 ore, di cui:
- 663 ore di formazione esterna, svolta presso l’istituzione formativa così ripartite:
- Non più del 60% dell’orario per il secondo anno (e per il primo anno, qualora l’apprendistato sia attivato a partire dal primo anno);
- Non più del 50% per il terzo e quarto anno;
- Non più del 50% dell’orario per l’anno finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica;
- 442 ore di formazione interna, svolta presso il datore di lavoro.
- 663 ore di formazione esterna, svolta presso l’istituzione formativa così ripartite:
- Certificazione Tecnica Superiore. Durata ordinamentale del percorso: 800 ore di cui:
- Almeno 400 di formazione esterna presso le ATI = Associazioni Temporanee di Impresa e comunque non superiore al 50% dell’orario.
- Corso annuale integrativo necessario per l’ammissione all’esame di Stato:
- Formazione esterna non superiore al 60% dell’orario.
Protocollo tra Istituzione Formativa e datore di lavoro
- Il protocollo prevede la predisposizione di un avviso con cui l’Istituzione Formativa stabilisce le modalità per proporre le candidature da aperte degli studenti già iscritti ai percorsi ordinamentali IeFP o IFTS e che intendono proseguire gli studi attraverso il sistema dell’alternanza scuola-lavoro;
- Sono i giovani interessati a dover presentare domanda di candidatura all’istituzione formativa;
- La selezione degli apprendisti viene effettuata dai datori di lavoro, secondo criteri e procedure contenuti nell’avviso.
Piano Formativo Individuale
- Stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi formativi per l’apprendistato di I livello;
- Contiene le generalità dell’apprendista, il suo livello contrattuale di inquadramento, la durata e l’orario di lavoro, nonché i risultati di apprendimento;
- Può essere modificato nel corso dell’apprendistato, fermo restando la qualifica o il diploma da conseguire.
Indennità di partecipazione
- Solo per i contratti di apprendistato per la qualifica o il diploma professionale, la Regione Marche può prevedere un’indennità di partecipazione alle ore di formazione esterna pari a 5 euro l’ora, per un massimo di 500 euro mensili per ogni apprendista che saranno erogati dall’istituzione formativa solo dopo le opportune verifiche sulla presenza minima e a conclusione dell’annualità.
L’apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore è, invece, così regolato:
Istituzioni formative legittimate a svolgere percorsi di apprendistato di I livello:
- Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado;
- Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA).
Durata:
- Quattro anni → prorogabile fino ad un anno, solo nel caso di mancato conseguimento del titolo.
Formazione interna ed esterna
- Diploma di istruzione secondaria superiore:
- Formazione esterna: 70% dell’orario ordinamentale per il II anno, 65% per il III, IV, V anno;
- Formazione interna: 30% dell’orario ordinamentale per il II anno, 35% per il III, IV, V anno.
- Diploma presso i CPIA:
- Percorsi di primo livello: formazione esterna non superiore a 60% dell’orario definito dagli accordi stipulati con le strutture formative accreditate;
- Percorsi di secondo livello: Formazione esterna non superiore a 70% dell’orario previsto dal primo periodo didattico; al 65% dell’orario del secondo e terzo periodo didattico.
Protocollo tra Istituzione Formativa e datore di lavoro
- Il protocollo definisce i contenuti e la durata della formazione interna ed esterna all’impresa.
Piano Formativo Individuale
- Stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi formativi per l’apprendistato di I livello;
- Contiene le generalità dell’apprendista, il suo livello contrattuale di inquadramento, la durata e l’orario di lavoro, nonché i risultati di apprendimento;
- Può essere modificato nel corso dell’apprendistato, fermo restando la qualifica o il diploma da conseguire;
- Contiene i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti;
- Contiene eventuali misure di riallineamento di sostegno o di recupero, anche nei casi di sospensione di giudizio.
APPRENDISTATO DI SECONDO LIVELLO
In materia di apprendistato professionalizzante, la Regione Marche resta ferma alla DGR n. 1365 del 1 ottobre 2012, completata dalla DGR n. 1000 dell’8 settembre 2014 che ha recepito la deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 20 febbraio 2014 concernente le Linee Guida per l’Apprendistato Professionalizzante o contratto di mestiere di cui all’art. 4 del D. Lgs n. 167/2011.
La disciplina dell’apprendistato professionalizzante è interamente rimandata alla contrattazione collettiva. La deliberazione regionale, infatti, si occupa principalmente di disciplinare la formazione pubblica a carico della Regione.
Erogazione e luogo della Formazione pubblica
- La formazione di base e trasversale è erogata all’esterno o all’interno dell’azienda esclusivamente da enti di formazione accreditati dalla Regione per la macrotipologia della formazione continua;
- Le aziende che hanno ottenuto l’accreditamento per l’erogazione della formazione dalla Regione possono erogare il monte ore della formazione di base e trasversale anche internamente all’azienda;
- L’azienda che non intende avvalersi dell’offerta formativa pubblica può avvalersi di enti di formazione accreditati con i quali stipuleranno accordi/convenzioni o intese.
Percorso formativo
- In generale le ore di formazione di base e trasversale sono 120 e possono essere anche erogate tutte durante il primo anno di apprendistato. Tuttavia, è possibile articolarle in modo diverso in base al titolo di studio posseduto dall’apprendista:
- 120 ore per gli apprendisti senza titolo di studio o con licenza elementare o media;
- 80 ore per gli apprendisti con diploma di scuola media superiore o qualifica o diploma di istruzione formazione professionale;
- 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo equivalente;
- Tali ore possono essere ulteriormente ridotte qualora l’apprendista abbia già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi.
APPRENDISTATO DI III LIVELLO
La Regione Marche si è dotata di una propria disciplina dell’apprendistato di terzo livello conforme alle modifiche legislative introdotte dal d. lgs. n. 81/2015 con la DGR n. 1044 del 12 settembre 2106.
Apprendistato di alta formazione e ricerca
Istituzioni Formative
- Istituti Tecnici Superiori;
- Università, ad esclusione di quelle telematiche;
- AFAM;
- Altre istituzioni di formazione o ricerca in possesso di riconoscimento istituzionale.
Durata massima
- Per l’acquisizione di titoli di studio è pari alla durata dei percorsi ordinamentali → prorogabile fino ad un anno, qualora il titolo non sia conseguito entro la durata del percorso ordinamentale;
- Per l’attività di ricerca: la durata è definita dal progetto di ricerca, ma non può essere superiore a 3 anni → prorogabile fino ad un anno, qualora la ricerca non possa essere completata nei termini stabiliti per motivi oggettivi;
Per il praticantato obbligatorio: la durata massima è fissata al compimento della prima sessione utile per sostenere l’esame di Stato abilitante, successivamente al conseguimento dell’attestato di avvenuta pratica.
Formazione esterna
- Percorsi universitari e AFAM: ore di formazione esterna non superiori al 60% delle ore di lezione frontale previste per ciascun insegnamento;
- Istituti Tecnici Superiori: formazione esterna non superiore al 60% dell’orario obbligatorio ordinamentale;
- Attività di ricerca e praticantato: la formazione esterna non è obbligatoria.
Formazione interna
- Il numero di ore di formazione interna è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna;
- Per l’apprendistato di ricerca e il praticantato: non inferiore al 20% del monte orario annuale contrattualmente previste.
Apprendistato per l’acquisizione del Diploma Tecnico Superiore
- L’azienda presso cui si svolge l’apprendistato deve avere una tipologia produttiva coerente con la denominazione e i contenuti formativi del percorso di studi;
- Il rapporto contrattuale può essere instaurato:
- All’inizio del percorso biennale;
- All’inizio della seconda annualità → la durata del contratto di apprendistato sarà di un anno.
- Per l’ultimo semestre, in assolvimento all’obbligo di tirocinio previsto nei percorsi ITS.
Apprendistato per la realizzazione di un progetto di ricerca
- Attuabile per:
- La realizzazione di un progetto di ricerca specifico da sviluppare ex novo;
- L’inserimento dell’apprendista in un progetto di ricerca già avviato da un datore di lavoro.
- Istituzioni formative o di ricerca:
- Università;
- Enti e Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca vigilati dall’Amministrazione Pubblica Centrale;
- Centri per l’innovazione e il trasferimento tecnologico, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);
- Al termine dell’attività di ricerca, l’apprendista deve redigere un rapporto finale di ricerca, coadiuvato dal tutor aziendale e formativo.
- Valorizzazione dell’attività di ricerca:
- L’istituzione formativa è tenuta a garantire all’apprendista la massima spendibilità dell’attività di ricerca svolta in apprendistato provvedendo alla pubblicazione del rapporto finale di ricerca o di un suo estratto o prevedendo la partecipazione dell’apprendista ad un convegno per la diffusione dei risultati della ricerca.
Apprendistato per il praticantato di accesso alle professioni ordinistiche
- Normativa di riferimento:
- 45 del d. lgs. n. 81/2015;
- CCNL Confprofessioni (art. 43);
- Soggetti coinvolti:
- Professionista titolare di uno studio professionale;
- Apprendistato;
- Protocollo e PFI
- Sottoscritti dal professionista e dall’apprendista, dal momento che la formazione esterna non è obbligatoria;
- Per l’attuazione di questo tipo di apprendistato la Regione ha stipulato apposite convenzioni con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dei Dottori Commercialisti.
Scuola internazionale di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
ADAPT, Università degli Studi di Bergamo