Le macerie delle politiche del lavoro dopo il referendum costituzionale

Sulle politiche attive del lavoro ricade l’imprudenza di una riforma scritta come se la Costituzione fosse già stata modificata.

La bocciatura della legge costituzionale Boschi pone adesso la questione del ridisegno delle politiche del lavoro, strettamente connessa a tre riforme concomitanti: quella delle province, quella del sistema del lavoro (il d.lgs 150/2015) e quella costituzionale.

I problemi sono dati dalla circostanza che Governo e Parlamento sono partiti dalla fine: invece verificare se e quando la riforma della Costituzione fosse entrata in vigore, hanno voluto anticiparla con mosse dettate dalla fretta, lasciando adesso una serie di problemi aperti di difficile soluzioni.

 

La prima scelta poco ponderata e dettata da chiari intenti populisti sull’onda di una campagna di stampa ossessiva e degna di migliori fini, è stata quella della riforma Delrio, della terra bruciata che ha fatto delle province, esautorate della competenza relativa alle funzioni connesse alle politiche attive per il lavoro. Aggravando una situazione italiana tutta particolare, con una spesa per queste politiche di oltre 10 volte inferiore a quella della Germania (700 milioni l’anno, contro 9 miliardi, secondo i dati Eurostat), e un lotto di personale di non oltre 7.000 dipendenti, a fronte dei 100.000 tedeschi. E ciò con una legge, la Delrio (56/2014) adottata esplicitamente “in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione”, cioè di una riforma che non arriverà.

 

La seconda scelta è stata un’ulteriore anticipazione degli effetti della legge costituzionale bocciata dal referendum: la riconduzione dei servizi per il lavoro alla competenza delle regioni, disposta dall’articolo 18 del d.lgs 150/2015 come se la riforma costituzionale fosse già vigente e, cioè, come se lo Stato si fosse riappropriato della potestà legislativa in tema di politiche del lavoro, che la legge costituzionale nel 2001 assegnò alle province e dalla quale scaturì una difficilissima e complicata attuazione, lunga tre lustri.

 

La terza scelta, sempre anticipando l’attuazione della riforma costituzionale che gli italiani non hanno voluto, è stata quella di riaccentrare le politiche del lavoro verso lo Stato, costituendo l’Agenzia nazionale per le politiche del lavoro, l’Anpal, che, in realtà, ha messo oltre un anno per nascere davvero, organizzarsi, realizzare un portale, senza ancora essere riuscita ad esprime un indirizzo, un coordinamento, un sistema operativo attuativo della riforma e, forse, in grado di attivare l’idea dell’assegno di disoccupazione in via solo sperimentale per una platea di 20.000 persone, sui 3 milioni di disoccupati italiani.

Il tutto, con l’azzeramento delle già scarsissime risorse attribuite ai servizi per il lavoro derivante dalla legge Delrio e dalla legge 190/2014, che ha imposto di mettere la “pezza” dell’accordo Stato-regioni del 30 luglio 2015, che ha finanziato in extremis il costo del personale dei servizi per il lavoro, posto per 2/3 a carico dello Stato e per 1/3 a carico delle regioni, sempre “in attesa” di un assestamento di funzioni e competenze rivelatosi impossibile.

 

Che scenari si aprono, adesso? La potestà legislativa delle politiche attive del lavoro resta alle regioni, costrette a sobbarcarsi costi ed organizzazione prima delle province. Prima della legge 190/2014 che ha strozzato i bilanci provinciali imponendo loro di versare allo Stato 3 miliardi a regime e mandandole verso il collasso ed il dissesto, vi erano risorse, scarse, ma sufficienti per la realizzazione delle politiche del lavoro. Una volta che la riforma costituzionale non è passata, lo Stato confermerà il finanziamento di propria spettanza per i servizi per il lavoro? O tornerà indietro, aprendo un’altra voragine nei bilanci pubblici delle regioni? O valuterà che la riforma delle province, basata sull’attesa di una riforma costituzionale mai entrata in vigore è, se non di per sé incostituzionale, una forzatura alla quale ora si è obbligati a porre rimedio?

E l’accentramento delle funzioni alla base del d.lgs 150/2015 e della creazione dell’Anpal? Una volta che le regioni trovino conferma della propria potestà organizzativa dei servizi per il lavoro, quale ruolo può assolvere l’Anpal?

La sentenza 251/2016 della Corte costituzionale, che ha bocciato la riforma Madia della pubblica amministrazione, dovrebbe essere la strada maestra per tentare di ricostruire. In un sistema ordinamentale nel quale la dignità istituzionale di Stato, regioni, città metropolitane province e comuni è paritaria, solo il dialogo e l’intesa tra i vari soggetti, a partire dalla normativa vigente e non di immaginarie riforme da anticipare negli effetti, possono consentire una concreta ed utile pianificazione.

 

Le politiche del lavoro degli ultimi tempi sono costate tantissimo, in termini di bonus soprattutto rivolti alle aziende, senza aver saputo incidere nella creazione di un sistema evoluto di garanzie nell’aiuto alla ricerca di lavoro.

Il punto di partenza dovrebbe consistere nel prendere atto, una buona volta, che se si vuol competere con altre Nazioni disposte ad investire nelle politiche attive del lavoro miliardi di euro a fronte dei pochi milioni spesi in Italia, non si andrà da nessuna parte. Né progetti spot e transeunti come Garanzia Giovani o esperimenti asfittici e limitati come un assegno di ricollocazione sostanzialmente privo di finanziamenti possono cambiare lo stato delle cose.

 

Luigi Oliveri

ADAPT Professional Fellow

 

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