ANPAL: partenza in ritardo e punti interrogativi dopo il referendum costituzionale

La scorsa settimana, a quasi due anni di distanza dal D.Lgs 150/2015, è stata il vero trampolino di lancio dell’impianto per la riforma dei servizi dell’impiego; procedendo in ordine cronologico, il 29 novembre è stato dato il via al portale dell’ANPAL (data la scarsa attività di quest’ultima finora, si può affermare che sia anche il suo primo vero atto); il 30 novembre è stata presentata l’INAPP, ovvero l’Istituto Nazionale di Analisi delle Politiche pubbliche, che sostituirà l’ISFOL; infine il 1 dicembre è stata presentato il Nuovo ispettorato del lavoro.

 

Tra questi l’inaugurazione del portale Anpal, che realizza il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ex lettera g) art 9, comma 1, D. Lgs 150/2015 è la novità sicuramente più importante, tanto che il ministro Poletti lo ha definito “strumento essenziale per la riforma dei servizi per l’impiego”.

Il portale si divide a seconda della tipologia del destinatario del servizio: lavoratori, aziende e operatori.

La procedura si registrazione base è uguale per tutte e tre le tipologie di destinatari, per poi differenziarsi a seconda delle informazioni immesse, sbloccando così il proprio profilo di cittadino, di azienda, di ente e di agenzia per il lavoro. Ai fini della registrazione, è possibile utilizzare le proprie credenziali del sito Cliclavoro.

 

Iniziando dai servizi per il lavoratore, all’interno della propria area riservata si può effettuare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), nonché si può chiedere, una volta maturati i requisiti, l’assegno di ricollocazione.  Il lavoratore può inoltre inserire il proprio cv e consultare le offerte di lavoro disponibili, nonché compilare un questionario di mappatura dei propri interessi e delle proprie capacità, onde affinare il matching, nonché iscriversi a Garanzia Giovani.

 

All’ANPAL compete infatti la “predisposizione di strumenti tecnologici per il supporto all’attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e l’interconnessione con gli altri soggetti pubblici e privati”.

 

Dal punto di vista degli operatori, essi devono presentare online (e non più nel formato cartaceo) la richiesta di autorizzazione definitiva e provvisoria per iscriversi all’Albo nazionale dei soggetti accreditati, ex art. 4 D.lgs 276/2003; la gestione dell’Albo è infatti competenza dell’ANPAL, ex art. 9 comma 1, lettera h). Nello specifico si prevede che la società si accrediti presso il portale, attraverso l’inserimento dei propri dati, e selezioni la propria sezione d’appartenenza, nonché la tipologia d’iscrizione (definitiva o provvisoria). Deve poi compilare i modelli predisposti, allegare i documenti necessari, e infine stampare la “comunicazione di inizio dell’attività di intermediazione” da mandare a mezzo di raccomandata alla sede dell’Anpal. Solo una volta pervenuta la comunicazione cartacea all’Anpal, l’ufficio potrà procedere all’iscrizione all’albo; il semplice accreditamento online dunque non equivale all’iscrizione. Gli operatori possono inoltre richiedere di partecipare alla sperimentazione dell’assegno di ricollocazione.

 

Passando infine al punto di vista delle aziende, il portale è diventato lo strumento principale per la presentazione delle comunicazioni obbligatorie, anche in campo marittimo e per le assunzioni congiunte in agricoltura. Le comunicazioni possono inoltre essere presentate anche tramite i nodi regionali o direttamente all’INPS. Il sistema prevede anche una procedura per l’accentramento nei casi previsti dalla legge, come ad esempio nel caso di sedi di lavoro in differenti Regioni. (Guida all’Accentramento). Per quanto riguarda le comunicazioni per il lavoro intermittente, queste devono essere effettuate tramite modulo scaricabile non dal portale ANPAL, ma da Cliclavoro, oppure tramite sms. Infine, le aziende possono inserire le proprie offerte di lavoro, nonché cercare lavoratori sia a livello nazionale, che a livello europeo tramite la rete EURES nell’Unione europea.

Infatti l’ANPAL, a norma dell’art 9, comma 1, lettera d, è anche il soggetto incaricato di coordinare l’attività della rete EURES, a norma dell’art 5 della Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 26 novembre 2012.

Infine il portale ha una sezione denominata “Europa”, adempiendo alla funzione dell’ANPAL di cui all’9, comma 1, lettera f) e i), di promozione e coordinamento dei programmi finanziati dal Fondo Sociale Europeo, contenente informazioni e link ai portali dei principali programmi europei in materia d’occupazione e mobilità (Your First Eures Job, Erasmus plus etc..) e delle loro implementazioni in Italia.

 

Il portale non rappresenta l’unica recente novità sull’Anpal.

 

In primis è stata approvata dal consiglio d’amministrazione dell’ANPAL, la nota tecnica (Nota Tecnica Profilazione), inerente alla profilazione del lavoratore, competenza prevista alla lettera e) dell’art 9, Dlgs 150/2015. Tale profilazione si divide in quantitativa e qualitativa: la prima è effettuata direttamente dal lavoratore tramite l’inserimento dei dati necessari alla DID, mentre la seconda avviene nel primo colloquio con il centro per l’impiego o altro soggetto accreditato. La profilazione, che varia da 0 a 1, viene periodicamente riaggiornata ogni 90 giorni e consente di stabilire il livello di difficoltà occupazionale del soggetto.

 

In secundis, la recente delibera adottata dal Consiglio d’amministrazione dell’Anpal il 28 novembre, rende operativo l’assegno di ricollocazione, previa approvazione del ministero e per il momento in via sperimentale. Questa delibera attua finalmente la competenza di cui all’art 9, comma 1, lettera c, sulla determinazione delle modalità operative e dell’ammontare dell’assegno di ricollocazione.

 

Questa misura di politica attiva, di maggior spessore rispetto all’ordinario patto individuale di servizio, si rivolge ai disoccupati che percepiscono la NASPI da più di quattro mesi. Partendo dall’inizio di tale iter, il disoccupato involontario che abbia maturato i necessari requisiti contributivi e lavorativi, si rivolge al centro per l’impiego competente o ad un soggetto accreditato per la profilazione qualitativa e la sottoscrizione del patto di servizio.

Allo spirare dei quattro mesi, se la condizione di disoccupato persiste, si può fare richiesta di assegno di ricollocazione tramite il portale ANPAL o presso un centro per l’impiego, scegliendo l’ente (sia un CI o un soggetto accreditato) che offra i servizi che il candidato ritenga essere migliori.

L’iter procede poi con il primo incontro presso l’ente prescelto, con l’assegnazione di un tutor e la firma di un programma intensivo di ricerca di lavoro. Il programma, di durata di 6 mesi eventualmente prorogabili di altri sei, prevede l’analisi e la ricerca di posizioni occupazionali da parte dell’ente scelto, l’attiva ricerca da parte della persona stessa, incontri di verifica e un percorso intensivo di assistenza alla ricollocazione. Infine, qualora raggiunto l’obiettivo occupazionale, l’ente riceve l’assegno di ricollocazione, di entità variabile a seconda del tipo di contratto ottenuto, nonché della difficoltà occupazionale (basata sul sistema di profilazione) del soggetto. Nello specifico, la delibera prevede che l’assegno vari dai 1000 ai 5.000 euro per un contratto a tempo indeterminato (apprendistato incluso), 500 a 25000 per un contratto a termine superiore a 6 mesi, da 250 a 1.250 euro per contratti a termine dai 3 a 6 mesi (questi ultimi previsti solo nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia). L’assegno di ricollocazione al momento impatterà 20.000 soggetti in via sperimentale, per poi svilupparsi a pieno regime nel 2017.

 

Prendendo atto dei recenti passi che sono stati fatti per dare vita al nuovo servizio per l’impiego, con riferimento alle diverse competenze in capo all’ANPAL, l’unica che ancora manca è la “definizione degli standard di servizio” dei servizi e misure di politiche attive del lavoro, ex lettera b). Questa funzione è tuttavia tutt’altro che secondaria per una piena implementazione nella pratica della riforma, la cui ratio è stata proprio la standardizzazione a livello nazionale

Per quanto le restanti funzioni paiono essere ad oggi pronte sulla carta, bisognerà ora verificare la loro reale efficacia nella pratica.

 

Dopo quasi due anni di indugi, il sistema delineato dal D.Lgs 150/2015 rischia di disfarsi a pochi giorni dalla sua nascita. Alla luce del risultato referendario di ieri, il mantenimento dell’attuale riparto delle competenze tra Stato e Regioni rischia di distruggere l’intera riforma dei servizi per l’impiego.

Lo smantellamento di tale impianto, che rappresenta la parte di security nel paradigma di flexicurity del Jobs Act, sancirebbe il definitivo fallimento dell’intera riforma del lavoro, che risulterebbe così implementata per il solo lato della flessibilità del mercato del lavoro.

Ciò renderebbe in definitiva impossibile valutare la reale efficacia e attuazione di una politica di flessicurezza in Italia, potendosi delineare il rischio di far notevolmente regredire il dibattito sulle nuove tutele del mercato del lavoro e sulle politiche attive del lavoro.

 

Tommaso Grossi

ADAPT Phd Fellow

@TommasoGrossi1

 

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