Videosorveglianza e lavoro domestico: l’Ispettorato sulla inapplicabilità dell’art. 4 Stat. lav.

Con nota dell’8 febbraio 2017, n. 1004, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori nell’ambito di un rapporto di lavoro domestico, con particolare riferimento alla possibilità di installare un impianto di videosorveglianza in un’abitazione privata all’interno della quale sia presente un lavoratore domestico.

 

L’Ispettorato pone l’accento sulla speciale natura del rapporto di lavoro in questione, richiamando la specifica normativa di riferimento e la principale giurisprudenza costituzionale sul punto. Nel caso del lavoro domestico infatti, l’oggetto della prestazione lavorativa consiste in un servizio reso nell’ambito della vita familiare del datore di lavoro ed è funzionale allo svolgimento di quest’ultima (l. 339/1958, art. 1). La prestazione non è, quindi, resa in un contesto imprenditoriale o in favore di un soggetto dotato di tale caratteristica, bensì nel contesto della vita privata e familiare del datore stesso.

Data la peculiarità dell’oggetto della prestazione, del contesto in cui viene svolta e, soprattutto, tenuto conto delle caratteristiche del datore di lavoro, il lavoro domestico differisce da altre tipologie di rapporto di lavoro ed è quindi ammissibile il ricorso ad una disciplina derogatoria con riferimento ad alcuni aspetti del rapporto (Corte Costituzionale 23 dicembre 1987, n.583; Corte Costituzionale, 13 febbraio 1974, n. 27).

 

In particolare, dal momento che il datore di lavoro non è un soggetto imprenditoriale, lo Statuto dei lavoratori non troverebbe applicazione in simili fattispecie. Ciò con riferimento almeno agli articoli 2, 3, 4 e 6 dello Statuto, che l’Ispettorato definisce come norme che compongono “un corpus normativo tipico di una dimensione produttivistica dell’attività d’impresa”, escludendo invece da tale novero, a titolo esemplificativo, l’art. 8 dello Statuto che vieta l’esecuzione di indagini sull’opinione non attinenti alla professionalità del lavoratore.

Di conseguenza, secondo l’autorità ispettiva, l’installazione di un impianto di videosorveglianza in un’abitazione privata in cui operi un lavoratore domestico, non sottostà ai limiti imposti dall’art. 4 dello Statuto.

 

L’installazione di tali strumenti non è tuttavia totalmente esente da vincoli. L’Ispettorato infatti, precisa che permane comunque in capo al datore di lavoro l’obbligo di attenersi alle disposizioni del d. lgs. n. 196/2003, tenuto conto anche della generica e – quindi – ampia tutela della personalità e della dignità morale del lavoratore domestico contenuta all’art. 115 del medesimo Decreto, che pur contenendo nella rubrica il riferimento al lavoro a domicilio, disciplina tanto i diritti quanto i doveri di riservatezza dei lavoratori domestici. Pertanto il datore di lavoro domestico sarà comunque tenuto al rispetto della normativa a tutela della privacy ex d. lgs. n. 193/2003, e dovrà, ad esempio, fornire al lavoratore domestico adeguata informativa relativa alla raccolta e al trattamento dei dati personali e raccogliere il relativo consenso.

 

Sintetizzando, in base all’argomentazione dell’Ispettorato Nazionale, le peculiarità del lavoro domestico consentono di derogare ai limiti imposti dallo Statuto dei lavoratori in tema di controlli a distanza, tenendo ben presente che le deroghe alla disciplina generale devono riguardare quelle norme dello Statuto che sono riferibili a contesti propriamente imprenditoriali e quindi differenti da quello in cui si svolge la prestazione lavorativa in questione. In quest’ottica, gli unici limiti che persistono in tema di controlli sui lavoratori domestici sono costituiti dal divieto imposto dall’art. 8 del medesimo Statuto e dai principi e dalle condizioni dettate dal d. lgs. n. 196/2003, il cui ambito di applicazione prescinde dalle caratteristiche datoriali o della prestazione lavorativa.

 

Antonella Mauro

ADAPT Junior Fellow

@a_mauro89

 

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Videosorveglianza e lavoro domestico: l’Ispettorato sulla inapplicabilità dell’art. 4 Stat. lav.