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L’espressione contrattazione collettiva indica un processo continuo di produzione normativa volto alla stipulazione, alla gestione e all’aggiornamento continuo dei contratti collettivi di lavoro[1]. Questi ultimi possono essere definiti come uno spontaneo fenomeno di normazione sociale volto alla fissazione delle regole dello scambio tra lavoro e retribuzione. Tali regole possono avere come oggetto sia i minimi di trattamento economico e normativo dello scambio contrattuale tra singolo lavoratore e datore di lavoro (c.d. parte normativa), sia l’intreccio di vincoli di natura obbligatoria che coinvolgono le parti stipulanti quali l’obbligo di pace sindacale e l’obbligo di influire sui lavoratori associati e sulle proprie articolazioni affinché rispettino quanto fissato nel contratto collettivo stesso (c.d. parte obbligatoria)[2].
Nel contesto italiano, la contrattazione collettiva ha luogo a diversi livelli (si parla infatti di pluralità dei livelli di contrattazione), espressione della struttura organizzativa delle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro. Abbiamo pertanto un livello interconfederale (nazionale e territoriale), federale di categoria (nazionale, provinciale e locale) e aziendale. Considerando questi livelli, le parti firmatarie dei contratti collettivi saranno: le confederazioni sindacali e datoriali a livello interconfederale; i sindacati e le associazioni datoriali di categoria per il livello categoriale, le rappresentanze sindacali aziendali e il datore di lavoro a livello aziendale[3].
Nei Paesi di lingua inglese, ma anche nel contesto istituzionale europeo dove la lingua di lavoro è l’inglese, il concetto di contrattazione collettiva è univocamente reso con l’espressione collective bargaining.
Tab. 1. Traduzione di contrattazione collettiva in inglese[4]
Versione in italiano | Versione in inglese |
[…] descrizione delle loro mansioni, riferisce le loro concrete condizioni lavorative alla contrattazione collettiva a livello appropriato | […] their essential job description, while referring their concrete working conditions to collective bargaining at the appropriate level |
Fonte: EUR-Lex
In tal senso, l’articolo 2 della Convenzione no. 154 dell’Organizzazione internazionale del lavoro, definisce il concetto di collective bargaining come “all negotiations which take place between an employer, a group of employers or one or more employers’ organisations, on the one hand, and one or more workers’ organisations, on the other, for: (a) determining working conditions and terms of employment; and/or(b) regulating relations between employers and workers; and/or(c) regulating relations between employers or their organisations and a workers’ organisation or workers’ organisations”.
Si ricorre invece a una serie di perifrasi per identificare i diversi livelli di contrattazione (in inglese definiti bargaining levels), es. collective bargaining at the company level (o company-level collective bargaining, o anche company-wide level collective bargaining) per indicare la contrattazione a livello aziendale, industry-level collective bargaining per far riferimento al livello di contrattazione settoriale ecc.
Tab. 2. Traduzione dei livelli di contrattazione collettiva in inglese (esempi di)
Versione in italiano | Versione in inglese |
tenere conto nel quadro della contrattazione collettiva su scala europea, nazionale, regionale, locale o interna all’impresa […][5] | Considering, in collective bargaining at the European, national, regional, local or company-wide level, the need to establish […] |
La contrattazione collettiva a livello settoriale ha portato ad un aumento dei costi salariali […][6] | The increase in wage costs per worker is a result of collective bargaining at industry level […] |
Fonte: EUR-Lex
Una distinzione importante, che genera molti equivoci (anche tra gli esperti), è quella tra multi-employer bargaining e single-employer bargaining.[7] La prima nozione identifica un contratto collettivo il cui campo di applicazione si estende a più aziende (es. il CCNL in Italia). All’interno dei sistemi multi-employer bargaining può coesistere, in maniera complementare, il contratto aziendale. Diversamente, in senso tecnico, il single-employer bargaining identifica il contratto aziendale sottoscritto dall’azienda al di fuori di un contratto di settore: è il caso ad esempio del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (CCSL) del gruppo FCA.
Il concetto di contratto collettivo di lavoro è invece universalmente reso con collective agreement o anche con national collective labour agreement (NCLA) se si considera la variante di inglese parlato in Nord America[8].
Tab. 3. Traduzione di contratto collettivo in inglese[9]
Versione in italiano | Versione in inglese |
[…] retribuzione non inferiore a quella minima prevista dal contratto collettivo vigente nel luogo dell’esecuzione dei lavori in questione | […] concerned, at least the remuneration prescribed by the collective agreement the minimum wage in force at the place where those services are performed.
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Fonte: EUR-Lex
Le parti che sottoscrivono il contratto (the parties) possono essere rappresentanti del datore di lavoro (employers’ associations) o, a livello aziendale, il datore di lavoro stesso (the employer) e rappresentanti dei lavoratori (employee representatives), che in genere coincidono con i sindacati (trade unions o labor unions).
ADAPT Senior Research Fellow
[1] M. Tiraboschi. Teoria e pratica dei contratti di lavoro. ADAPT University Press, 2015.
[2] Ibid.
[3] M. Biagi, M. Tiraboschi. Istituzioni di diritto del lavoro, Giuffrè, Milano, 2012.
[4] WRITTEN QUESTION E-3809/00 by Neil MacCormick (Verts/ALE) to the Commission (7 December 2000), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2001:174E:0150:0151:EN:PDF.
[5] Opinion of the European Economic and Social Committee on the Role of the social partners in improving the situation of young people on the labour market (Exploratory opinion) (2008/C 204/20),
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:204:0095:0102:EN:PDF.
[6] DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 aprile 2005 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di filati di poliesteri ad alta tenacità originari della Bielorussia, della Repubblica di Corea e di Taiwan (2005/289/CE),
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:088:0021:0037:IT:PDF.
[7] “single-employer bargaining” is used to refer to collective agreements concluded by management and trade unions at group, firm or plant level, outside the general framework set under multi- employer bargaining. It is important to distinguish this category of collective agreements from other types of decentralized bargaining, the scope of which is organized and controlled centrally by peak-level associations”. Cf. P. Tomassetti, The Shift towards Single-employer Bargaining in the Italian Car Sector: Determinants and Prospects at Fiat, in the E-Journal of International and Comparative Labour Studies, Volume 2, No. 1 January 2013.
[8] Nel contest australiano si parla anche di awards, ovvero di “legally enforceable instruments setting minimum wages and conditions to apply throughout particular industries”.
[9] Judgment of the Court (Second Chamber) of 3 April 2008 (reference for a preliminary ruling from the Oberlandesgericht Celle (Germany)) — Dirk Rüffert, in his capacity as liquidator of the assets of Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG v Land Niedersachsen (Case C-346/06),
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:128:0009:0010:EN:PDF.