La nuova DIS-COLL

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Nello stabilire tutele per il lavoro autonomo non imprenditoriale, il c.d. Statuto del lavoro autonomo (L. 22 maggio 2017, n. 81) ha disciplinato all’art. 7 la stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), integrando l’art. 15 del D.lgs. n. 22 del 2015, con i commi 15-bis, 15-ter e 15-quater. Con la circolare n. 115 del 2017, l’Inps ha, come consuetudine, fornito i relativi chiarimenti operativi.

 

Breve storia della DIS-COLL

 

La DIS-COLL è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2015 dal D.lgs. n. 22 del 2015 in sostituzione del previgente trattamento una tantum (introdotto dall’art. 19, comma 2, del DL n. 185/2008 e messo a regime dalla legge Fornero). Mentre il principio di delega prevedeva l’estensione dell’ASpI anche ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 1, comma 2, lett. b, punto 3, L. n. 183/2014), il legislatore delegato ha optato, come in passato, per la definizione di una specifica prestazione per questa categoria di lavoratori, piuttosto dell’estensione dell’indennità riservata ai lavoratori subordinati.

 

La DIS-COLL nasce come strumento di sostegno al reddito sperimentale e “transitorio” per il 2015, in attesa del “superamento” della relativa tipologia contrattuale. Tuttavia, in considerazione dell’eliminazione delle sole collaborazioni a progetto, ma non di tutte le collaborazioni coordinate e continuative, il comma 310 dell’articolo unico della legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) ha prorogato l’istituto per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

 

Con il c.d. “decreto milleproroghe 2017” (D.L. n. 244/2016) la misura è stata estesa fino al 30 giugno 2017, per poi essere trasformata con alcune modifiche da misura sperimentale a strutturale ad opera della L. n. 81/2017.

 

Destinatari e requisiti

 

Sono, ora, destinatari della DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche nella modalità a progetto (non scaduti), gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’Inps. Devono, inoltre, non essere pensionati, essere privi di partita IVA ed essere disoccupati involontari,

escludendo pertanto l’accesso alla prestazione nel caso di recesso del lavoratore dal contratto di collaborazione (art. 15, comma 1, D.lgs. n. 22/2015). Sono esclusi gli amministratori e i sindaci o revisori.

 

È interessante sottolineare che erano destinatari della una tantum previgente alla DIS-COLL soltanto i lavoratori a progetto di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 276 del 2013, mentre ora il campo di applicazione è ampliato a tutti i collaboratori coordinati e continuativi. Questo è peraltro in linea con il superamento del solo lavoro a progetto e la permanenza delle collaborazioni coordinate e continuative.

 

Per accedere all’indennità, occorre il possesso del requisito dello stato di disoccupazione (acquisito ai sensi dell’articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150). Rispetto a tale requisito, la circolare n. 83 del 2015 Inps specifica che è applicabile quanto previsto per l’indennità di disoccupazione per i lavoratori subordinati, pertanto al momento della presentazione della domanda di DIS-COLL è possibile rilasciare direttamente all’Inps la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro per l’acquisizione dello stato di disoccupazione, che l’Inps metterà a disposizione dei servizi competenti mediante la banca dati telematica (art. 4, comma 38, L. n. 92/2012).

 

I collaboratori coordinati e continuativi devono, inoltre, sodisfare il requisito contributivo di almeno 3 mesi di contribuzione alla Gestione separata Inps nel periodo tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente quello dell’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso. Con le modifiche apportate della L. n. 81 del 2015, viene eliminato, invece, il requisito del versamento di una mensilità di contribuzione nell’anno in cui si verifica l’evento di cessazione oppure avere un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione (art. 15, comma 2, D.lgs. n. 22/2015) ovvero a € 647,83 (Circ. Inps n. 83/2015).

 

Reddito di riferimento e ammontare dell’indennità

 

Per determinare l’importo dell’indennità è necessario quantificare il reddito di riferimento, consistente nel reddito mensile medio del periodo di riferimento. Esso è calcolato dividendo il reddito totale imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati e relativo ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dell’anno di cessazione dal lavoro e dell’anno civile precedente per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi.

 

L’importo dell’indennità è pari al 75 per cento del reddito medio mensile. Nei casi in cui il reddito di riferimento è superiore a 1.195,00 euro, il 75 per cento di tale importo è incrementato del 25 per cento della parte che eccede i 1.195,00 euro. Come per la NASpI, anche in questo caso l’indennità mensile non può superare l’importo massimo di 1.300,00 euro. Sia il riferimento reddituale di 1.195,00 euro, sia l’importo massimo sono annualmente da rivalutare sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

 

Per la DIS-COLL, come per la NASpI, è applicato il décalage all’ammontare del trattamento, per cui è progressivamente ridotto del 3 per cento ogni mese, a decorrere dal quarto mese di godimento dell’indennità. Rispetto a tale profilo, l’Inps specifica che la riduzione progressiva dell’importo della prestazione dal quarto mese, corrisponde al 91° giorno di fruizione della prestazione (Circ. Inps n. 83/2015 e Circ. Inps n. 115/2017).

 

Nel caso dell’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, a diversamente dalla NASpI, non è previsto l’accreditamento di contributi figurativi (art. 15, comma 5, D.lgs. n. 22/2015).

 

Durata

 

La legge delega (art. 1, comma 1, L. n. 183/2014) ha previsto che la durata delle prestazioni in caso di disoccupazione debbano essere proporzionali alla storia contributiva dei lavoratori. Pertanto, la durata della DIS-COLL è stabilità in un numero di mensilità pari alla metà dei mesi di contribuzione o frazioni di essi (ossia dei mesi durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione) nel periodo di riferimento: tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente quello dell’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso. La durata massima dell’indennità è 6 mesi (art. 15, comma 6, D.lgs. n. 22/2015).

 

Non vengono computati nel calcolo per definire la durata della prestazione i periodi di lavoro e di contribuzione già considerati per l’erogazione effettiva di altre prestazioni di disoccupazione. Nel caso in cui il beneficiario abbia goduto solo parzialmente dell’indennità (per ipotesi un solo mese su tre mesi spettanti), nell’ipotesi di una nuova domanda di DIS-COLL, non verranno computati i mesi di lavoro che hanno dato originato la precedente prestazione effettivamente goduta (quindi nell’esempio due mesi di lavoro, presupposto per il mese di prestazione effettivamente goduta).

 

Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione

 

Il collaboratore coordinato e continuativo interessato a godere dell’indennità deve presentare domanda all’Inps esclusivamente in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (art. 15, comma 8, D.lgs. n. 22/2015). La prestazione ha un periodo di carenza di 7 giorni, per cui il diritto alla prestazione decorre non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro oppure, superato questo termine, dal giorno successivo la presentazione della domanda (art. 15, comma 9, D.lgs. n. 22/2015).

 

L’Istituto di previdenza chiarisce (Circ. Inps n. 83/2015 e Circ. Inps n. 115/2017) alcuni aspetti relativi al termine di presentazione della domanda e di decorrenza delle prestazioni quando l’evento di disoccupazione si interseca con un evento di maternità o di degenza ospedaliera (che siano indennizzabili). Se uno di detti eventi si verifica durante il rapporto di collaborazione, che successivamente cessa, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorre dalla data in cui termina il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati. Se l’evento interviene nei sessantotto giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di collaborazione, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere al termine dell’evento.

Con riferimento alla decorrenza rispetto ad eventi di maternità o di degenza ospedaliera, l’indennità viene erogata dall’ottavo giorno successivo alla fine dell’evento oppure dal giorno successivo alla presentazione della domanda, nel caso essa sia presentata successivamente alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera (sempre nei termini previsti).

 

Nel caso di malattia che si protragga oltre il termine del rapporto di collaborazione oppure insorga dopo la cessazione, non si determinano né slittamento né sospensione del termine di presentazione della domanda di indennità, né si producono effetti sulla decorrenza della indennità (Circ. Inps n. 83/2015 e Circ. Inps n. 115/2017).

 

Condizionalità

 

La modifica della natura del sostegno al reddito per i collaboratori da trattamento una tantum a indennità periodica ha correttamente introdotto anche per questa prestazione la condizionalità della stessa a determinati comportamenti richiesti al beneficiario. Per questo ai collaboratori coordinati e continuativi beneficiari della DIS-COLL è richiesto di partecipare alle iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva del lavoro, ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione nonché è tenuto ad accettare congrue offerte di lavoro, oltre a rispettare le altre condizioni per la conservazione dello stato di disoccupazione (art. 15, comma 10, D.lgs. n. 22/2015).

 

Nel caso del mancato rispetto di tali prescrizioni, i Centri per l’Impiego devono comunicare all’Inps, attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori e attraverso la Banca dati politiche attive e passive, le previste sanzioni da applicare (la decurtazione di un quarto di una mensilità di prestazione per la mancata presentazione alla prima convocazione da parte del centro per l’impiego, la decurtazione di una mensilità in caso di seconda mancata presentazione alla convocazione, fino alla decadenza (nel caso di terza mancata presentazione alla convocazione) dalla prestazione DIS-COLL e dallo stato di disoccupazione.

 

Compatibilità dell’indennità con un nuovo lavoro

 

Per incentivare l’accettazione di un nuovo lavoro da parte del percettore dell’indennità o comunque ridurre l’onere a carico del sistema di tutela del reddito, è prevista, a determinate condizioni, la compatibilità tra un nuovo lavoro e il diritto al trattamento di disoccupazione e una parziale cumulabilità della prestazione con il reddito derivante dalla nuova occupazione.

 

Nel caso di una nuova attività di lavoro autonomo, di impresa individuale o un’attività parasubordinata con un reddito fino a 8.000 euro per il parasubordinato e 4.800 euro per il lavoro autonomo, il beneficiario deve comunicare all’Inps il reddito annuo presunto, entro un mese dall’inizio dell’attività, pena decadenza. In questo caso, l’indennità è parzialmente cumulabile e viene ridotta dell’80 per cento del reddito previsto per il periodo tra l’inizio dell’attività e la data di termine di godimento dell’indennità o la fine dell’anno. Il beneficiario potrà comunicare modifiche al reddito dichiarato, se necessario e l’Inps provvederà a ricalcolare la riduzione da applicare alla prestazione. Tale riduzione, poi, viene ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il beneficiario non obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi è tenuto a consegnare all’Inps, entro il 31 marzo dell’anno successivo, una apposita autodichiarazione in cui sia specificato il reddito ricavato dalla attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. La mancata presentazione dell’autodichiarazione comporta l’obbligo di restituzione dell’indennità percepita dall’inizio della nuova attività di lavoro autonoma o di impresa individuale (art. 15, comma 12, D.lgs. n. 22/2015).

 

Nel caso, invece, di una nuova attività di lavoro autonomo o di impresa individuale con un reddito superiore ai limiti citati, il beneficiario decade dell’indennità DIS-COLL.

 

Con riferimento allo svolgimento di attività di lavoro accessorio (“vecchi” voucher), la circolare Inps n. 115 del 2017 conferma la cumulabilità totale della DIS-COLL con il compenso massimo di 4.000 euro (3.000 euro netti) per anno civile derivante da prestazioni di lavoro accessorio. Pertanto, in caso di non superamento di detti limiti, non è previsto obbligo di comunicazione all’Inps. Al contrario, nell’ipotesi di superamento, il beneficiario di DIS-COLL dovrà comunicare all’Inps entro trenta giorni dall’inizio dell’attività lavorativa occasionale di tipo accessorio e l’indennità sarà ridotta dell’80 per cento del reddito rapportato al periodo tra la data di inizio dell’attività di lavoro accessorio e la data di termine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

 

In caso di svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale (c.d. PrestO) ai sensi dell’art. 54 bis del D.L. 50/2017 (convertito in L. n. 96/2017) da parte dei beneficiari di DIS-COLL, poiché i relativi compensi (con limite previsto in 5.000 euro per anno civile) non incidono sullo stato di disoccupazione (art. 54 bis, comma 4), la DIS-COLL è interamente cumulabile con gli importi derivanti dal lavoro occasionale e non vi è obbligo di alcuna comunicazione all’Inps (Circ. Inps n. 115/2017).

 

In caso, invece, di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato fino ad un massimo di 5 giorni, è riconosciuta ai beneficiari dell’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi la sospensione dell’indennità. Essa viene sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Terminato il rapporto di lavoro (fino a 5 giorni), l’indennità riprende a decorrere (art. 15, comma 11, D.lgs. n. 22/2015). Nel caso di una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, ma di durata superiore a 5 giorni, il beneficiario decade dall’indennità di disoccupazione (art. 15, comma 11, D.lgs. n. 22/2015).

 

Decadenza

 

La circolare Inps n. 115 del 2017 esplicita e riassume le condizioni di decadenza dall’indennità DIS-COLL, con decorrenza dal momento in cui si verifica l’evento che ne determina la perdita. La decadenza dal diritto all’indennità può determinarsi quale conseguenza della perdita dello stato di disoccupazione, del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato oppure dell’acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, a meno che il lavoratore non opti per la DIS-COLL. Inoltre, è condizione di decadenza una nuova occupazione che non sia compatibile con la conservazione dell’indennità stessa (come visto nel paragrafo precedente) ovvero nel caso di un nuovo lavoro con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni oppure una attività lavorativa autonoma con un reddito superiore a 8.000 euro per il parasubordinato e 4.800 euro per il lavoro autonomo.

 

La decadenza dal diritto alla DIS-COLL può determinarsi anche quale sanzione per l’inottemperanza ad obblighi previsti a carico del beneficiario, quali: la non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai centri per l’impiego e per la mancata comunicazione all’Inps, entro trenta giorni, dell’inizio di un lavoro autonomo, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata il reddito presunto, derivante dalla nuova attività lavorativa.

 

Regime fiscale

 

Poiché l’indennità DIS-COLL è sostitutiva del reddito perso, ai fini fiscali è considerata reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e pertanto reddito imponibile (art. 6, comma 2, Tuir), quindi assoggettata a tassazione ordinaria. Sono inoltre riconosciute le detrazioni fiscali di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir.

 

L’Inps, in qualità di sostituto di imposta (D.lgs. n. 314/1997), opererà sulle somme erogate a titolo di indennità le ritenute IRPEF rilasciando la relativa documentazione fiscale (adesso modello CU).

 

Finanziamento

 

Per garantire copertura finanziaria alla DIS-COLL, la legge n. 81 del 2017, integrando l’art. 15 del D.lgs. n. 22 del 2015 ha stabilito, a decorrere dal 1º luglio 2017, l’incremento di 0,51 punti percentuali dell’aliquota contributiva applicabile ai collaboratori, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, nonché agli amministratori, ai sindaci e revisori anche se non sono destinatari dell’indennità in oggetto. Detta aliquota passa pertanto dal 32,72% al 33,32%.

 

Ricorsi

 

La circolare n. 115 del 2017 specifica che è competente per i ricorsi amministrativi adottati in materia di indennità di DIS-COLL il Comitato Amministratore per la Gestione speciale di cui all’art. 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995. Il ricorso deve essere presentato entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo sia online (tramite codice PIN rilasciato dall’istituto), attraverso la procedura disponibile sul sito dell’Istituto oppure tramite i patronati e gli intermediari dell’Istituto.

 

Indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi

(DIS-COLL)

Destinatari
– collaboratori coordinati e continuativi
– assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio (novità 2017)
– iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’Inps
– non essere pensionati
– essere privi di partita IVA

 

Esclusi
– amministratori
– sindaci o revisori
Requisiti
– essere disoccupati involontari
– avere lo stato di disoccupazione (ex art. 19, comma 1 del D.lgs. n. 150 del 2015)
– tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente e la disoccupazione: 3 mensilità di contribuzione
Reddito di riferimento
– reddito medio mensile: reddito totale imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati e relativo ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dell’anno di cessazione dal  lavoro e dell’anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di  contribuzione, o frazione di essi
Ammontare
– 75% del reddito di riferimento, fino a 1.195 euro (2017) + 25% per la parte eccedente i 1.195 euro, per i primi 3 mesi
– riduzioni del 3% dell’indennità ogni mese, dal 4° mese
– importo massimo dell’indennità mensile: 1.300 euro (2017)
Durata
– numero di settimane pari alla metà delle mensilità di contribuzione relative al periodo di riferimento ovvero tra 1° gennaio dell’anno civile precedente quello dell’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso
Presentazione della domanda e decorrenza
– presentata all’Inps in via telematica
– entro 68 giorni da cessazione del rapporto di lavoro (pena decadenza)
– 8° giorno (se domanda presentata nei primi 8 giorni)

 

oppure
– giorno successivo alla domanda
Modalità di erogazione
– mensilmente

 

Silvia Spattini

Direttore ADAPT

@SilviaSpattini

 

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La nuova DIS-COLL
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