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La proposta di raccomandazione della Commissione Europea del 5 ottobre 2017 ha come oggetto la creazione di uno European Framework for Quality and Effective Apprenticeships, ossia di un quadro di riferimento degli standard di qualità ed efficacia dell’apprendistato.
Il tema dell’apprendistato è da lungo tempo protagonista del dibattito europeo in materia di istruzione e formazione e di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro (si veda in proposito Apprendistato: quadro comparato e buone prassi, M. Tiraboschi (responsabile scientifico), U. Buratti, C. Piovesan (coordinamento progettuale). L’Unione Europea, infatti, considera l’apprendistato come un percorso educativo completo che permette di implementare ed acquisire competenze che consentano alla persona di essere parte integrante, consapevole e attiva della società in cui si trova e di gestire con successo le transizioni all’interno del mercato del lavoro. È in questo senso che l’apprendistato è una delle politiche che realizzano il più ampio obiettivo del life-long learning, che consente al singolo individuo di non restare fuori dal mercato del lavoro, ma di evolversi con esso, rispondendo sempre prontamente alle nuove esigenze emergenti.
La materia dell’istruzione e formazione, nonché della regolamentazione del mercato del lavoro, è di competenza dei singoli Stati membri e per tale ragione la diversità delle discipline in materia di apprendistato disseminate per tutta l’Unione rende difficile per le istituzioni europee anche soltanto elaborare una definizione comune in cui possa rispecchiarsi – seppur per grandi linee – ciascun sistema di apprendistato in Europa.
Tuttavia, sulla base del principio di sussidiarietà, gli artt. 166 e 152 del TFUE riconoscono all’Unione Europea una funzione di rafforzamento e integrazione dell’azione degli Stati membri in materia di istruzione e formazione professionale e di tutela dei lavoratori, seppur nel rispetto della responsabilità di organizzazione e disciplina dei singoli Stati su questi temi.
Preso atto dell’elevato tasso di disoccupazione giovanile in Unione Europea pari al 16.9%, più del doppio del tasso di disoccupazione generale (7.7%), e riconoscendo nell’apprendistato uno strumento che facilita la transizione dai periodi di istruzione e formazione al lavoro, l’Unione Europea interviene per rafforzare e promuovere l’utilizzo questo sistema creando degli standard di qualità comuni per tutti gli Stati membri.
Da quanto emerge dalla relazione introduttiva al documento, il vantaggio maggiore derivante dalla creazione di tale quadro di riferimento risiede nella facilitazione della mobilità degli apprendisti. Garantendo, infatti, uno standard di qualità uniforme in tutti i Paesi dell’Unione Europea, le competenze acquisite attraverso questo percorso saranno spendili pressoché in tutta l’Unione. Se poi i titoli conseguiti tramite tali percorsi di apprendistato sono riconducibili al sistema EQF, ciò comporterà non solo che il titolo sarà equiparabile agli altri di pari livello EQF conseguiti nel resto dell’Europa, ma anche che le modalità di apprendimento, di formazione delle competenze che li caratterizzano avranno pari valore perché strutturate secondo criteri direttivi comuni.
Tenendo conto di questi obiettivi, della diversità dei sistemi e delle strutture nazionali, nonché della competenza statale in materia, la proposta di raccomandazione fornisce un insieme di criteri generali e flessibili per un apprendistato di qualità. In questa cornice, gli Stati membri sono chiamati a promuovere il coinvolgimento attivo delle Parti Sociali nella progettazione, attuazione ed implementazione dei modelli di apprendistato, in coerenza con il sistema di relazioni industriali nazionale e i sistemi di istruzione e formazione.
Pertanto, gli Stati membri, nel rispetto della legislazione nazionale e in stretta collaborazione con gli altri soggetti coinvolti nella progettazione di percorsi di apprendistato dovrebbero assicurare che tali percorsi rispondano alle esigenze del mercato del lavoro e che creino dei benefici sia per gli apprendisti che per i datori di lavoro seguendo due gruppi di criteri: i criteri per le condizioni di apprendimento e lavoro e i criteri per definire le condizioni di contesto, ossia necessari alla creazione delle corrette condizioni di apprendimento e lavoro.
Le tabelle che seguono illustrano nel dettaglio i contenuti dei due gruppi di criteri, così come delineati dalla Commissione Europea.
Criteri per le condizioni di apprendimento e lavoro | ||
Contratto redatto in forma scritta | Documento che definisce diritti ed obblighi di apprendista, datore di lavoro e istituzione formativa relativamente alla formazione e al lavoro. | |
Risultati di apprendimento | Definiti da datore di lavoro e istituzione formativa. Assicurino un bilanciamento tra competenze tecnico-professionali, relative a quella specifica professione, e competenze chiave a sostegno sia dello sviluppo personale che delle opportunità di carriera durante tutto l’arco della vita. | |
Supporto pedagogico | È necessario un dialogo costate tra tutor aziendali e tutor esterno in modo da essere una guida per l’apprendista. A loro volta, insegnanti e tutor devono essere formati per garantire all’apprendista la rispondenza del suo percorso alle esigenze del mercato del lavoro. | |
Il lavoro sul campo | Almeno la metà della durata dell’apprendistato si deve svolgere sul luogo di lavoro, includendo anche la possibilità di svolgere parte di questa attività all’estero. | |
Retribuzione | Gli apprendisti dovrebbero ricevere una retribuzione in linea con i requisiti nazionali o di settore o con i contratti collettivi. | |
Previdenza sociale | Agli apprendisti deve essere garantito un sistema di previdenza sociale in linea con la legislazione nazionale. | |
Salute e sicurezza sul luogo di lavoro | Il luogo di lavoro deve essere conforme alla legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. |
Criteri per definire le condizioni di contesto | ||
Quadro regolatorio | È necessaria una chiara e consistente regolamentazione a cui prendono parte tutti i soggetti coinvolti che includa un dialogo trasparente e strutturato. | |
Coinvolgimento delle Parti Sociali | Deve avvenire, anche a livello settoriale, nella progettazione, attuazione e implementazione dei sistemi di apprendistato, nel rispetto del sistema nazionale di relazioni industriali e del sistema di istruzione e formazione. | |
Supporto per le aziende | Da realizzare anche sotto forma di agevolazioni finanziarie, in particolare per le piccole e medie imprese, e che si basi sulla condivisione dei costi tra datori di lavoro, apprendisti e autorità pubbliche. | |
Mobilità | L’apprendistato dovrebbe portare a conseguire un titolo di studio riconosciuto a livello nazionale corrispondente ad uno dei livelli EQF e dovrebbe permettere l’accesso ad altre opportunità di apprendimento, inclusa l’istruzione terziaria e i percorsi di carriera. La mobilità internazionale dell’apprendista dovrebbe essere una componente dei titoli conseguibili in apprendistato. | |
Orientamento | È necessario che venga svolta dai tutor un’attività di orientamento lungo tutta la durata dell’apprendistato. | |
Trasparenza | Deve essere garantita per l’accesso a percorsi di apprendistato, anche con il supporto dei servizi per l’impiego pubblici e privati. | |
Assicurazione di qualità e monitoraggio | Per assicurare la qualità dei percorsi, questi devono essere coerenti con le linee europee (EQAVET). Va poi garantito il monitoraggio dei percorsi di carriera degli apprendisti. |
Nella visione della Commissione Europea, l’apprendistato è dunque prima di tutto un percorso di formazione integrale della persona che consente al singolo di partecipare attivamente allo sviluppo della società in cui opera, ma realizza anche un sistema necessario di relazioni che mette in comunicazione istituzioni governative, Parti Sociali, istituzioni scolastiche e formative, imprese al fine di creare uno scambio e una circolazione costante di competenze, non solo all’interno di uno stesso Stato, ma nell’intera Unione Europea.
Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
Università degli Studi di Bergamo