Ambienti confinati e obbligo di certificazione: alcune criticità della normativa vigente

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L’incidente di martedì 16 gennaio presso lo stabilimento milanese di Lamina S.p.A., in cui hanno perso la vita quattro lavoratori, rappresenta l’ennesima occasione per porre al centro del dibattito la questione della sicurezza nelle imprese italiane. Questo tema, tanto cruciale quanto trascurato nei programmi elettorali che si sentono proclamare in queste settimane, da un lato risente della crisi economica, poiché la contrazione delle commesse induce purtroppo le imprese a tagliare anche le spese per la sicurezza, dall’altro lato, invece, subisce le conseguenze dello stallo in cui si trova il nostro sistema legislativo, all’interno del quale paiono impensabili le riforme di sistema come quella che sarebbe necessaria per garantire l’efficacia e l’attualità della normativa in materia di salute e sicurezza.

 

Il sistema complesso della sicurezza, fatto di prescrizioni e di un business che troppo spesso dimentica la sostanza, induce le aziende a percepire tali obblighi come un ostacolo alla produzione e uno sterile adempimento burocratico cui sono tenute per legge senza un qualche ritorno né diretto né indiretto.

 

Quest’ultimo problema si accentua quando parliamo di fattori di rischio connessi agli ambienti confinati, categoria in cui parrebbe rientrare anche il forno teatro del tragico incidente verificatosi nello stabilimento Lamina S.p.A. Nell’ordinamento italiano, infatti, la materia è disciplinata dal D.P.R. 177/2011, il quale, pur rappresentando una fra le normative più evolute in tema di luoghi confinati e/o sospetti di inquinamento, presenta numerose criticità sia sul piano interpretativo che su quello dell’efficacia stessa delle misure che dispone.

 

Va chiarito innanzitutto che, alla luce di quanto previsto dall’art. 66, dall’art. 121 e dall’All. IV, punto 3, del d.lgs. n. 81/2008, con il termine “ambiente confinato o sospetto di inquinamento” si intende un luogo totalmente o parzialmente chiuso, che non è stato progettato per essere occupato in permanenza da persone, né destinato ad esserlo ma che, all’occasione, può essere occupato temporaneamente per l’esecuzione di interventi lavorativi (come l’ispezione, la manutenzione o la riparazione, la pulizia, l’installazione di dispositivi tecnologici); un luogo caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui il pericolo di morte o di grave infortunio è molto elevato, a causa della presenza di sostanze, agenti chimici o condizioni di pericolo. Gli spazi confinati sono spesso il luogo in cui si verificano incidenti mortali o gravi infortuni, talvolta aggravati da soccorsi inadeguati, che non fanno altro che incrementare il numero delle vittime coinvolte in un singolo evento. L’ANMIL afferma che, secondo quanto riportato da statistiche nazionali ed internazionali, oltre il 50% delle vittime è rappresentato infatti dai soccorritori. E questa proporzione risulta drammaticamente rispettata anche nel caso dell’incidente verificatosi presso il forno della Lamina S.p.A., in cui due dei quattro lavoratori deceduti erano intervenuti per prestare soccorso ai colleghi rimasti privi di sensi a causa della carenza di ossigeno.

 

Una delle principali forme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che il D.P.R. 177/2011 prevede è di tipo indiretto, consistendo in un controllo esterno, da parte di enti terzi come le Commissioni di certificazione dei contratti, sulla legittimità dei contratti più “a rischio” nella catena degli affidamenti dei lavori da svolgere negli ambienti confinati o sospetti di inquinamento. In particolare è previsto l’obbligo di certificare, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i contratti di subappalto relativi a lavori da eseguirsi in tali ambienti e, oltre determinate soglie percentuali, i contratti di lavoro atipici (ovvero diversi dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) con i quali sono impiegati dalla società appaltatrice i lavoratori destinati a operare in detti spazi.

 

Tale misura, che si sofferma sulla verifica della legittimità contrattuale (e, al più, della regolarità della documentazione correlata) degli affidamenti di lavori in questo settore, pare inefficace rispetto alla dinamicità che deve contraddistinguere l’organizzazione della sicurezza, a maggior ragione in ambienti di lavoro contraddistinti da così alti fattori di rischio. Uno strumento forse più congeniale al perseguimento dell’obiettivo sicurezza in questi contesti potrebbe essere una certificazione dei contratti che non si limiti a intervenire a posteriori e incidendo soltanto sulla correttezza della forma contrattuale usata, bensì che affianchi le imprese nell’individuazione e nell’apprestamento stesso di quelle misure di sicurezza che risultino necessarie per proteggere l’incolumità psico-fisica dei lavoratori.

 

Episodi come quello accaduto martedì scorso testimoniano inoltre come la scelta compiuta dal legislatore nazionale di limitare l’obbligo della certificazione ai soli contratti di appalto e subappalto si stia rivelando inadeguata, poiché lascia fuori lavorazioni ugualmente pericolose, ma non esternalizzate, così non garantendo quel controllo terzo svolto dalle Commissioni di certificazione dei contratti circa il rispetto della normativa di sicurezza anche da parte delle aziende che impieghino propri dipendenti per effettuare lavorazioni in ambienti confinati di pertinenza dell’azienda stessa.

 

Giada Benincasa

Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro

Università degli Studi di Bergamo

@BenincasaGiada

 

Lorenzo Maria Pelusi

Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro

Università degli Studi di Bergamo

@lorempel

 

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