La disciplina fiscale applicabile ai Fondi Sanitari alla luce del nuovo Codice del Terzo Settore

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Il D.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 che disciplina la materia dei Fondi Sanitari Integrativi del Servizio Sanitario Nazionale comprende i contratti e gli accordi collettivi, anche aziendali, tra le fonti legittimate alla costituzione di Fondi Sanitari. In questo caso, sarebbero denominati Fondi sanitari contrattuali. Tuttavia, i Fondi Sanitari possono essere costituiti anche da altri fonti, come ad esempio, regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali. In questo caso sarebbero denominati Fondi sanitari non contrattuali.

 

Il D.lgs. 117 del 2017 (c.d. Codice del Terzo settore) entrato in vigore lo scorso 3 agosto definisce gli enti del Terzo settore (“ETS”). A norma dell’art. 4 comma 2 del Codice del Terzo settore non sono enti del Terzo settore le associazioni dei datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti. Considerando che i Fondi sanitari contrattuali previsti all’interno della contrattazione collettiva sono costituiti ad iniziativa delle rappresentanze sindacali e/o datoriali, si può concludere che i Fondi sanitari contrattuali non sono considerati enti appartenenti al Terzo settore mentre potrebbero esserlo i Fondi sanitari non contrattuali, costituiti da altri enti. Ovviamente, al fine di farli rientrare correttamente all’interno del Terzo settore occorre sempre verificare dagli atti costitutivi le parti firmatarie.

 

L’appartenenza o meno al Terzo settore sicuramente non è un dato immediatamente evidente poiché al momento, nessun atto costitutivo, statuto o regolamento contiene una tale locuzione.

 

L’esclusione dei Fondi Sanitari contrattuali dalla disciplina del Codice del Terzo settore potrebbe suscitare dubbi in relazione all’applicabilità delle agevolazioni fiscali riconosciute ai contributi versati a questi Fondi Sanitari.

L’art. 51 comma 2 lett. a) del TUIR prevede che non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente i contributi versati dal datore di lavoro ad enti o casse aventi esclusivamente finalità assistenziale. Quest’articolo non fa nessun riferimento alla necessità di appartenere al Terzo Settore per poter beneficiare delle suddette agevolazioni fiscali.

Sebbene l’appartenenza al Terzo Settore possa essere considerata un indizio della finalità sociale del Fondo Sanitario, questo non è determinante. Ciò che risulta importante è lo scopo dell’attività svolta dai Fondi Sanitari così come i principi che ispirano la sua attuazione, cioè, l’assenza di scopo di lucro e l’operatività della tecnica di non selezione dei rischi e di non discriminazione. Il rispetto di questi principi, consentirebbero di attribuire ai Fondi Sanitari contrattuali la natura di ente non commerciale.

 

Tuttavia, un problema pare sorgere dalla lettura dell’articolo 89 comma 4 del Codice del Terzo settore che modifica l’articolo 148 comma 3 del TUIR, e segnala che le parole “Per le  associazioni  politiche, sindacali  e  di  categoria,  religiose,  assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di  promozione  sociale  e  di  formazione extra-scolastica della persona non si considerano  commerciali”  sono sostituite dalle seguenti: “Per le associazioni politiche,  sindacali e  di  categoria,  religiose,  sportive   dilettantistiche   non   si considerano commerciali”. L’art. 89 comma 4 elimina le associazioni assistenziali dall’elenco contenuto all’art. 148 comma 3 del TUIR e per tanto perderebbero la qualifica di enti non commerciali.

Gli enti non commerciali vengono definiti dall’art. 73 del TUIR, e sarebbero “gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”, intendendosi per tale l’attività che determina reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR.

 

Ne discende che seppur ci sia stato questo cambio di rotta in questo ambito, non si può considerare commerciale un Fondo sanitario contrattuale poiché bisogna sempre tener ferma la principale finalità assistenziale che consente di farlo rientrare tra gli enti non commerciali.

 

Dunque, bisogna prendere con cautela le disposizioni del Codice del Terzo Settore e quando si tratta di determinare l’acceso o meno alle agevolazioni fiscali, bisogna tener conto di altre disposizioni che ne sottolineano la reale natura di tali Fondi sicuramente, come precedentemente evidenziato, non commerciale.

 

In sostanza è bene identificare in un primo momento la tipologia di fondo in base alle parti firmatarie e successivamente comprendere l’applicabilità o meno della disciplina del Terzo settore.

 

L’esclusione dei Fondi Sanitari contrattuali dalla disciplina del Terzo Settore non può essere usata per giustificare la non applicabilità delle agevolazioni fiscali previste dal TUIR e non potrebbe servire per attribuire natura commerciale a questi enti posto che a questi effetti, quello che realmente conta è la presenza di una finalità assistenziale.

Inoltre, risulterebbe questionabile escludere l’appartenenza al Terzo Settore prendendo in considerazione soltanto i soggetti istitutivi dei Fondi Sanitari, bisognerebbe invece prendere in considerazione la natura delle attività che svolge e se esiste finalità sociale o meno.

 

 Adua Maria Sabato

Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro

Università degli Studi di Bergamo

@adua_sabato

 

Silvia Fernández Martínez

Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro

Università degli Studi di Bergamo

@Silvia_FM_

 

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La disciplina fiscale applicabile ai Fondi Sanitari alla luce del nuovo Codice del Terzo Settore
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