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L’INPS, con circolare n. 104 del 18 ottobre del 2018, ha esplicato le modalità operative per fruire degli sgravi contributivi introdotti dal d. lgs. n. 50 del 24 aprile del 2017, convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, per i premi di produttività che beneficiano della tassazione agevolata ai sensi della legge di stabilità 2016.
Tali premi sono soggetti ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali del 10 % le cui modalità applicative sono disciplinate dal decreto del MLPS, di concerto con il MEF, emanato il 25 marzo 2016.
Dal punto di vista soggettivo, l’agevolazione è riservata ai lavoratori dipendenti impiegati presso datori di lavoro privati, anche non imprenditori (1), che nell’anno antecedente a quello di ricevimento del premio abbiano percepito un reddito lordo non superiore a 80.000 euro. Il premio di risultato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, co. 182 della legge di stabilità 2016, deve essere corrisposto sulla base di incrementi monitorabili di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, ed erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del d. lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 depositati con modalità telematiche presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione.
Ambito di applicazione
L’agevolazione opera per i premi di produttività aventi un importo non superiore ai 3.000 euro annui lordi. La legge di stabilità 2017 aveva precedentemente innalzato l’importo del premio assoggettabile ad imposta sostitutiva a 4.000 euro a favore delle aziende che prevedessero il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione aziendale (2).
Con l’adozione della d. lgs. n. 50 del 24 aprile 2017, tale agevolazione è stata sostituita con un’altra tipologia di beneficio avente carattere di sgravio contributivo. Più precisamente, l’articolo 55 della citata legge sopprime il massimale più elevato dei premi detassati con la conseguente applicazione del limite generale di 3.000 euro ed introduce una riduzione annua del contributo IVS a carico del datore di lavoro di venti punti percentuali relativamente a una parte del premio di risultato non superiore a 800 euro. Sul medesimo importo il lavoratore è esonerato dall’obbligo di corresponsione degli oneri contributivi. Lo sgravio si applica ai premi e alle somme erogate in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti e integrati dopo il 24 aprile 2017, giorno di entrata in vigore del decreto. Per i contratti sottoscritti in data anteriore continua a rimanere efficace la vecchia normativa.
L’aliquota IVS su cui applicare la riduzione è quella in vigore nel mese di corresponsione del premio agevolabile. I premi oggetti di decontribuzione non devono essere considerati nella determinazione della retribuzione a fini pensionistici né tantomeno computati nel massimale annuo della base contributiva e previdenziale.
Non fruiscono dello sgravio i contributi di solidarietà da versare al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti né i contributi da corrispondere a favore dei Fondi di solidarietà (3).
Data la natura annuale dell’agevolazione, nel caso di stipula di più rapporti di lavoro, lo sgravio può essere usufruito dal successivo datore di lavoro fino ad esaurimento del plafond di 800 euro del premio (4). La fruizione dello sgravio è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 1, co. 1175 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che impone ai datori il possesso dei requisiti di regolarità contributiva nonché il rispetto degli obblighi di legge e di quelli derivanti dalla contrattazione collettiva.
Esposizione in UniEmens
La circolare in oggetto spiega infine come compilare l’Uniemens per fruire dello sgravio contributivo. Ai fini prettamente operativi, il premio di risultato derivante dal beneficio della riduzione contributiva deve essere esposto a partire dal flusso UniEmens di competenza novembre 2018; questa si inserisce nel nuovo elemento di “ImponibilePremioRisDec” di “PremioRisDec” in “PremioRis” “DatiParticolari”, diventando un imponibile distinto rispetto a quanto indicato nell’elemento “Imponibile”.
Parallelamente deve essere indicato nel nuovo campo “ContributoPremioRisDec” di “PremioRisDec” “PremioRis” “DatiParticolari” la contribuzione dovuta sul premio. L’imponibile indicato nel nuovo elemento “ImponibilePremioRisDec” non deve superare l’importo di 800 euro per anno civile per lavoratore.
Compilazione ListaPosPA
L’imponile erogato, pari al premio di risultato che beneficia della riduzione contributiva, deve essere esposto, a partire dal flusso UniEmens di competenza novembre 2018, nello specifico elemento appositamente previsto “AltroImponibile” di “RecuperoSgravi” di “GestPensionistica”.
Il contributo da versare sul premio di risultato valorizzato nell’elemento “AltroImponibile” deve essere indicato nell’elemento “Importo” di “RecuperoSgravi” di “GestPensionistica”.
Compilazione DMAG
Per consentire il calcolo contributivo ai fini pensionistici differenziato per i premi di risultato rientranti nel nuovo regime di decontribuzione è stato individuato il nuovo codice Tipo Retribuzione “Q”. A partire dal quarto trimestre 2018, l’imponile pari al premio di risultato erogato che beneficia della riduzione contributiva non deve essere più indicato unitamente alla retribuzione di tipo “O”, ma va segnalato su un ulteriore rigo del quadro “F” indicando il Tipo Retribuzione (TR) “Q” con un numero di giornate pari a quelle indicate per il Tipo Retribuzione “O” e con la zona tariffaria e il tipo di contratto relativi al rapporto di lavoro che ha dato origine al premio.
L’imponibile indicato con il nuovo codice Tipo Retribuzione “Q” non può superare l’importo di 800 euro per anno civile per lavoratore. L’eventuale premio eccedente tale quota deve essere esposto con Tipo Retribuzione “O” unitamente all’imponibile non decontribuito.
Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
Università degli Studi di Bergamo