ADAPT - Scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro Per iscriverti al Bollettino ADAPT clicca qui Per entrare nella Scuola di ADAPT e nel progetto Fabbrica dei talenti scrivi a: selezione@adapt.it
Bollettino ADAPT 4 febbraio 2019, n. 5
L’intento di questo articolo non è produrre nuova conoscenza per coloro che padroneggiano a fondo il tema “salute e sicurezza sul lavoro”, ma il reale scopo è accompagnare, proprio come fa una guida turistica, i non esperti alla scoperta degli attori che, quotidianamente, nei luoghi di lavoro si occupano della prevenzione, della messa in sicurezza e della salute di tutti.
Il tema della salute e sicurezza sul lavoro è sempre molto attuale e degno di interesse scientifico in quanto ancora oggi, nel ventunesimo secolo, alcuni lavoratori perdono la propria vita o subiscono infortuni (più o meno gravi e lesivi) proprio nei luoghi di lavoro, come dimostrato dalle recenti cronache e come riportato dai dati forniti dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
In Italia la materia antinfortunistica è disciplinata dal D.lgs 81/2008, denominato spesso come “Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro” (da qui in avanti TUSL). Tale testo costituito da trecento-sei articoli e 51 allegati si applica ai lavori eseguiti in tutti i contesti ad eccezione degli ambienti di lavoro domestici e familiari.
Il D.lgs 81/2008 prevede e regola i soggetti che si occupano in diversi modi della prevenzione, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro a seconda della posizione ricoperta nell’organigramma aziendale e delle competenze e titoli di studio posseduti. Da qui in avanti, considerando alcuni commenti alla legge [Furin e De Negri, 2008; Lepore, 2010; Lai, 2017; Lazzari, 2014; Gallo, 2016; De Vita, 2009; Miglietta e Fantini, 2009; Gentile, 2009] verranno presentanti gli attori della salute e sicurezza sul lavoro, specificandone la definizione, i compiti e le competenze.
Prima di addentrarci in questa rassegna è però utile precisare che la sicurezza e la prevenzione sul lavoro non possono essere salvaguardate da un solo soggetto ma è necessaria la collaborazione di tutti gli interessati che, operando simultaneamente come gli ingranaggi di un orologio, devono segnalare eventuali situazioni di rischio, notificare i malfunzionamenti e prevenire condizioni di pericolo a seconda dei compiti e degli obblighi che competono a ciascuno.
Il datore di lavoro (sia privato sia pubblico) è un attore di fondamentale importanza poiché è il “primo garante della sicurezza nell’impresa [Furin e De Negri, 2008: 113]” ed è la “figura con maggiori responsabilità e doveri in termini di salute e sicurezza sul lavoro [Ibidem: 126]”. Il datore di lavoro privato è definito dall’art. 2, primo comma, lettera b, del d.lgs 81/2008 come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa“. Tale nozione, come specificato da Furin e De Negri (2008), è sia formale sia sostanziale e la presenza di una delle due basta a definire un soggetto come datore di lavoro. La figura del datore di lavoro pubblico può invece spesso coincidere con quella del dirigente al quale spettano poteri di gestione, secondo l’art. 1, secondo comma, d. lgs 165/2001. Nel caso in cui all’interno di una PA non sia presente la figura del dirigente, l’art. 2, lett. b, d. lgs 81/2008 attribuisce la qualifica di datore al funzionario non dirigente, che sia preposto ad un ufficio pubblico con autonomia gestionale ed egli stesso deve possedere autonomi poteri decisionali e di spesa.
Per tale soggetto sono previsti alcuni obblighi ai quali deve adempiere per non incorrere in sanzioni di natura penale e che Furin e De Negri (2008) hanno sistematizzato in tre grandi categorie: doveri di prevenzione tecnica ed organizzativa, doveri di prevenzione informativa e formativa e doveri di vigilanza e controllo. Per esempio il datore deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione (SPP), deve occuparsi in prima persona della valutazione dei rischi e della nomina di altri attori fondamentali (quali il Responsabile e gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP, ASPP) e il Medico competente) e la nomina del RSPP e la redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) sono obblighi che non può delegare ad altri. Oltre ai compiti che gli competono, può ricoprire anche altri ruoli come quello di RSPP o di Formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, qualora sia in possesso delle qualificazioni a tal fine richieste.
Il datore di lavoro, non potendo controllare tutto (soprattutto in contesti lavorativi molto grandi) è coadiuvato dal dirigente e dal preposto che Gentile (2009) ha definito come “figure chiave in ambito aziendale poiché quotidianamente presenti nel luogo di lavoro e, pertanto, a costante contatto con i lavoratori [Gentile, 2009: 329]”.
Il dirigente “è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2, c. 1, lett. d, D.lgs 81/2008)” e tale figura ha subito un’evoluzione normativa che ha determinato di fatto un ampliamento delle sue responsabilità. Infatti, come stabilito dal d.lgs 81/2008 il dirigente “non solo deve far osservare tutte quelle misure di sicurezza presenti nel luogo di lavoro ma diviene soggetto co-obbligato insieme al datore di lavoro, alla predisposizione delle misure di sicurezza idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori [Gentile, 2009: 330]”. Dunque non è un semplice esecutore di ordini imposti dall’alto ma ha anche responsabilità riguardo alle sue attribuzioni proprie e competenze.
Il preposto non è altro che la “figura chiave dell’organizzazione dell’impresa, in quanto fondamentale anello di congiunzione tra i lavoratori ed il datore di lavoro [Gentile, 2009: 327]” e nel d.lgs 81/2008 è identificato nella persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2, c. 1, lett. e, d.lgs 81/2008). Solitamente tale ruolo è ricoperto da quei lavoratori che gestiscono e coordinano un determinato gruppo di colleghi come il capo reparto, il capo ufficio, il capo squadra, il capo cantiere, il capo officina e l’assistente edile. Secondo il d.lgs 81/2008 il preposto non solo deve avere esperienza lavorativa e capacità di gestione di un gruppo ma per svolgere i compiti che gli competono deve disporre di una specifica formazione e informazione. Il principale compito del preposto è svolgere un’azione di vigilanza, cioè si deve assicurare che i lavoratori applichino le dovute misure preventive e gli standard di sicurezza.
Vi è poi il Medico competente definito dall’articolo 2, lettera a, del decreto legislativo n. 81 del 2008 come colui che, essendo in possesso di specifici titoli formativi e professionali, collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è da quest’ultimo nominato per effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ed ogni altro compito inerente all’incarico conferitogli. È un soggetto la cui presenza in azienda è riconosciuta e normata sin dal 1956 da un decreto del presidente della repubblica (n. 303/1956) e che negli anni ha assistito ad un ampliamento dei suoi obblighi e compiti. Oggigiorno, secondo il TUSL il medico competente è direttamente chiamato a collaborare con il datore di lavoro per valutare i rischi presenti, deve svolgere attività di sorveglianza sanitaria per stabilire l’idoneità ad una mansione specifica da parte di un lavoratore e ha il compito di gestione delle cartelle sanitarie e di rischio.
Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è invece la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali individuati dall’art. 32 del d.lgs 81/2008, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art. 2, c. 1, lett. f, D.lgs 81/2008). Il RSPP coordina le attività in capo al SPP, ha funzioni di consulenza ed è “il collaboratore più stretto del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro in quanto è chiamato ad assisterlo sia nella delicata attività di valutazione dei rischi che nell’individuazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione [Gallo, 2016: 25]”.
Altro soggetto fondamentale per l’applicazione del SPP è l’Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) che è nominato dal datore di lavoro ed è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall’art. 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione (art. 2, c. 1, lett. g, Dlgs 81/2008). L’ASPP può essere interno o esterno e le sue funzioni sono di supporto al servizio di prevenzione e protezione (SPP), in stretta collaborazione con RSPP e datore di lavoro.
Il Lavoratore è il soggetto beneficiario della regolamentazione antinfortunistica e la normativa in materia ha nel tempo esteso l’ampiezza della relativa definizione poiché con il passaggio all’81/2008, è stata abbandonata la logica formale-contrattualistica in favore di una incentrata sulla sostanza organizzativa, portando attualmente a definire come lavoratore anche alcuni soggetti presenti nei luoghi di lavoro che non sempre erano facilmente identificabili in tale categoria. Di fatto, il d.lgs 81/2008, art. 2, c. 1, lett. a, qualifica come lavoratori tutelati tutti i prestatori di lavoro che, indipendentemente alla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Viene quindi definito come lavoratore chiunque risulti inserito nell’organizzazione del datore di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale (precedentemente con il d.lgs 626/94 era ritenuto lavoratore solo “il soggetto che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, con rapporto di lavoro subordinato, anche speciale”). Sono così inclusi in questa definizione anche i soci lavoratori di cooperativa o di società, gli associati in partecipazione, i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, gli allievi o gli studenti, i volontari e i lavoratori socialmente utili. Il Lavoratore oltre ad essere il diretto beneficiario del SPP deve attenersi alle norme di sicurezza vigenti per tutelare la propria e l’altrui salute ed incolumità.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) che è secondo l’art. 2, c. 1, lett. i, del d.lgs 81/2008, la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, è una figura molto importante poiché di fatto svolge un ruolo di intermediario e portavoce tra il gruppo di lavoratori (suoi colleghi) e il datore di lavoro e proprio grazie a tale soggetto tutti i lavoratori hanno la possibilità e il diritto di partecipare alla scelte intraprese nel luogo di lavoro in materia di salute e sicurezza. È di norma eletto direttamente dai lavoratori con regimi differenziati sulla base delle dimensioni aziendali. Ha compiti consultivi e di controllo, ha il diritto di ricevere informazioni da parte del datore di lavoro, può consultare il DVR e il documento unico per la valutazione rischi da interferenze (DUVRI) in azienda e può avanzare proposte riguardo ad attività di prevenzione.
Tra le figure previste dal d.lgs 81/2008 c’è anche quella del Formatore per la salute e sicurezza sul lavoro che è colui che tiene i corsi di formazione per la salute e sicurezza sul lavoro previsti e organizzati per tutte le figure elencate sin ora. Il Formatore svolge un importante ruolo nel sistema prevenzionistico poiché fornisce le conoscenze necessarie per potere agire in sicurezza nel contesto di lavoro, anche perché con il d.lgs 81/2008 la formazione in materia è divenuta necessaria e fondamentale per tutti gli attori presentati. Il formatore, oltre ad avere almeno un Diploma di scuola secondaria di secondo grado, deve possedere la conoscenza in materia di sicurezza sul lavoro (es. laurea inerente alle materie oggetto della docenza), l’esperienza (data dal numero di anni di attività lavorativa in materia) e la capacità di didattica (certificata dalla partecipazione a corsi di formazione per formatori).
Infine ci sono anche altri attori della sicurezza come gli addetti alle emergenze che sono “I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico (art. 37, c. 9, Dlgs 81/2008)” e quelli definiti dal Titolo IV del TUSL, che disciplina i cantieri temporanei o mobili. Nel dettaglio le figure peculiari di questo tipo di lavori sono il committente, il responsabile dei lavori, l’eventuale lavoratore autonomo, il Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione e il Coordinatore della Sicurezza per la Esecuzione dei lavori.
Nel campo della prevenzione esistono dunque numerosi soggetti che agiscono per la tutela e la salvaguardia di tutti in virtù di specifiche attribuzioni. Le figure delineate in questo breve approfondimento sono quelle disciplinate dal d.lgs 81/2008 ma, guardando al mercato del lavoro odierno, sarebbe interessante indagare se in contesti organizzativi e produttivi in continua evoluzione esistono delle professioni che, pur non essendo normate, si occupano quotidianamente di salute e sicurezza del lavoro per fronteggiare le continue trasformazioni in atto.
Stefania Negri
ADAPT Junior Fellow
- DE VITA P. (2009), Formazione di lavoratori, dirigenti e preposti, in TIRABOSCHI M., FANTINI L. (A cura di), Il Testo unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (D.Lgs. N. 106/2009), Giuffrè Editore, Milano, pp. 669-672.
- FURIN N., DE NEGRI E. (2008), La nuova sicurezza del lavoro: soggetti responsabilità e sanzioni. Guida operativa al nuovo Testo Unico (D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81), Casa Editrice La Tribuna, Piacenza.
- GALLO M. (A cura di) (2016), Sicurezza del lavoro. La gestione in azienda dopo il Jobs act, n. 3, aprile , Il Sole 24 ore.
- GENTILE M. R. (2009), I Dirigenti e i preposti, in TIRABOSCHI M., FANTINI L. (A cura di), Il Testo unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (D.Lgs. N. 106/2009), Giuffrè Editore, Milano, pp. 325-335.
- LAI M. (2017), Il Diritto della sicurezza sul lavoro tra conferme e sviluppi, G. Giappichelli Editore, Torino.
- LAZZARI C. (2014), L’Organizzazione del sistema aziendale di prevenzione: soggetti ed obblighi tecnici, in I Working papers di Olympus, 30, 2014, pp. 1-46.
- LEPORE M. (2010), Manuale di diritto della sicurezza sul lavoro, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
- MIGLIETTA L., FANTINI L. (2009), Il medico competente, in TIRABOSCHI M., FANTINI L. (A cura di), Il Testo unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (D.Lgs. N. 106/2009), Giuffrè Editore, Milano, pp. 361-364.