28 aprile 2019: Giornata mondiale della sicurezza nei luoghi di lavoro

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Bollettino ADAPT 8 aprile 2019, n. 14

 

Il 28 aprile ricorre la Giornata Mondiale della sicurezza nei luoghi di lavoro. Istituita dall’ILO nel 2003, quest’anno la Giornata internazionale si colloca nel centenario di fondazione dell’Organizzazione Internazionale del lavoro. Dunque, è il momento propizio per volgere lo sguardo al passato, a tutti i passi che l’Organizzazione Internazionale del lavoro ha compiuto per migliorare la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche per guardare al futuro, alle sfide ancora aperte: introduzione di nuove tecnologie e impatto sul mercato del lavoro, cambiamenti demografici, sviluppo sostenibile, incluso anche il discorso sui cambiamenti climatici.

Questa è anche la Giornata dedicata alla commemorazione dei morti e degli infortunati nei luoghi di lavoro. È di pochi giorni fa la notizia della morte, in provincia di Bergamo, di una giovane mamma lavoratrice di soli 50 anni che ha perso la vita poiché la sua sciarpa è rimasta impigliata negli ingranaggi di una macchina. Una morte atroce.

 

È noto che tra i rischi legati all’uso delle macchine in azienda vi è, tra gli altri, anche quello di impigliamento. Le macchine devono essere sicure e dotate di schermi di protezione, ma per prevenire questo rischio occorre che il lavoratore segua regole precise nella scelta del vestiario: bisogna evitare l’uso di lacci, sciarpe e maglie larghe. Il lavoratore deve inoltre ricordarsi di legare sempre i capelli.

 

Accanto a questi accorgimenti fondamentali viene da chiedersi se la lavoratrice fosse stata informata e formata sul rischio di impigliamento o se, anche conoscendolo, lo abbia sottovalutato.

Vengono cioè in rilievo due questioni: l’informazione e la formazione dei lavoratori, che costituiscono i pilastri della prevenzione degli infortuni, e l’altrettanto basilare discorso sulla percezione del rischio.

Quanto ai due primi elementi (formazione e informazione) occorre rilevare che molti passi in avanti si sono compiuti, anche grazie alle numerose sentenze della Corte di Cassazione sul tema.

Nella sentenza n. 25012 del 2018 la Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento sancito già due anni prima (vedi sentenza Corte di Cassazione n. 20051 del 2016) in base al quale in materia di sicurezza esiste uno stringente obbligo formativo e informativo sui rischi specifici della lavorazione. In relazione al diritto del lavoratore ad essere informato sui rischi specifici della lavorazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che non sono sufficienti indicazioni generiche, ma occorre la verifica della formazione e delle informazioni fornite con riguardo ad ogni fase rischiosa, unitamente ad una capillare opera di sensibilizzazione e prevenzione attiva.

 

Il datore di lavoro, anche attraverso il servizio di prevenzione e protezione, deve garantire una formazione e informazione “adeguate”. E’ chiaro che il concetto di adeguatezza della formazione e dell’informazione debba essere letto alla luce dell’art. 2087 c.c. che pone come criteri di adeguatezza il costante riferimento alla specificità del lavoro e al progresso della scienza e della tecnica.

Si chiama dunque in causa la condotta attiva del datore di lavoro il quale può operare delle scelte precise e innovative nei programmi di informazione affinchè essi raggiungano la massima efficacia in termini di prevenzione infortunistica.

 

Anche la scelta e consegna ai lavoratori di libretti informativi snelli circa i comportamenti da evitare appare un punto strategico.

Si potrebbero costruire guide informative sui rischi, comportamenti da evitare e misure di prevenzione e protezione come quello che è stato messo a punto per il settore del legno, frutto di concertazione tra parte datoriale e sindacale, e reperibile facilmente in rete.

 

Passando poi all’altro delicato tema della percezione del rischio sappiamo bene dalla letteratura che si tratta di un discorso complesso, poiché purtroppo risponde al vero che anche lavoratori esperti possano essere indotti a trascurare il rischio per eccessiva fiducia nelle proprie capacità.

Studi effettuati hanno messo in evidenza che siamo portati a valutare la rischiosità di una attività in base a quanti esempi riusciamo a recuperare in memoria. Per questo tendiamo a sopravvalutare rischi legati ad inondazioni o incidenti aerei e a sottostimare la rischiosità di cardiopatie legate al lavoro o dell’asma lavoro correlato (vedi gli studi citati da E. Rubaltelli, Annee Mass, La percezione del rischio, in dfa.unipd.it).

 

Inoltre, secondo questi studi, alcune attività hanno caratteristiche tipicamente associate al rischio (vedi automobilismo o paracadutismo). Tuttavia queste attività non sono contraddistinte da tasso di decessi superiore ad altre attività, le cui caratteristiche sono meno associabili al rischio elevato (per esempio andare in bicicletta).

Vi è poi da considerare la teoria dell’”illusione del controllo”, che Langer formulò già nel 1975, intesa come forma di sovrastima delle proprie capacità. Lo studio di Langer ha dimostrato che la sovrastima delle proprie capacità si verifica anche quando l’esito dell’evento è determinato in tutto o in parte dal caso, poiché le persone tendono a sottovalutare il ruolo del caso.

 

La formazione in materia di sicurezza gioca sicuramente un ruolo determinante nel miglioramento della percezione del rischio.

Si è visto infatti che lavoratori che ricevono adeguata formazione percepiscono più correttamente la pericolosità di alcuni rischi rispetto a quelli che non hanno frequentato corsi di formazione.

Occorre senz’altro però a questo punto riflettere sulla tipologia di formazione che garantisce una corretta percezione del rischio associato alla mansione lavorativa.

 

Accanto ai corsi che trasferiscono le nozioni indicate dagli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 81 del 2008, già da tempo vengono proposti a gruppi di allievi giochi della sicurezza (sul tema vedi D. Bergamini e altri, 81 esercitazioni esperienziali sulla sicurezza sul lavoro, Franco Angeli, 2015).

Essi mirano a aumentare la consapevolezza delle situazioni di rischio e a migliorare anche la qualità della comunicazione tra i lavoratori che un giorno potranno essere chiamati in azienda a gestire e comunicare all’esterno situazioni anche di stretta emergenza.

 

È chiaro dunque che l’ambizioso obiettivo di riduzione del tasso infortunistico è ricollegato anche alla capacità di rispondere ad interrogativi e problematiche che travalicano il semplice nozionismo giuridico, come la tematica della percezione del rischio dimostra.

 

Paola de Vita

Dottore di ricerca in Relazioni di lavoro internazionali e comparate

 

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