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Bollettino ADAPT 15 aprile 2019, n. 15
La pubblicazione del Decreto Interministeriale del 27 febbraio 2019 afferente le “Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività e relative modalità di applicazione ai sensi dell’articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” ha reso operativa la revisione delle tariffe INAIL che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 sostituiscono quelle previste dal D.M. 12 dicembre 2000. Tale revisione delle tariffe, che prima della predetto Decreto erano ancora ferme al dato normativo del 2000, si è resa necessaria per realizzare un adeguamento ad un mondo del lavoro in continua evoluzione e ai cambiamenti avvenuti sotto il profilo sia della tecnologia che della sicurezza sul lavoro i quali hanno portato, da un lato, alla nascita di una serie di nuove lavorazioni che non erano contemplate nel vecchio tariffario e, dall’altro, a una sensibile riduzione del numero di infortuni sul lavoro.
Il percorso che ha portato alla revisione è stato molto lungo e non si è giunti a questo obiettivo al primo tentativo. Già nel 2010, infatti, si tentò di attuare questa revisione che però non andò a buon fine principalmente per questioni finanziare in quanto l’INAIL rientra nella finanza pubblica allargata e, quindi, le risorse dell’istituto fanno parte del bilancio dello Stato e come tali vanno a ridurre l’indebitamento dello Stato. Da questo ne deriva che qualsiasi risorsa venga sottratta all’Istituto, in senso di minori entrate legate ad una possibile riduzione delle tariffe, si traduce nella necessità di reperire ulteriori risorse per coprire l’indebitamento.
Il Decreto Interministeriale però è stato accompagnato da due grandi equivoci che hanno portato ad una lettura distorta dell’intero processo di revisione delle tariffe.
Il primo grande equivoco consiste nel fatto che l’operazione oggetto di analisi nel presente contributo consiste in una revisione delle tariffe e non in una riduzione delle tariffe stesse, come era avvenuto, ad esempio, con l’art. 1, comma 128 L. 147/2013. La Legge di Stabilità 2014, aveva, infatti, introdotto una “riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016” in attesa che vi fosse un aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Dalla lettura del presente comma, inoltre, si può evincere come la revisione e la riduzione siano due operazioni ben distinte tra di loro e che, anche nel 2013, era emersa la necessità di operare una revisione delle tariffe in quanto la riduzione era stata introdotta in attesa che venisse attuata una revisione più ampia.
La distinzione tra riduzione e revisione è centrale perché rischia di far sorgere diverse incomprensioni soprattutto per quelle aziende che, a fronte delle nuove tariffe, si vedrà incrementare il proprio premio. Questa incomprensione tra revisione e riduzione è stata sicuramente alimentata anche da quanto contenuto all’interno dei comunicati stampa del Ministero del Lavoro e dell’INAIL, nonché da diverse testate giornalistiche. Prendendo ad esempio il comunicato stampa del 1° aprile del Ministero del Lavoro, viene affermato, già nel primo paragrafo, che “con la registrazione da parte della Corte dei Conti, avvenuta lo scorso 26 marzo, diventa pienamente operativa la revisione delle tariffe INAIL che prevede risparmi in media del 30% per le aziende”. Una simile affermazione farebbe auspicare che, per mezzo di tale revisione, si sia arrivati ad un taglio medio dei premi aziendali INAIL pari circa al 30% (in un precedente comunicato stampa del 27 febbraio 2019, sempre del Ministero del Lavoro, si parlava addirittura di una “diminuzione del 32,72% dei tassi medi per le aziende”) e che quindi, ogni azienda, con l’autoliquidazione 2019 vedrebbe ridotti di un terzo i premi pagati all’Istituto per l’anno in corso. Ma non è così.
Tale incomprensione, volutamente veicolata, si fonda su secondo grande equivoco che accompagna la revisione delle tariffe e che consiste su un improprio utilizzo terminologico e sull’assimilazione tra il concetto di tasso medio di tariffa e di tasso medio aziendale, concetti che però, pur interagendo tra di loro, devono essere mantenuti distinti. Punto di partenza per comprendere la distinzione è il fatto che sia con le precedenti che con le nuove tariffe, ad una eventuale riduzione del tasso medio di tariffa, non corrisponde una eguale riduzione del tasso medio aziendale. Questa mancata corrispondenza è dovuta al fatto che per passare da un tasso medio di tariffa al tasso medio aziendale intervengono una serie di altri indicatori, quali ad esempio l’oscillazione per andamento infortunistico, per gli interventi di prevenzione (i c.d. OT20 e OT24), le eventuali riduzioni o sconti contributivi, che possono far variare, sia in positivo che in negativo il risultato finale e quindi l’ammontare dei premi che l’azienda deve versare.
In aggiunta a ciò bisogna tenere in considerazione quanto affermato in precedenza con riferimento al primo grande equivoco, ossia la distinzione tra revisione e riduzione. Essendo, questa, una operazione di revisione delle tariffe è stato ridefinito, con non poche variazioni, tutto il procedimento che dal tasso medio di tariffa conduce al calcolo dell’effettivo premio che la singola azienda dovrà versare. La nuova tariffa introdotta segue logiche molto diverse rispetto alla precedente. È stato completamente rivisto il sistema di oscillazione per andamento infortunistico che, a differenza di prima, risulta essere uguale per tutte le voci di tariffa della PAT, e che prende ora in considerazione una serie di nuovi indicatori come il GLEG, ossia le giornate lavorative equivalenti per grado di inabilità permanente l’ISA, l’indice di sinistrosità aziendale, l’ISMp, l’indice di sinistrosità medio ponderato e ISAr, l’indice di sinistrosità aziendale riproporzionato inesistenti fino allo scorso anno; sono state profondamente riviste e riduzioni per gli interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza oltre quelli previsti dall’attuale normativa adottati dalle aziende attraverso una forte modifica dell’OT20 e una significativa variazione dei criteri di applicazione dell’OT24; è stata abolita la riduzione delle tariffe prevista dall’art. 1, comma 128 L. 147/2013.
In aggiunta a tutte queste considerazioni bisogna tenere anche presente che in alcuni casi (Confindustria ne ha conteggiati almeno 25), come conseguenza del nuovo nomenclatore e dell’accorpamento in un’unica voce di alcune voci prima distinte, anche il tasso medio di tariffa aumenta facendo venire meno il principio di invarianza, in aumento, del tasso medio di tariffa che era stato posto alla base di tutto il processo di revisione.
Alla luce delle considerazioni fin qui condotte e al netto di tutti gli equivoci e delle volute imprecisioni comunicative, si può concludere che la revisione delle tariffe non condurrà all’acclamata riduzione del “32,72% dei tassi medi per le aziende” e che, in diverse situazioni, le aziende, in sede di prossima autoliquidazione, si potranno trovare di fronte ad un incremento, anche rilevante, dei premi dovuti per il 2019, derivanti non tanto dall’incremento della tariffa del tasso medio quanto dai nuovi criteri per il calcolo dell’oscillazione dei premi stessi giungendo quindi ad una situazione diametralmente opposta rispetto a quella profilata dal Ministero del Lavoro e dall’INAIL stessa.
Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
Università degli Studi di Bergamo