Bollettino ADAPT 30 settembre 2019, n. 34
Meritano ulteriori considerazioni i profili della salute e sicurezza dei riders che offrono le loro prestazioni in base alle chiamate delle piattaforme digitali, a loro volta determinate da algoritmi suscettibili di continue evoluzioni. Tanto la giurisprudenza, nelle pur poche sentenze prodotte, quanto il governo con il suo ddl sembrano opportunamente separare la qualificazione del rapporto di lavoro dalla tradizionale connessione con le diverse tutele stabilite dal dlgs 81/08 per lavoratori autonomi e subordinati.
Facendo leva sul dlgs 81/15 si applicano alle collaborazioni organizzate dal committente, secondo il ddl governativo anche attraverso piattaforme digitali, le tutele proprie della subordinazione di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza. Può sembrare tanto sotto il profilo degli obblighi del datore di lavoro (vigilanza sui “luoghi” di lavoro) ma può in realtà risultare poco sotto il profilo delle effettive tutele di questi lavoratori. Un po’ come è accaduto con la disciplina del lavoro agile quando il legislatore pensò di risolvere tutto con la necessaria qualificazione della subordinazione senza porsi il problema del come tutelare efficacemente chi realizza la propria prestazione al di fuori dell’ambiente di lavoro.
Nel caso dei riders dovrebbero preoccupare, in particolare, eventuali algoritmi che privilegiano la disponibilità alla maggiore quantità (senza limiti) di prestazioni, la sbrigativa o formalistica formazione-informazione prevenzionistica, la inidoneità iniziale o sopravvenuta dei lavoratori all’uso insistito di determinati mezzi come la tradizionale bicicletta. A quest’ultimo proposito, dovrebbe essere innanzitutto realizzata la visita medica preventiva in fase preassuntiva (introdotta dalle correzioni al TU del 2009) per circoscrivere correttamente, in base anche a protocolli socialmente responsabili, la platea di coloro che appaiono idonei a svolgere quella mansione lavorativa e, successivamente all’assunzione, può essere introdotto l’obbligo di una più ampia sorveglianza sanitaria (olistica), comprensiva della informazione sui corretti stili di vita e di essenziali attività di periodico screening.
Gli stessi algoritmi dovrebbero essere trasparenti almeno per la parte relativa all’ordine delle chiamate così da favorire una equa distribuzione delle prestazioni tra i potenziali partecipanti e da evitare pericolose concentrazioni. Ne risulterebbe una configurazione più sostenibile della platea stessa dei prestatori fondata sulla loro migliore tutela in termini di salute e di sicurezza. Così come sarebbero ancor più doverosamente sanzionabili i comportamenti patologici di coloro che cedono fraudolentemente la loro accettazione della prestazione a terzi non regolarmente inseriti in questa platea e come tali non tutelati.
Maurizio Sacconi
Chairman ADAPT Steering Committee
@MaurizioSacconi