Un anno di reddito di cittadinanza: inizia ora la fase 2?

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Bollettino ADAPT 21 gennaio 2020, n. 3

 

Ad un anno dall’istituzione qualche altra tessera del puzzle del reddito di cittadinanza prova a trovare la sua collocazione.

 

Dopo la pubblicazione tardiva della circolare dell’ANPAL (n. 3/2019) contenente le “prime” istruzioni per gli interventi di condizionalità ad opera dei centri per l’impiego a partire dalla sottoscrizione del patto per il lavoro (si veda S. Spattini, Una circolare tardiva e forse anche poco utile per il decollo del reddito di cittadinanza, in Bollettino ADAPT, 25 novembre 2019, n. 42), l’8 gennaio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 22 ottobre 2019 su Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC) e il 10 gennaio 2020 è stato emanato dall’ANPAL l’Avviso pubblico per i soggetti erogatori dei servizi di assistenza alla ricollocazione acquisibili con l’assegno di ricollocazione, ora destinato esclusivamente ai beneficiari del reddito di cittadinanza.

 

Come era stato facile pronosticare, l’attuazione degli interventi di condizionalità cominciano a prendere forma con ritardo soltanto ora, ad un anno dall’istituzione della misura e molti mesi dopo l’inizio dell’erogazione del reddito di cittadinanza (RdC) (M. Marocco, S. Spattini, Introduzione. Reddito di cittadinanza: troppe funzioni per una sola misura? in M. Marocco, S. Spattini (a cura di), Diritto al lavoro, contrasto alla povertà, politica attiva, inclusione sociale: le tante (troppe?) funzioni del reddito di cittadinanza all’italianaADAPT University Press, 2019, XII).

 

I Progetti utili alla collettività

 

Uno di questi interventi di condizionalità è rappresentato dalla previsione dello svolgimento da parte dei beneficiari del RdC (sia nell’ambito del Patto per il lavoro, sia del Patto per l’inclusione sociale) di attività utili alla collettività in ambito di progetti comunali di natura culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, coerenti con il profilo professionale, competenze, interessi o propensioni degli stessi beneficiari. L’impegno previsto è di almeno 8 ore settimanali, incrementabili a 16 ore, da svolgersi nel comune di residenza. Perché questa tipologia di condizionalità sia attuata è evidentemente indispensabile la definizione da parte dei Comuni di tali progetti, che tuttavia fino ad oggi non potevano essere sviluppati, mancando le specifiche e le modalità attuative.

 

Ora il decreto ministeriale 22 ottobre 2019 definisce le forme, le caratteristiche e le modalità di attuazione dei “progetti utili alla collettività” (PUC) per i quali i beneficiari del RdC devono dare disponibilità. Viene specificato che l’attività nell’ambito dei PUC da parte dei percettori di RdC non è assimilabile ad attività di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo e che non si determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro. I beneficiari del RdC che svolgano l’attività nell’ambito dei PUC non possono sostituire in nessun modo il personale dipendente dall’ente pubblico proponente il progetto o dall’ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi o dal soggetto del privato sociale (né sostituendolo nelle mansioni, né in caso di assenza, né sopperendo a temporanee esigenze di organico). Inoltre, i Comuni non possono individuare come oggetto dei PUC attività volte alla realizzazione di lavori o opere pubbliche oggetto di appalto oppure attività già affidate esternamente dal comune o dall’ente.

 

I Comuni devono rendere noto il catalogo dei PUC attivati, per ambito di attività e numero di posti disponibili, attraverso la Piattaforma per la gestione dei patti per l’inclusione sociale (GEPI) e da questa trasmessi anche alla Piattaforma per il Patto per il lavoro. In questo modo gli operatori dei servizi sociali responsabili della valutazione multidimensionale da un lato e gli operatori dei centri per l’impiego e i navigator dall’altro potranno presentare i progetti ai beneficiari, raccogliendo le loro preferenze, al fine dell’abbinamento tra beneficiario e PUC. I possibili abbinamenti del beneficiario ai PUC disponibili (e maggiormente adeguati al profilo dello stesso) e il relativo impegno a parteciparvi sono indicati nel Patto per l’inclusione sociale o nel Patto per il lavoro.

 

Se a regime le comunicazioni tra i vari attori coinvolgi devono avvenire attraverso le piattaforme dedicate, in attesa di un loro completamento i Comuni devono individuare una quota di posizioni nei PUC da riservare ai Centri per l’Impiego per i beneficiari che sottoscrivono un Patto per il lavoro. Evidentemente più agevole il coordinamento con i servizi competenti per la presa in carico dei beneficiari di RdC che rientrano nei percorsi di inclusione sociale poiché si tratta di servizi interni agli enti comunali.

 

Il Comune può richiedere la sostituzione del beneficiario, nel caso emergano criticità nello svolgimento del progetto. Questa eventualità è contemplata, poiché occorre tenere in considerazione che sono obbligati alla partecipazione ai PUC anche soggetti che seguono percorsi di inclusione sociale e che presentano problematiche complesse, a causa delle quali potrebbero non essere nelle condizioni di svolgere anche attività semplici.

 

I Comuni, quali titolari dei PUC, sono responsabili della verifica della reale partecipazione al PUC dei beneficiari ad essi assegnati. Trattandosi di un intervento di condizionalità, tale verifica è fondamentale, poiché la prolungata assenza ingiustificata (24 ore) dalle attività dei progetti comporta la decadenza dal RdC.

 

L’assegno di ricollocazione

 

La seconda misura di condizionalità e di attivazione che è ora in fase di attuazione è l’assegno di ricollocazione a favore dei beneficiari del RdC tenuti alla stipula del Patto per il lavoro. È opportuno ricordare che tale strumento fu istituito dall’art. 23 del d.lgs. n. 150 del 2015 e destinato originariamente ai percettori da almeno 4 mesi della NASpI. Con l’art. 9 del d.l. n. 4 si è voluto dare la precedenza al reinserimento dei beneficiari di RdC, destinando la misura esclusivamente (almeno fino al 31 dicembre 2021) a questi soggetti e non più ai percettori di NASpI.

 

Con l’assegno di ricollocazione i beneficiari del RdC tenuti alla stipula del Patto per il lavoro possono “acquistare” servizi di assistenza intensiva e specializzata alla ricerca del lavoro a supporto del loro inserimento nel mercato del lavoro, erogati dai centri per l’impiego o da operatori accreditati a livello nazionale e regionale a svolgere servizi di politica attiva del lavoro.

 

Con la delibera n. 23/2019 del 12 dicembre e l’Avviso emanato il 10 gennaio 2020, ANPAL ha definito i dettagli delle modalità operative e dell’ammontare dell’assegno di ricollocazione nell’ambito del Reddito di Cittadinanza, molto simili a quelli pervisti in precedenza per l’assegno riconosciuto ai percettori di NASpI. Nel caso in cui il soggetto preso in carico non venga occupato, i soggetti erogatori dei servizi di assistenza intensiva alla ricerca di un lavoro ricevono comunque un importo fisso (denominata Fee4Service) che remunera le attività minime che sono svolte dal soggetto erogatore verso i percettori di RdC e individuato nel corrispettivo di 3 ore di attività. Nel caso di successo nel reinserimento del beneficiario l’importo riconosciuto al soggetto erogatore dipende dall’indice di profilazione della persona e può variare da 1.000 a 5.000 euro nel caso di contratto a tempo indeterminato, da 500 a 2.500 euro per contratti a termine superiori o uguali a 6 mesi, da 250 a 1.250 euro nel caso di contratto a termine superiore o uguale a 3 mesi e fino a 6 mesi.

 

Considerazioni finali

 

A un anno dall’istituzione del RdC, anche grazie ai recenti provvedimenti, si sono compiuti passi avanti nell’implementazione del disegno complessivo del RdC, andando via via colmando i ritardi relativi alle predisposizioni degli apparati di supporto e completamento della misura.

 

Tuttavia, il puzzle non è ancora completato e alcuni punti critici permangonoLe piattaforme per la gestione dei patti per l’inclusione sociale e per il patto per il lavoro mancano ancora di funzionalità. Le indicazioni per la progettazione dei PUC sono appena state emanate e i Comuni, in particolare quelli di piccole dimensioni, si sentono spaesati e faticano a comprendere come procedere alla progettazione dei PUC. Pertanto, questa tipologia di intervento richiederà ancora qualche tempo per l’effettiva attuazione.

 

Più facile appare l’erogazione dei servizi di assistenza intensiva e l’utilizzo degli assegni di ricollocazione, dal momento in cui le procedure non sono nuove, ancorché rivolte a una nuova platea di beneficiari e gli attori già coinvolti in passato nell’erogazione di tali servizi sono abilitati in automatico ad operare in favore dei beneficiari del RdC sulla base dell’assegno di ricollocazione. In questo caso tuttavia, sarà da verificare l’effettivo interesse dei soggetti accreditati, poiché questa tipologia di beneficiari potrebbe avere profili potenzialmente più difficilmente collocabili dei percettori di NASpI, rendendo quindi più o addirittura troppo difficoltosa l’attività rispetto alle risorse rese disponibili.

 

In conclusione, per un bilancio della misura nel suo complesso e in particolare con riferimento alla parte “attiva”, ancora una volta occorre rinviare a un momento successivo all’effettiva attuazione degli interventi di attivazione dei percettori del RdC e alla disponibilità dei relativi dati, per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

 

Silvia Spattini

ADAPT Senior Fellow

@SilviaSpattini

 

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