Ritenute fiscali in appalti e affidamenti: groviglio di documenti, controlli e sanzioni

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Bollettino ADAPT 17 febbraio 2020, n. 7

 

Come noto con l’art. 4, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è stato introdotto nel D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, l’art. 17-bis per disciplinare nuovi pesanti obblighi informativi e documentali a carico di appaltatori, subappaltatori e affidatari e altrettanti oneri di controllo e verifica a carico dei committenti per particolari tipologie di lavori (opere e servizi) appaltati/subappaltati/affidati.

 

In materia l’Agenzia delle Entrate è prontamente intervenuta dapprima con le risoluzioni n. 108 del 23 dicembre 2019 e n. 109 del 24 dicembre 2019, a seguire con il provvedimento del Direttore prot. n. 54730 del 6 febbraio 2020 di adozione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti del DURF e, infine, con le 35 pagine della Circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020.

 

Soggetti coinvolti

 

L’art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/1997 prevede una serie di innovativi e gravosi obblighi di verifica riguardanti il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente, in capo ai committenti di servizi ovvero di opere affidati ad un’impresa o a soggetti consorziati, mediante contratti di appalto, di subappalto o con altri rapporti negoziali comunque denominati, aventi come caratteristica essenziale un prevalente contenuto di manodopera, fenomeni di esternalizzazione c.d. labour intensive, che hanno per oggetto la realizzazione di opere o la prestazione dei servizi a basso tasso di “materialità”, che cioè si contraddistinguono per il loro evolversi prevalentemente nel coordinamento organizzativo del personale impiegato.

 

Vi rientrano i contratti di cessione dei beni con posa in opera (se ricorrono i presupposti di applicabilità), mentre sono esclusi i contratti di lavoro autonomo (art. 2222 e ss. c.c.); inoltre, stante la rubrica stessa dell’art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/1997, deve escludersi dal campo di applicazione la somministrazione lecita e regolare di manodopera effettuata da Agenzie per il lavoro debitamente autorizzate e iscritte al relativo Albo nazionale presso ANPAL, analogamente per quanto attiene al lavoro temporaneo portuale (legge n. 84/1994). Così la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E/2020.

 

La norma si rivolge ai sostituti d’imposta fiscalmente residenti in Italia, che operano ritenute fiscali sui redditi di lavoro del proprio personale; il riferimento normativo è al combinato disposto di cui all’art. 23, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e agli artt. 23, comma 1, e 73, comma 3, Tuir (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). L’elenco completo dei soggetti inclusi è contenuto nella Circolare n. 1/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate (§2.1: enti, società, associazioni e persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che esercitano imprese commerciali o agricole; persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che esercitano arti e professioni; curatore fallimentare e commissario liquidatore residenti nel territorio dello Stato) e quello dei soggetti esclusi è nel §2.2 della stessa Circolare (soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia; soggetti che si presumono residenti; soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni; condominii; enti non commerciali per l’attività istituzionale di natura non commerciale).

 

Appalti e affidamenti ai quali si applica la norma

 

Nell’art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/1997, vi sono quattro condizioni che devono sussistere nel rapporto instaurato tra committente e appaltatore, subappaltatore o affidatario ed essere congiuntamente presenti, affinché operi la relativa disciplina:

 

  • il corrispettivo complessivo annuo del contratto deve essere superiore a 200.000 euro: la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E/2020 ha chiarito che non si deve considerare l’importo indicato tout court nel contratto, ma esso va ragguagliato in ogni caso all’anno solare (1° gennaio-31 dicembre), facendo riferimento ai mesi e non ai giorni; per i contratti di durata pluriennale con prezzo predeterminato, il calcolo della soglia opera pro rata temporis. Con riferimento alle catene di soggetti la soglia è verificata unicamente nel rapporto tra originario committente – anche se non rientrante nell’ambito di applicazione della norma – e affidatario. Se l’appaltatore, il subappaltatore o l’affidatario ha in essere più contratti, per la verifica del superamento dei 200.000 euro devono essere sommati tutti i valori dei rispettivi contratti, fra le stesse parti, che incidono per le relative lavorazioni sull’anno di riferimento. Per i contratti a corrispettivo indeterminato, la Circolare n. 1/E/2020 ha chiarito che si deve seguire un criterio di cassa, per cui gli obblighi decorrono in relazione ai redditi da erogare dopo il superamento della soglia, relativamente ai pagamenti effettuati dal committente, e cessano alla scadenza dei contratti;
  • le prestazioni lavorative interessate devono essere caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera (labour intensive), rispetto agli altri costi richiesti per la realizzazione dell’opera o del servizio (costi dei materiali, beni strumentali, servizi esterni ecc.), con un peculiare rilievo nei confronti di settori come la logistica, i servizi alle imprese in genere, l’alimentare, la meccanica, le pulizie e l’edilizia, solo per citarne alcuni in uno con la Circolare n. 1/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate. Per “manodopera” si intende tutta la manodopera, di lavoro intellettuale e manuale, per cui vige l’obbligo di versamento delle ritenute fiscali, e secondo la Circolare la “prevalenza” rileva esclusivamente i contratti misti di affidamento di opere e servizi e per i contratti di affidamento di opere, in quanto per i contratti di solo affidamento di servizi l’utilizzo della manodopera deve intendersi pressoché esclusivo; per determinare la prevalenza, occorre operare il rapporto che vede al numeratore la retribuzione lorda riferita ai percettori di reddito di lavoro e al denominatore il prezzo complessivo dell’opera o dell’opera e del servizio, dovendosi intendere sussistente la prevalenza se tale rapporto è superiore al 50%;
  • le attività lavorative devono essere rese presso le sedi di attività del committente (esternalizzazioni endoaziendali); non solo sede legale e sedi operative, ma anche pertinenze, cantieri, reparti, terreni, unità produttive, uffici di rappresentanza, piattaforme, anche quando lontani dalla sede del committente; come precisato dalla Circolare n. 1/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate va considerato ogni “luogo comunque riconducibile al committente destinato allo svolgimento dell’attività d’impresa, agricola o professionale”;
  • l’opera o il servizio devono richiedere l’utilizzo da parte del personale impiegato dall’appaltatore, dal subappaltatore o dall’affidatario di beni strumentali di proprietà del committente o in qualunque modo riconducibili ad esso; sul punto la Circolare n. 1/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i beni strumentali sono “ordinariamente” macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di svolgere la propria attività, precisando però che “ciò non esclude che siano utilizzate altre categorie di beni strumentali”; la riconducibilità dei beni al committente può avvenire a qualunque titolo giuridico proprietà, possesso o detenzione; se i lavoratori utilizzano i beni strumentali di appaltatori, subappaltatori, affidatari o altri soggetti, l’utilizzo occasionale di beni strumentali riconducibili al committente non comporta il ricorrere della condizione di applicabilità.

 

Esclusioni e certificazione

 

Ai sensi dell’art. 17-bis, comma 5, D.Lgs. n. 241/1997, sono escluse dagli obblighi previsti dalla norma le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici dotate di specifici requisiti di affidabilità fiscale certificati dall’Agenzia delle entrate. L’impresa esclusa deve comunicare al committente, allegando l’apposita certificazione, l’effettiva sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per la comunicazione del versamento delle ritenute, dei seguenti requisiti:

 

  • esercizio dell’attività imprenditoriale, fiscalmente documentabile, da almeno 3 anni;
  • regolarità nell’assolvimento degli obblighi dichiarativi e nella presentazione delle relative dichiarazioni;
  • effettuazione dei versamenti fiscali, nel corso dei periodi d’imposta ai quali fanno riferimento le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni; in base ai chiarimenti contenuti nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E/2020 per il calcolo si devono rapportare i complessivi versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi assicurativi INAIL, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nel triennio ai ricavi o compensi complessivi risultanti dalle stesse dichiarazioni.; peraltro, questo requisito risulterà particolarmente gravoso per la maggior parte delle imprese, soprattutto con riferimento alle piccole e medie imprese, e in non pochi casi ostativo per le stesse ai fini del poter ottenere concretamente il DURF;
  • assenza di iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali di importo superiore a 50.000 euro, i cui termini di pagamento sono scaduti oppure sono ancora dovuti pagamenti e non vi sono provvedimenti di sospensione.

 

Le imprese possono richiedere all’Agenzia delle entrate, quindi, la certificazione di sussistenza dei predetti requisiti, una sorta di “Documento Unico di Regolarità Fiscale” (DURF), che, come per il DURC (attestante la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa), ha validità per i 4 mesi successivi alla data del rilascio (art. 17-bis, comma 6, D.Lgs. n. 241/1997). Il modello di certificazione è stato adottato con provvedimento prot. n. 54730/2020.La sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 17-bis, comma 5, deve essere verificata dall’Agenzia delle entrate, sulla base delle risultanze del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria (esistenza in vita da almeno 3 anni; regolarità degli obblighi dichiarativi; versamenti in conto fiscale non inferiori al 10% dei ricavi e compensi) o sulla base dei dati trasmessi dagli Agenti della Riscossione (assenza di debiti non soddisfatti). Il certificato è esente da imposta di bollo e tributi speciali ed è messo a disposizione dell’impresa (o di un suo delegato), presso qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale dell’impresa (per i soggetti grandi contribuenti il certificato è messo a disposizione presso le Direzioni regionali), a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E/2020 ha precisato che se il committente è una pubblica amministrazione la sussistenza dei requisiti forma oggetto di una autocertificazione, in attuazione del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

 

Adempimenti e verifiche

 

Se il committente opera con imprese prive di DURF, nel contesto di appalti e affidamenti che rientrano nel campo di applicazione della norma, deve richiedere all’impresa che esegue l’opera o svolge il servizio esternalizzato la seguente documentazione (art. 17-bis, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 241/1997):

 

  • deleghe di pagamento (modelli F24 quietanzati) attestanti il versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori impiegati nelle lavorazioni (in fase di prima applicazione, fanno eccezione alla disciplina le ritenute relative alle retribuzioni pagate a gennaio 2020 per “cassa allargata”, ma maturate nel mese di dicembre 2019, come chiarito dalla Circolare n. 1/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate);
  • elenco nominativo dei dipendenti coinvolti nella realizzazione dell’opera o nello svolgimento del servizio, identificati tramite codice fiscale;
  • timesheet in cui vengono evidenziate le ore di lavoro, le retribuzioni e le ritenute fiscali operate per ciascun lavoratore coinvolto nella realizzazione dell’opera o nello svolgimento del servizio.

 

L’impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria ha l’obbligo di pagare le ritenute fiscali dei lavoratori impiegati, suddivise per committente, utilizzando il codice identificativo “09” denominato “committente”. L’Agenzia delle entrate, nella risoluzione n. 109/2019, ha fornito appositamente il codice identificativo “09” che va indicato insieme al codice fiscale del committente nel modello F24, per consentire di effettuare i versamenti delle ritenute fiscali per i lavoratori utilizzati durante i lavori presso il singolo committente. Le modalità di compilazione dei campi della sezione “contribuente” del modello F24 possono così sintetizzarsi: nel campo “codice fiscale”, va indicato il codice fiscale dell’impresa tenuta al versamento; nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, va indicato il codice fiscale del committente, in uno con il codice identificativo “09”, da riportare nell’apposito campo. La Circolare n. 1/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate ha poi precisato che la quota di ritenute alla quale non è applicabile l’art. 17-bis deve essere versata cumulativamente dall’impresa, con modello F24 separato, “senza far riferimento ad alcun committente”.

 

Il versamento deve essere effettuato senza possibilità di compensazione di natura tributaria o contributiva; la compensazione è inoltre esclusa anche per il pagamento dei contributi previdenziali e dei premi INAIL, relativi ai dipendenti impiegati nell’opera o nel servizio (art. 17-bis, comma 8, D.Lgs. n. 241/1997). Sul punto la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E/2020 ha chiarito anzitutto che il divieto non è applicabile per i crediti maturati dall’impresa in qualità di sostituto d’imposta, precisando che invece i crediti tributari (IVA, imposte dirette), i crediti derivanti da agevolazioni e i crediti maturati per contributi e premi assicurativi obbligatori, non possono essere utilizzati ai fini del pagamento delle ritenute, ma possono essere compensati “con altri debiti tributari e contributivi dell’impresa, fermi restando gli eventuali specifici divieti previsti da altre disposizioni dell’ordinamento”.

 

Anche con la precisazione contenuta nella Circolare n. 1/E/2020 la stretta sulle compensazioni va in direzione opposta ai principi di collaborazione e buona fede che hanno trovato il loro apice nella cosiddetta tax compliance: una soluzione legislativa, così penalizzante per le imprese, risulta in aperto contrato con l’art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (“Statuto del Contribuente”), attuativa degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., le cui disposizioni costituiscono “principi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali”. Ne deriva che la soluzione operata dall’art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/1997 appare in chiara violazione della legge n. 212/2000 e lesiva dell’integrità patrimoniale delle imprese coinvolte, poiché si vedranno congelate cospicue somme già anticipate all’Erario, non utilizzabili per adempiere alle obbligazioni tributarie, contributive e previdenziali notoriamente più onerose.

 

Peraltro, potrebbe apparire soluzione idonea, nonché coerente con lo “Statuto del Contribuente”, quella di sostituire lo stretto e inaccettabile regime di esclusione dalle compensazioni, almeno per quanto attiene all’IVA (coinvolta necessariamente per la portata generale della norma), con un sistema similare a quello della “lettera di intenti” per gli esportatori abituali (con dichiarazione di intenti da presentare all’Agenzia delle entrate in via telematica), evitando l’accumulo di un credito IVA concretamente non utilizzabile in maniera immediata da parte dell’impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria operante in regime di reverse charge.

 

L’impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria deve inoltre fornire al committente (e se sub-appaltatore anche all’appaltatore), entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, copia delle deleghe di pagamento (F24 quietanzati) relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa ai lavoratori impiegati nell’esecuzione delle lavorazioni.

 

Infine appaltatore, subappaltatore e affidatario devono fornire al committente (e se sub-appaltatore anche all’appaltatore) un elenco nominativo dei lavoratori impiegati nel mese precedente all’esecuzione dei lavori, evidenziando distintamente i seguenti dati per ciascun lavoratore: codice fiscale; dettaglio delle ore di lavoro prestate; ammontare della retribuzione corrisposta; dettaglio delle ritenute fiscali effettuate nel mese precedente, con separata indicazione di quelle relative ai lavori affidati dal committente (o se sub-appaltatore dall’appaltatore).

 

In base ai chiarimenti contenuti nella Circolare n. 1/E/2020 devono essere escluse le retribuzioni arretrate o differite e l’indennità di fine rapporto, mentre vanno incluse le trattenute a titolo di addizionali regionali e comunali all’IRPEF; inoltre l’orario ordinario e straordinario di lavoro prestato a favore del committente va rapportato all’orario complessivo di lavoro retribuito, comprendendo eventuali assenze retribuite, ferie, malattia e permessi retribuiti. Sempre secondo l’Agenzia delle Entrate in caso di pagamento delle retribuzioni effettuato il mese successivo a quello di riferimento del prospetto paga, si deve fare riferimento al secondo mese precedente.

 

Sulla base di tali documentazioni e informazioni, il committente deve verificare l’eventuale omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali, rispetto ai dati risultanti in suo possesso. Secondo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E/2020 il committente deve verificare:

 

  • se la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore è manifestamente incongrua rispetto all’opera prestata, valutando la coerenza tra l’ammontare delle retribuzioni, gli elementi disponibili (ad es. contratti collettivi) e l’effettiva presenza dei lavoratori; e qui sembra di trovarsi di fronte a un vero paradosso: si affidano i controlli sulla regolarità (per congruità e corrispondenza) delle retribuzioni ai committenti, vale a dire proprio ai soggetti che, nella catena degli appalti e degli affidamenti, “impongono” ad appaltatori/subappaltatori/affidatari di abbassare i costi per tenere bassi i prezzi;
  • se le ritenute fiscali per ciascun lavoratore siano manifestamente incongrue rispetto all’ammontare della retribuzione corrisposta, dovendo chiedere le relative motivazioni all’affidatario, tenendo presente che le ritenute fiscali non possono considerarsi manifestamente incongrue se sono superiori al 15% della retribuzione imponibile ai fini fiscali;
  • se le ritenute fiscali sono state versate senza compensazione, ad eccezione dei crediti esclusi dal divieto.

 

Qualora il committente evidenziasse anomalie di versamento da parte dell’impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria ha l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate l’inadempimento entro 90 giorni, prevenendo così eventuali comportamenti illeciti da parte dei soggetti coinvolti, per i quali è inoltre prevista l’impossibilità, come detto, di compensare l’importo delle ritenute fiscali dovute con eventuali altre posizioni fiscali creditorie.

 

Sanzione amministrativa per committente e sospensione dei pagamenti per affidatario

 

L’art. 17-bis, comma 3, D.Lgs. n. 241/1997, dispone che l’appaltatore, subappaltatore o affidatario che ha maturato il diritto a ricevere corrispettivi, ma non ha ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente la documentazione e le informazioni richieste (deleghe F24 e dati sui singoli lavoratori impiegati) oppure ha omesso di versare o ha versato in misura non sufficiente le ritenute fiscali, si trova sospesi da parte del committente i pagamenti dei corrispettivi maturati (la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E/2020 ha precisato che il diritto a ricevere i corrispettivi “si intende maturato quando è certo, liquido ed esigibile”).

 

La sospensione dura finché persiste l’inadempimento e, comunque, fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio o, se inferiore, per l’importo pari alle ritenute non versate. La Circolare n. 1/E/2020 ha chiarito che non rientrano nella sospensione i pagamenti già effettuati a titolo di anticipo. Non appena attua la sospensione, peraltro, il committente deve darne tempestiva comunicazione, in ogni caso entro 90 giorni, alla sede dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.

 

L’appaltatore, subappaltatore o affidatario che subisce la sospensione si vede preclusa qualsiasi azione esecutiva per il soddisfacimento del proprio credito, fino al momento in cui non abbia eseguito interamente il versamento delle ritenute fiscali dovute.

 

L’art. 17-bis, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997, stabilisce che se il committente ha omesso di verificare la congruità e la corrispondenza delle ritenute fiscali dovute e versate da appaltatore, subappaltatore o affidatario, ovvero di sospendere i pagamenti dei corrispettivi da quello maturati in caso di omesso o insufficiente versamento, è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione amministrativa irrogata all’appaltatore, subappaltatore o affidatario per la violazione degli obblighi di corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute e di corrispondente e tempestivo versamento delle stesse, senza alcuna possibilità di compensazione (artt. 2, 8, 13 e 14, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471). Peraltro, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E/2020 ha precisato che le uniche sanzioni sulla base delle quali viene calcolata la penalità per il committente riguardano la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, il tardivo versamento delle stesse e la violazione del divieto di compensazione.

 

Se l’inadempimento dell’appaltatore, subappaltatore o affidatario risulta soltanto di carattere documentale (come nel caso del mero mancato invio del timesheet col dettaglio dei dati riferiti ai lavoratori) a fronte di ritenute correttamente determinate ed eseguite, tempestivamente e integralmente versate, il committente non può divenire destinatario della penalità pecuniaria anzidetta (così anche Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E/2020), posto che la reazione sanzionatoria prevista a carico del committente, dall’art. 17-bis, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997, ha quale presupposto l’applicazione di una sanzione per errate, erroneamente eseguite, omesse o insufficienti ritenute.

 

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E/2020 ha anche precisato che la penalità pecuniaria a carico del committente deve essere qualificata alla stregua di sanzione amministrativa non tributaria, assoggettata pertanto non alle disposizioni del d.lgs. n. 472/1997, ma a quelle della legge 24 novembre 1981, n. 689. Alla luce di tale precisazione, quindi, sembra potersi immaginare l’ammissione del committente al pagamento della sanzione in misura ridotta (ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981), con estinzione dell’illecito.

 

Decorrenza degli obblighi e delle sanzioni

 

L’intero impianto normativo analizzato, così evidentemente il relativo sistema sanzionatorio, peraltro, sono entrati in vigore il 1° gennaio 2020 e interessano anche i rapporti contrattuali già pendenti prima di tale data.

 

Quindi per l’applicazione della sospensione dei pagamenti e per il blocco delle esecuzioni, all’esito della prima verifica da parte del committente, rileva la data del 24 febbraio 2020, termine utile successivo alla scadenza dei 5 giorni previsti dalla legge per gli adempimenti informativi e documentali più sopra esaminati (essendo il 22 febbraio, data di scadenza effettiva dei 5 giorni, un sabato).

 

Peraltro, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E/2020 ha previsto anche una sorta di “moratoria” per l’applicazione delle sanzioni al committente per la violazione dell’art. 17-bis, comma 4, nelle ipotesi in cui, per i primi mesi di applicazione della norma analizzata, ma comunque fino al 30 aprile 2020 e non oltre, appaltatore/subappaltatore/affidatario abbia determinato correttamente le ritenute fiscali ed effettuato regolarmente i relativi versamenti, senza utilizzare per ciascun committente deleghe distinte, se però al committente, sempre entro il 30 aprile, viene fornita tutta la documentazione prevista dalla norma.

 

Pierluigi Rausei

ADAPT Professional Fellow

Docente di Diritto sanzionatorio del lavoro

Dirigente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (*)

@RauseiP

 

Marco Barbizzi

Commercialista in Fermo

Revisore legale

@BarbizziMarco

 

(*) Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere impegnativo per l’Amministrazione alla quale appartiene.

 

Ritenute fiscali in appalti e affidamenti: groviglio di documenti, controlli e sanzioni
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