Con il D.P.C.M. del 19 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2014 (in vigore dal 14 maggio 2014), anche per l’anno in corso potrà essere applicata la c.d. detassazione sulle somme erogate a titolo di incremento della produttività ed efficienza organizzativa.
Per l’anno 2014 vengono confermate nella sostanza le regole stabilite lo scorso anno.
L’unica novità rispetto quanto già previsto per il 2013 è l’innalzamento del limite della retribuzione di produttività a 3.000 euro.
Si sotto riporta una scheda di sintesi del Decreto e le regole 2013 confermate anche per il 2014.
Fonti | D.P.C.M. 19 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2014, in vigore dal 14 maggio 2014.Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 21 del 1° luglio 2013. D.P.C.M. 22 gennaio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013. Legge 24 dicembre 2012 n . 228, articolo 1, comma 481 e 482 (c.d. legge di stabilità 2013). |
D.P.C.M.19 febbraio 2014 | ART. 1 MISURA DELL’AGEVOLAZIONE (in corsivo il testo del D.P.C.M.)
1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014 l’agevolazione di cui all’art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2013, ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2013 all’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013.
Ambito di applicazione:
2. La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell’agevolazione di cui al comma 1, non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell’anno 2014, ad euro 3.000 lordi.
Limite della retribuzione di produttività |
Disposizione 2013 applicabili anche per il 2014 | D.P.C.M. 22 gennaio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013. In neretto, corsivo e sottolineato note relative all’anno 2014. |
Art. 1Oggetto e misura dell’agevolazione | Fondi a disposizione:– 950 milioni per il 2013;- 400 milioni per il 2014. Oggetto: somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale e territoriale (tali contratti devono essere depositati presso la D.T.L., si veda art. 3). Contratti di lavoro aziendale e territoriale e accordi interconfederali: i contratti devono essere sottoscritti da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanza sindacali operanti in azienda. Imposta sostitutiva: le somme sopra indicate sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento. Applicazione: settore privato. Soggetti interessati: l’imposta sostitutiva trova applicazione per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno 2012 a euro 40.000 (al lordo delle somme assoggettate nell’anno 2012 all’imposta sostitutiva). Anche per il 2014 il limite di reddito rimane fermo ad euro 40.000. Limite per l’applicazione dell’imposta sostitutiva: la retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell’imposta sostitutiva non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell’anno 2013, ad euro 2.500 lordi. Per il 2014 il limite di retribuzione di produttività è innalzato ad euro 3.000. |
Art. 2Retribuzione di produttività |
Cosa si intende per “retribuzione di produttività”?Possono essere detassate le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti (aziendali e territoriali), – con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di a) produttività b) redditività c) qualità d) efficienza/innovazione, o, in alternativa, – le voci retributive in esecuzione di contratti che prevedano l’attivazione di almeno una misura in almeno tre delle quattro aree di intervento di seguito indicate: a) modelli flessibili di orario di lavoro: ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all’innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione; b) programmazione aziendale flessibile delle ferie: introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane; c) modelli organizzativi – gestionali e nuove tecnologie: adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l’attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative; d) interventi di fungibilità delle mansioni: attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica. La retribuzione di produttività espressamente collegata al raggiungimento o degli indici quantitativi o all’effettuazione di interventi in almeno delle tre arre citare deve essere “definita”. Il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 21/2013, ha precisato che gli indicatori quantitativi non devono per forza essere ricondotti al fatturato dell’azienda ma comunque a valori misurabili e “contabilizzabili”. |
Art. 3Procedimento e monitoraggio |
Per monitorare lo sviluppo delle misure di detassazione:i datori di devono depositare i contratti presso la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente entro trenta giorni dallo loro sottoscrizione, con allegata autodichiarazione di conformità dell’accordo depositato alle disposizioni del D.P.C.M.. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali provvede alla raccolta e al monitoraggio dei contratti depositati. Entro il 30 novembre 2013 il Governo procede ad un confronto con le parti sociali. Per il 2014: gli accordi stipulati prima dell’entrata in vigore del D.P.C.M. 19 febbraio 2014 e non ancora depositati a detta data, dovranno essere depositati entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento 2014 (entrata in vigore 14 maggio 2014, deposito entro il 13 giugno 2014). p.s. il deposito ha unicamente un fine di monitoraggio e non è condizione necessaria al fine dell’applicazione dell’imposta sostitutiva. In ogni caso di consiglia il deposito. Il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 21/2013, aveva ribadito che le pattuizioni previste da accordi collettivi territoriali o aziendali già in essere in anni precedenti e ancora efficaci nel 2013 (ai sensi dei D.P.C.M. del 22 gennaio 2013 e del 19 febbraio 2014), erano utili ai fini della detassazione per tutto il periodo d’imposta 2013. Mutando questo principio, quanto stabilito del Ministero può valere anche per l’applicazione della detassazione nell’anno 2014. |
Mesi precedenti l’entrata in vigore del D.P.C.M. per il 2014 | Per i mesi precedenti l’entrata in vigore del D.P.C.M. 19 febbraio 2014,A) se il datore di lavoro ha provveduto ugualmente a detassare: 1) in presenza di accordo collettivo, per il pregresso il sostituito non dovrà operare alcuna variazione e continuerà a detassare nel limite di 3.000 euro annui; 2) in assenza di accordo collettivo, il sostituto dovrà “restituire” quanto “indebitamente” detassato con il codice tributo 1001 maggiorato di interessi e sanzioni. B) se il datore di lavoro NON ha detassato: 1) in presenza di accordo collettivo, per il pregresso il sostituito potrà provvedere a detassare (dal 14 maggio 2014); 2) in assenza di accordo collettivo, il sostituto detasserà solo qualora sia stipulato un accordo collettivo di secondo livello con i requisiti previsti e solo dalla firma dell’accordo. |
Nicola Porelli
ADAPT Professional Fellow
Consulente del Lavoro
@NicolaPorelli
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