Il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili: una prima analisi

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Bollettino ADAPT 23 marzo 2020, n. 12

 

In seguito all’emanazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi, lo scorso 19 marzo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato un Protocollo ad hoc per il settore edile.

 

Il Protocollo, volto a fornire indicazioni operative utili a consentire il proseguimento dei lavori in cantiere nel rispetto delle misure precauzionali, è stato condiviso con Anas s.p.a, RFI, ANCE, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil. Le misure contenute nel Protocollo, estese ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nello stesso, seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

 

Venendo ad esaminare più nello specifico il contenuto del Protocollo, sin dalle premesse appare chiara la necessità di sospendere le lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi, senza compromettere le opere realizzate. Viene inoltre ribadita la necessità di adottare protocolli di sicurezza anti-contagio e viene disposta l’adozione di strumenti di protezione individuale per il caso in cui non sia possibile, in relazione alle lavorazioni da eseguire, rispettare la distanza interpersonale di un metro quale principale misura di contenimento. A tal fine, il coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del D.lgs. 81/2008, dovrà provvedere ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi.

 

Il Protocollo sottolinea poi la necessità di limitare al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, contingentando l’accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere. Al fine di tutelare la salute dei lavoratori e di garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, il Protocollo prevede misure di precauzione ulteriori, da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere.

 

In primo luogo, nel paragrafo relativo agli obblighi informativi, il Protocollo prevede che il datore di lavoro, anche con l’ausilio dell’Ente Unificato Bilaterale di formazione/sicurezza, informi tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità. Il datore di lavoro dovrà consegnare e/o affiggere all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento. Prima dell’accesso in cantiere, il personale sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se questa dovesse risultare superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al cantiere e il soggetto interessato, posto in isolamento, verrà dotato di apposita mascherina e dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante o l’autorità sanitaria. Vengono ribaditi, tra l’altro, gli obblighi di informazione nei confronti del datore di lavoro nel caso si manifestasse qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa.

 

Quanto alle modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri, il Protocollo prescrive che siano individuate specifiche procedure di ingresso, transito e uscita mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente in cantiere. Per le necessarie attività di carico e scarico il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro e, ove possibile, dovrà rimanere al bordo del mezzo. Il Protocollo prevede poi che siano installati servizi igienici appositi, di cui dovrà essere assicurata l’igienizzazione, per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno. Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

 

Al terzo paragrafo il Protocollo prevede che il datore di lavoro debba assicurare e verificare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica non solo degli spogliatoi e delle aree comuni, ma anche dei mezzi d’opera, delle auto di servizio e dei mezzi di lavoro utilizzati in cantiere. Sarà il datore di lavoro a stabilire la periodicità della sanificazione in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).

 

Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale, gli stessi dovranno essere utilizzati in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. Stante la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e al fine di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Nel caso di lavorazioni da svolgere a meno di un metro di distanza interpersonale, non potendo quindi rispettare la relativa misura di contenimento, sarà comunque necessario l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. In mancanza di idonei dispositivi, le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso, se necessario, alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli stessi.

 

L’accesso agli spazi comuni quali, ad esempio, la mensa e gli spogliatoi dovrà essere contingentato. Oltre alla sanificazione periodica degli ambienti, il Protocollo prevede la ventilazione continua dei locali, un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l’uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi. Inoltre, al fine di diminuire i contatti all’interno del cantiere, in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020, punto 7, le imprese potranno disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori.

 

Contestualmente, la sorveglianza sanitaria periodica in cantiere non va interrotta in quanto rappresenta una misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori al fine di evitare la diffusione del contagio.

Il Protocollo prosegue tipizzando le ipotesi di esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o omessi adempimenti. Le ipotesi contemplate costituiscono una tipizzazione pattizia della disposizione, di carattere generale, di cui all’articolo 91 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18.  L’art. 91 prevede che il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 debba essere sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

 

Il richiamo agli artt. 1218 e 1223 rubricati, rispettivamente, “Responsabilità del debitore” e “Risarcimento del danno” è essenziale per comprendere le esimenti che il Ministero richiama in via meramente esemplificativa e non esaustiva. Il Protocollo prevede infatti diverse ipotesi riconducibili alle seguenti fattispecie, al cui verificarsi è prevista la conseguente sospensione delle lavorazioni.

In particolare, ciò accade:

 

a) per il caso di lavorazioni da eseguire a distanza interpersonale minore di un metro, se non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l’avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini);

b) nel caso in cui l’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non possa essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; se non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto e non sia possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze;

c) nel caso di un lavoratore che si accerti essere affetto da COVID-19 e conseguente necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato e non sia possibile riorganizzare il cantiere e il cronoprogramma delle lavorazioni;

d) laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili;

e) nel caso di indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere.

 

La ricorrenza delle ipotesi di cui sopra deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori che ha redatto l’integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento. Al verificarsi delle fattispecie elencate, in presenza dell’attestazione rilasciata dal coordinatore, il committente dovrà procedere alla sospensione dei lavori e potrà ritenersi esclusa la responsabilità dell’appaltatore per eventuali ritardi/omissioni esecutive riconducibili alle fattispecie medesime, escludendo la possibilità di applicare penali o decadenze.

 

Silvia Rigano

Scuola di dottorato in apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro

Università degli Studi di Siena

@Siviarigano

 

Beatrice Sassi

Direttore Area Relazioni industriali e Affari sociali ANCE

Il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili: una prima analisi
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