Note illustrative sui diritti spettanti per le patologie contratte in occasione di lavoro
Il sistema di tutela Inail, come noto, non protegge la persona del lavoratore in quanto tale e ogni pregiudizio in cui egli incorra, ma interviene soltanto per gli eventi dannosi collegati con l’attività lavorativa e, quindi, per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali.
In questo momento drammatico, allora, si pone la questione della tutela dei danni derivanti da Coronavirus (o COVID-19).
Ebbene, tenendo conto dei principi consolidati in materia, di certo la patologia, quando sia contratta nell’esercizio e a causa del lavoro svolto, merita la più ampia protezione Inail e la conferma di ciò si è avuta con l’art. 42, secondo comma, del dl n. 18 del 17 marzo 2020 (“Cura Italia”) dove si legge: “Nei casi accertati di infezione da Coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato (…). La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”…
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