Bollettino ADAPT 18 maggio 2020, n. 20
In questi giorni ricorrono i 50 anni dalla approvazione dello Statuto dei Lavoratori. La legge rappresenta il coronamento di una intensa fase contrattuale prodottasi negli anni del tumultuoso sviluppo industriale. I socialisti riformisti, attraverso Brodolini e Giugni, elaborano un testo che generalizza diritti allora riconosciuti solo ai lavoratori di alcuni perimetri contrattuali e dispone norme di sostegno alla libera contrattazione. La Cisl, diffidente verso l’ingerenza della legge, ottiene che la negoziazione tra le parti sociali e i relativi accordi rimangano in un ambito privatistico. Gli articoli 39 e 40 della Costituzione non trovano attuazione perché considerati un retaggio del vecchio modello corporativo. La sinistra comunista si astiene dopo avere ottenuto modifiche come la sanzione della reintegrazione per i licenziamenti ingiustificati. Lo Statuto riflette comunque il dibattito degli anni ‘60, quando la crescita economica appare irreversibile e al più frenata da brevi congiunture negative. Le sue disposizioni sono coerenti con la fabbrica fordista nella quale vige la tendenziale omologazione del lavoro.
Non si tratta quindi di una riforma aperta agli scenari nuovi che si sarebbero manifestati con le crisi petrolifere e, più tardi, con le pressioni competitive indotte dalla progressiva liberalizzazione dei mercati. Sarà però la stessa corrente riformista dei giuslavoristi che hanno voluto lo Statuto a riaprire la discussione sulle regole fondamentali del lavoro nel momento in cui si evidenzia il cambiamento dei presupposti sui quali sono state costruite. Li aiuta la loro cultura pragmatica, la tensione ai risultati dell’azione pubblica e l’attenzione alla persona che lavora rifuggendo da ogni astratta idealizzazione del lavoro.
Il Libro Bianco del 2001 sarà il primo documento politico istituzionale a ipotizzare la fine della legge 300/70 (e delle successive integrazioni e modifiche) per sostituirla con un essenziale Statuto dei Lavori. In particolare, vi si riconosce la pluralità dei lavori con la fine progressiva delle produzioni seriali e il superamento della tradizionale dicotomia tra lavoro dipendente e indipendente perché ogni prestazione si va orientando a obiettivi e risultati. Ne discende l’idea di un nucleo di diritti inderogabili e applicabili a tutti con rinvio, per tutto il resto, alla contrattazione. Specie di prossimità. E soprattutto l’affermazione di un diritto promozionale alla occupabilità attraverso l’accesso di tutti a continue opportunità di apprendimento teorico e pratico.
Ora siamo al bivio tra una coerente applicazione legislativa e contrattuale di queste intuizioni, da un lato. E il regresso alla idea novecentesca di uguali tutele rigide e difensive per tutte le prestazioni allo scopo di difenderle dalle nuove insicurezze, dall’altro. I decisori istituzionali e sociali dovrebbero accettare di sottoporre le loro convinzioni (e azioni) alla prova dei numeri quali risultano dall’analisi dei big data di cui disponiamo. Non solo tassi di occupazione, ma anche reddito annuo da lavori, conto corrente contributivo, conoscenze acquisite, prestazioni sociali complementari, composizione del nucleo familiare. Si tratta di andare oltre la periodica indagine Istat sul mercato del lavoro senza scivolare su complessi indicatori di un incodificabile stato di felicità.
Ricordare oggi i riformisti che vollero lo Statuto significa quindi onorarne il metodo ed applicarlo ancor più nella faticosissima fase di ripresa che ci attende.
Maurizio Sacconi
Chairman ADAPT Steering Committee
@MaurizioSacconi