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Bollettino ADAPT 26 ottobre 2020, n. 39
I sistemi regionali di Istruzione, Formazione e Lavoro sono incentrati sulla partecipazione attiva di soggetti pubblici e privati che, mediante delle procedure di valutazione finalizzate a verificare il possesso di determinati requisiti oggettivi, sono ritenuti idonei per l’erogazione di servizi alla formazione o al lavoro nei territori di riferimento.
Date le ampie competenze regionali in materia di formazione professionale e lavoro, il Governo centrale si è da sempre limitato a determinare i principi generali, previo confronto in Conferenza Stato-Regioni, al fine di garantire degli standard minimi di qualità e di omogeneità dei servizi a livello nazionale. Ne deriva un quadro eterogeneo, in cui alle singole Regioni è attribuito il compito di definire i propri sistemi di accreditamento territoriali attraverso la previsione di criteri e procedure specifici per l’erogazione di servizi di formazione e al lavoro e per accedere alle risorse stanziate dagli avvisi pubblici che finanziano tali attività.
L’istituto dell’accreditamento è attualmente definito all’articolo 2 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 come il “provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l’idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l’utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta”.
L’accreditamento alla formazione è stato regolato inizialmente dal Decreto Ministeriale 166/2001. Il decreto distingueva all’art. 5, comma 3 fra diverse macrotipologie formative, cui facevano riferimento diversi requisiti e per cui era previsto un accreditamento ad hoc; il comma 6 prevedeva infatti che le sedi operative potessero essere accreditate per una o più macrotipologie.
Le tre macrotipologie erano:
a) obbligo formativo: comprensivo dei percorsi realizzati nel sistema di formazione professionale e nell’esercizio dell’apprendistato;
b) formazione superiore: per la formazione post-obbligo formativo, l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e l’alta formazione;
c) formazione continua, destinata a soggetti occupati, in CIG e mobilità, a disoccupati per i quali la formazione è propedeutica all’occupazione, nonché ad apprendisti che abbiano assolto l’obbligo formativo.
Inoltre, lo stesso Decreto Ministeriale delineava all’art. 6 cinque elementi di valutazione delle singole sedi operative: le capacità gestionali e logistiche, la situazione economica, le competenze professionali, i livelli di efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate e le interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio. A tali criteri potevano aggiungersene altri, definiti dalle singole Regioni.
Nel marzo 2008 è stata approvata in Conferenza Stato-Regioni l’”Intesa tra Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, le Regioni e le PA di Trento e Bolzano per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi” che ha rappresentato per certi versi un’innovazione rispetto al sistema precedente.
I criteri previsti dal DM 166/2001 sono stati ripensati alla luce di quattro princìpi guida (lifelong learning, efficacia dei controlli, semplificazione ed accertabilità dei requisiti, integrazione e sinergia dei controlli) che rappresentano “i pilastri (le metaregole) della nuova strategia di gestione del dispositivo di accreditamento da parte delle amministrazioni locali ed interessano trasversalmente tutti i criteri”.
Il principio più rilevante è certamente quello relativo al lifelong learning, attraverso cui si è voluto promuovere “un sistema più ampio e flessibile che sia rispondente alle diverse specificità degli interventi formativi… indispensabile al fine di garantire il diritto individuale di accesso alle competenze nello spazio globale in termini di accesso a servizi formativi integrati e caratterizzati da un continuum della loro qualità di performance”. Questa logica permette di fatto di superare la distinzione in macrotipologie di cui al Decreto Ministeriale 166/2001 garantendo il diritto individuale di accesso permanente allo sviluppo delle competenze a prescindere dalle specificità dei singoli beneficiari (ISFOL, 2015).
Da ultimo, il D.Lgs. 150/2015 ha previsto all’art. 3, comma 4 che “Con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite linee guida per l’accreditamento degli enti di formazione.” Ad oggi, tuttavia, tali linee guida non sono state definite.
Accanto all’accreditamento per i servizi alla formazione, esiste un sistema parallelo dedicato ai servizi al lavoro, che ha ad oggetto tre categorie di attività (ENAIP, 2017):
a) informazione, orientamento e presa incarico dei destinatari;
b) potenziamento dell’occupabilità dei destinatari finalizzato a favorire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;
c) promozione e gestione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
L’iter di predisposizione del nuovo sistema di accreditamento al lavoro è iniziato con l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 30 luglio 2015, con cui si è deciso di attribuire al Governo, per iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa intesa con le Regioni, la definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) in materia di politiche attive per il lavoro, valide per tutto il territorio nazionale e ad ANPAL le funzioni di coordinamento su scala nazionale della rete degli enti attuatori delle politiche attive, di monitoraggio delle stesse e di sviluppo del sistema informativo unitario delle politiche attive.
L’art. 12, D.Lgs. 150/2015 ha attribuito alle Regioni e alle Province autonome il compito di definire i propri regimi di accreditamento dei servizi per il lavoro, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003, secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato l’11 gennaio 2018 un Decreto Ministeriale, volto a disciplinare i “criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro”, cui la Conferenza delle Regioni ha espresso parere favorevole il 21 dicembre 2017. Il 7 marzo 2019, infine, la Conferenza delle Regioni ha sancito l’intesa sullo schema di decreto di modifica del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018 recante “Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro”.
I requisiti per l’accreditamento regionale sono regolati al capo II del Decreto Ministeriale e si dividono in requisiti generali, requisiti giuridico-finanziari e requisiti strutturali. Resta ferma la possibilità per le singole Regioni di determinare requisiti aggiuntivi circoscritti tuttavia alla verifica: della presenza di ulteriori sedi operative; del possesso da parte del soggetto richiedente l’accreditamento di esperienza nei servizi per il lavoro da uno a due anni; del possesso di requisiti professionali e di esperienza da parte di operatori e responsabili della sede; del possesso della documentazione attestante l’affidabilità e qualità con riferimento alla certificazione del bilancio ed al rispetto della l. n. 231/2001 (art. 7).
L’accreditamento per l’erogazione dei servizi di formazione e lavoro rappresenta certamente un utile strumento per il raggiungimento di uno standard qualitativo minimo dei servizi erogati e per garantire un livello adeguato dei servizi lungo tutto il territorio nazionale. D’altra parte, all’atto pratico, tali obiettivi possono essere raggiunti esclusivamente attraverso la declinazione territoriale di requisiti e procedure per l’ottenimento dell’accreditamento che siano funzionali ed efficienti.
Non sempre, tuttavia, le Regioni riescono a cogliere le opportunità garantite da un maggior livello di autonomia come si è visto sia per i sistemi di accreditamento al lavoro, spesso non ancora pienamente operativi (ADAPT, 2015), che per quelli di accreditamento alla formazione. Per ciò che concerne questi ultimi, infatti, le Regioni hanno spesso modificato e aggiornato i sistemi regionali di accreditamento alla formazione senza rispettare pienamente quanto previsto dall’Intesa approvata nel 2008 (INAPP, 2018).
Scuola di dottorato in Apprendimento e Innovazione nei contesti sociali e di lavoro
ADAPT, Università degli Studi di Siena