In tema di contratto di apprendistato, la decadenza dalle agevolazioni contributive può ritenersi realizzata solo nel caso in cui l’inadempimento del datore di lavoro rivesta un’obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, oppure in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi propri del contratto. Pertanto, le violazioni meramente formali non comportano la decadenza dalle agevolazioni contributive

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In tema di contratto di apprendistato, la decadenza dalle agevolazioni contributive può ritenersi realizzata solo nel caso in cui l’inadempimento del datore di lavoro rivesta un’obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, oppure in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi propri del contratto. Pertanto, le violazioni meramente formali non comportano la decadenza dalle agevolazioni contributive