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Bollettino ADAPT 19 aprile 2022, n. 15
Il lavoro degli artisti, ed ora anche dei loro ausiliari, ha in Spagna una nuova disciplina. Con il RDLey 5/2022, de 22 de marzo, por el que se adapta el régimen de la relación laboral de carácter especial de las personas dedicadas a las actividades artísticas, así como a las actividades técnicas y auxiliares necesarias para su desarrollo, y se mejoran las condiciones laborales del sector è stata infatti introdotta una nuova modalità di contratto a termine svincolato dalle causali di cui agli articoli 15.2 e 3 dell’Estatuto de los Trabajadores.
Tale normativa interviene a modificare il precedente Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral especial de los artistas en espectáculos públicos, apportando alcune novità degne di nota, tra cui, in primo luogo, come anche emerge dal titolo della disposizione, l’estensione della normativa anche a tutte le figure che ruotano attorno allo spettacolo, cogliendo così l’occasione per offrire il giusto riconoscimento all’importante lavoro da esse svolto, e al fatto che le difficoltà che vivono gli artisti in termini di discontinuità lavorativa sono le medesime che vive anche tutto il personale “dietro le quinte”.
La nuova disciplina, pertanto, si riferisce non più solo agli artisti che si esibiscono in spettacoli pubblici, ma anche al personale tecnico e ausiliario che collabora alla produzione «prestando servizi direttamente legati all’attività artistica e che risultino a tal fine imprescindibili, come la preparazione, il montaggio, l’assistenza tecnica all’evento, o qualunque altro lavoro necessario alla completa esecuzione dello stesso, come la sartoria, il trucco e parrucco e ogni altra attività intesa come ausiliaria, ad esclusione soltanto di quelle svolte per l’azienda in maniera stabile e strutturale, anche se ciclica».
Sembrerebbe, in questo modo, escluso dall’ambito di applicazione della normativa speciale il personale tecnico o ausiliario il cui apporto non sia funzionale allo svolgimento di attività artistiche determinate o limitate nel tempo, ma che svolga, piuttosto, funzioni di carattere permanente per l’impresa che si occupa di produrre od organizzare quelle attività. È facile presumere che tale disposizione darà adito a difficoltà interpretative, non essendo semplice, talvolta, distinguere quale sia il personale tecnico che svolga inequivocabilmente funzioni congiunturali rispetto a quello impiegato in attività di carattere permanente, soprattutto in considerazione delle conseguenze di non poco conto che ne derivano, in termini di applicabilità o meno della disciplina speciale o di quella ordinaria (contratto a tempo indeterminato o contrato fijo discontinuo).
Sulla linea, ancora una volta, dell’ampliamento della portata della normativa, viene introdotto, altresì, il riferimento espresso a nuove forme di diffusione del lavoro degli artisti, dandosi in tal modo dimostrazione di saper tradurre i cambiamenti della società in legge. Così, non più solo radio, televisione, cinema, circo o teatro, ma anche la stessa rete internet assume le caratteristiche di uno spazio di diffusione suscettibile di ricondurre chi ivi presti la propria attività nell’alveo della disciplina, come potrebbe accadere, ad esempio, nel caso di un influencer – e dei suoi collaboratori – che postino foto o video promozionali commissionati da determinati marchi o agenzie di marketing.
La necessità di introdurre una disciplina contrattuale ad hoc per il personale dello spettacolo si è resa ancor più urgente all’esito della riforma intervenuta sul volgere dello scorso anno in Spagna con il Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo (su cui vedi L. Serrani, Spagna: una riforma complessiva del lavoro per recuperare i diritti e combattere la precarietà, in Bollettino ADAPT, 10 gennaio 2022, n. 1), la quale ha ridotto notevolmente le possibilità di ricorso al contratto a tempo determinato avendo abrogato il contrato para obra o servicio determinado, che era il più utilizzato per l’assunzione degli artisti negli spettacoli pubblici.
Il nuovo contratto, disegnato su misura per rispondere alle esigenze di questo mondo, potrà essere stipulato per qualunque causa che giustifichi l’apposizione di un termine alla sua durata, pur precisandosi che «sarà necessario che vengano specificate in dettaglio nel contratto la causa per la quale si ricorre all’utilizzo di un contratto a tempo determinato, le circostanze concrete che lo giustificano e la coerenza con la durata prevista». Deve trattarsi, in buona sostanza, di una necessità temporanea dell’impresa, «che potrà riguardare uno o più spettacoli, per un certo tempo, per una stagione o per il tempo in cui un’opera rimanga in scena, ovvero per la durata delle varie fasi della produzione. Sono ammesse successive proroghe del contratto di lavoro artistico a tempo determinato, purché persista la temporanea necessità dell’impresa, che ne ha giustificato la stipulazione».
Ciò a cui, tuttavia, non sfugge tale disciplina, è la regola del divieto di concatenazione dei contratti a termine, posto che la nuova disposizione normativa espressamente prevede la conversione in contratto a tempo indeterminato «nei casi di concatenazione dei contratti a tempo determinato, ivi compresi i contratti di lavoro artistico per artisti, tecnici o ausiliari, nei termini previsti dai paragrafi 4 e 5 dell’articolo 15 dello Statuto dei Lavoratori», il che, nei fatti, limiterà non poco il ricorso a tale forma contrattuale.
La normativa altresì introduce per i lavoratori dello spettacolo intesi, come visto, in senso lato, un incremento dell’indennità che verrà loro corrisposta in caso di estinzione del contratto. Si tratta di un’indennità che in Spagna è stata introdotta a partire dal 2010, con la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, che ha modificato l’articolo 49 dell’Estatuto de los Trabajadores prevedendo, nella suddetta circostanza, la corresponsione di un’indennità pari a 12 giorni di salario per anno lavorato. L’obiettivo che allora aveva mosso il legislatore si può dire sia lo stesso che lo ha portato ora ad innalzarne l’importo per gli artisti, i tecnici e gli ausiliari dello spettacolo: ridurre la precarietà nel mercato del lavoro compensando con tale indennità i lavoratori che sono privi di un contratto a tempo indeterminato.
Viene inoltre attribuito alla contrattazione collettiva un ruolo attivo sia nella quantificazione della riferita indennità, sia nella fissazione del periodo di preavviso che, in mancanza di accordo, sarà di 10 giorni, 15 giorni o 1 mese a seconda che il contratto abbia una durata superiore, rispettivamente, a 3 mesi, 6 mesi o 1 anno. Il mancato rispetto di tale obbligo da parte del datore di lavoro «darà luogo alla corresponsione al lavoratore di un’indennità equivalente al salario dei giorni in cui detto termine non sia stato rispettato».
Da ultimo, si prevede per questo contratto anche un regime contributivo agevolato, soprattutto per gli artisti e ausiliari con introiti annuali inferiori a 3.000 euro, o per quelli i cui contratti abbiano una durata inferiore a 30 giorni, con l’obiettivo precipuo di rafforzare la protezione sociale di questo collettivo.
Lavinia Serrani
Ricercatrice ADAPT
Responsabile Area Ispanofona