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Bollettino ADAPT 27 giugno 2022, n. 25
Con decreto ministeriale n. 67 del 31 marzo 2022 (pubblicato in GU Serie Generale n. 114 del 17 maggio 2022) il dicastero del lavoro ha integrato quanto già definito con decreto ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016, nel tentativo di aggiornare all’ormai mutato contesto economico-produttivo, in crisi diffusa (per le note difficoltà di approvvigionamento di energie e materie nonché per le conseguenze commerciali ed economiche derivanti dal conflitto in atto), l’originaria definizione delle causali di attivazione della cassa integrazione guadagni ordinaria.
Costituiscono causali di attivazione della CIGO, ai sensi dell’art. 11 d. lgs. n. 148/2015 e del D.M. 95442: mancanza di lavoro/commesse; crisi di mercato; fine cantiere/lavoro-fine fase lavorativa; perizia di variante e suppletiva al progetto; sciopero di un reparto o di altra azienda; mancanza di materie prime o componenti; incendi/alluvioni/sisma/crolli/mancanza energia elettrica/impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità/sospensione-riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità; guasti macchinari e manutenzione straordinaria; eventi metereologici.
In questo quadro interviene il citato decreto ministeriale che, senza introdurre nuove causali, amplia la portata di alcune di quelle già vigenti (crisi di mercato e mancanza di materie prime o componenti), confermando indirettamente l’inutilizzabilità della diversa causale “mancanza energia elettrica” che a rigore dovrebbe presupporre non già il semplice rincaro, la difficoltà di approvvigionamento a costo contenuto o le relative vicende contrattuali, quanto invece l’interruzione (non imputabile all’impresa) del flusso energetico (ad esempio: black out generalizzati, guasti a cabine elettriche pubbliche, ecc.).
Nel dettaglio, all’art. 1 è stabilito come «Per l’anno 2022, in considerazione della grave crisi internazionale in atto in Ucraina dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, integra la fattispecie di “crisi di mercato” la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante anche dall’impossibilità di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina». Trattasi di causale integrabile per il solo anno 2022, costituendo l’intervento una soluzione transitoria.
Il decreto (art. 2) interviene poi anche sulla causale “mancanza di materie prime o componenti”, prevedendo che essa possa sussistere anche allorché si palesino «(…) difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione», dovendo l’azienda istante dimostrare in sede di relazione tecnica «(…) le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse». Non essendo previsto alcun termine, questa seconda integrazione assume carattere di stabilità.
Almeno da una prima lettura delle previsioni ministeriali e in assenza di indicazioni amministrative di dettaglio, l’azienda con ogni probabilità sarà comunque tenuta a dimostrare, applicando in via analogica e prudenziale le linee e gli orientamenti dettati dalle circolari INPS n. 197 del 02/12/2015 e n. 139 del 01/08/2016, senza che ricorrano automatismi di sorta, rispettivamente:
– come le limitazioni nazionali/internazionali poste agli scambi commerciali con la Russia (sanzioni commerciali) oppure come le evidenti limitazioni negli scambi commerciali con imprese/partner commerciali ubicati in territorio teatro di guerra, impattino sull’organizzazione del lavoro e della produzione dell’azienda istante, comportando la necessità di sospendere/ridurre gli orari di lavoro del personale coinvolto. Essendo questo caso riconducibile alla crisi di mercato, sarà probabilmente richiesto di argomentare circa il contesto economico produttivo del settore o la congiuntura negativa del mercato (circ. INPS n. 139/2016, par. 6.1), con specifico riferimento alla crisi da conflitto;
– la temporaneità, la non prevedibilità e la non imputabilità all’impresa della difficoltà economica nell’approvvigionamento delle fonti energetiche purché esse risultino funzionali alla produzione. Sulla base della prassi sviluppatasi negli ultimi anni in causali affini, potrà presumibilmente essere richiesto di fornire dati contrattuali/di mercato circa l’incremento del costo di approvvigionamento, gli scostamenti rispetto a precedenti valori ed altri indicatori economici rilevanti, utili allo scopo dimostrativo, non essendo sufficiente il mero riferimento al contesto generale. Non è chiaro se occorrerà dimostrare anche le ricerche di mercato effettuate e conseguente esito negativo, come anche le modalità di stoccaggio, la data degli ordini e ogni dettaglio utile (come invece oggi previsto al par. 6.3 della circ. INPS n. 139/2016).
È evidente come non si tratti, quanto a procedure e oneri di allegazione, di ipotesi assimilabili alle causali introdotte nel periodo pandemico, essendo invece oggi richiesto un attento adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente (d. lgs. n. 148/2015 e circolari attuative INPS), che sul punto non ha beneficiato di semplificazioni sostanziali neppure in occasione della riforma attuata con la legge n. 234/2021. Non è dunque praticabile il mero rinvio al contesto nazionale e/o internazionale di mercato o conflitto.
Occorre segnalare infine come a oltre un mese dalla pubblicazione del decreto, non sono pervenute indicazioni da parte dell’INPS. Ciò ingenera negli operatori una sostanziale incertezza e prudenza nel ricorso a dette causali di CIGO, frenandone di fatto la diffusione. Nella prassi, è dunque preferibile il ricorso a soluzioni alternative che, sussistendone i requisiti, possono essere ricercate: in altre causali di CIGO, nell’attivazione di CIGS/CDS, oppure in differenti strumenti di natura contrattual-collettiva (si pensi, ad esempio, all’istituto della banca ore e/o dell’orario plurisettimanale/multiperiodale).
Ai fini di piena operatività delle novità introdotte, è necessario, in definitiva, che l’Istituto intervenga con proprio orientamento applicativo, predisponendo pure l’eventuale modulistica integrativa/sostitutiva di quanto già allegato a propria circolare n. 139, o chiarendo l’applicazione tout court di quella ivi contenuta.
Marco Menegotto
ADAPT Professional Fellow