Gli ammortizzatori sociali per industria e servizi in caso di emergenze e calamità naturali

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Bollettino ADAPT 22 maggio 2023 n. 19
 

Oltre gli immediati interventi di protezione civile e le misure di carattere emergenziale che saranno approvate nell’annunciato Consiglio dei Ministri, si è posto il problema, di non scarsa rilevanza, delle necessarie coperture in termini di tutela economica ed occupazionale per tutti i settori e le realtà produttive che si trovano nei territori colpiti negli scorsi giorni da calamità naturali di enorme impatto (qui, tra gli altri, il comunicato stampa di Cgil, Cisl, Uil Emilia Romagna), fino a chiedere l’introduzione di un ammortizzatore sociale ad hoc (in questo senso, ad esempio, il comunicato congiunto di FIM, FIOM, UILM).
 
Prima di ragionare in termini di decretazione d’urgenza con misure in deroga, sembra utile tentare di passare in rassegna gli strumenti già presenti nell’ordinamento, almeno per i settori coperti dalla cassa integrazione guadagni ordinaria (art. 10 d. lgs. n. 148/2015: industria, ma anche parte del settore cooperativo e dell’artigianato) o dai fondi di solidarietà bilaterali (di cui all’art. 26, come anche dei fondi bilaterali alternativi di cui all’art. 27 secondo le rispettive procedure), nonché dal fondo di integrazione salariale (art. 29, commercio e servizi, in assenza di fondi di solidarietà bilaterale costituiti).
 
Tra le “situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali” (art. 11, co. 1, lett. a)), il d.m. n. 95442 del 15/04/2016 (e Circolare INPS n. 139 del 01/08/2016, § 6.6), ricomprende, per quanto qui d’interesse, al suo art. 8, la fattispecie “incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica” a fronte dei quali occorra “la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa per evento non doloso e non imputabile alla responsabilità dell’impresa” (1° comma). La causale qui esposta sarà utilizzabile ogni qualvolta eventi di questo tipo interessino le aree in cui sono ubicate le unità produttive in questione, con allegazione alla relazione tecnica da presentare in sede di istanza all’INPS (qui il modello), oltre che della “consueta relazione descrittiva dell’evento e degli effetti sull’attività dell’azienda istante”, ove necessario, anche di verbali e/o attestazioni delle diverse autorità competenti comprovanti la natura dell’evento. Qualora invece, anche a fronte di analoghi eventi, vi sia impraticabilità dei locali o sospensione/riduzione dell’attività lavorativa per ordine di pubblica autorità (2° comma), occorrerà allegare le dichiarazioni dell’autorità pubblica (ad esempio ordinanze) che attestino l’impraticabilità dei locali specificamente interessati da cassa integrazione; si pensi, ad esempio, al crollo di una porzione di fabbricato a seguito dell’alluvione ed alla relativa inibizione all’accesso. In alterativa, sussistendone i requisiti (su tutti il livello minimo di quantità di pioggia a seconda delle lavorazioni interrotte), potrà anche essere impiegata la causale di cui all’art. 6 del citato decreto, inerente gli “eventi meteo” (largamente utilizzato nel settore edile e della impiantistica esterna), ed in particolare la pioggia, specificando in dettaglio l’attività o la fase di lavorazione in corso al momento del verificarsi dell’evento e le conseguenze sull’andamento produttivo, con acquisizione  diretta da parte dell’INPS dei relativi bollettini meteo (Circolare INPS n. 139 del 01/08/2016, § 6.4 e Messaggio INPS n. 1856 del 03/05/2017).
 
Ed in effetti, con Messaggio INPS n. 1699 del 10/05/2023, a seguito della prima alluvione del 2-3 maggio 2023 e sulla base della dichiarazione dello stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 04/05/23, l’Istituto ha provveduto a confermare le misure che già l’ordinamento prevede come in deroga rispetto alle procedure ordinarie, in particolare per le causali relative alle alluvioni ed alla impraticabilità dei locali per ordine della pubblica autorità, nel senso di seguito illustrato.
 
A fronte di dette causali, ricomprese tra gli “eventi oggettivamente non evitabili” (EONE), l’ordinamento prevede già strumenti di favore rispetto alla disciplina ordinaria. In particolare: nessun requisito di anzianità di servizio nell’unità produttiva per tutti i lavoratori destinatari dell’ammortizzatore (per effetto della riforma del 2022 restano esclusi solo i dirigenti ed invece ricompresi gli apprendisti di ogni livello ed i lavoratori a domicilio); esonero dal versamento del contributo addizionale; procedura di consultazione sindacale solo per riduzioni d’orario superiori alle 16 ore nella settimana, da attivarsi entro 3 giorni dall’informativa aziendale (per la quale non è previsto il carattere preventivo) e da concludersi, anche per via telematica, entro 5 giorni; presentazione dell’istanza all’INPS entro la fine del mese successivo a quello del verificarsi dell’evento; neutralizzazione (salvo casi specifici, come ad esempio il settore edile) dei periodi di CIGO rispetto alla durata ed ai limiti massimi fruibili nel biennio mobile (52 settimane di CIGO).
 
Il recente messaggio INPS precisa inoltre, in ottica di estrema semplificazione, come “i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa nelle unità produttive collocate nelle predette realtà territoriali e che presentano le domande con la causale “Incendi – crolli – alluvioni” non devono dimostrare gli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda”.
 
L’INPS ha precisato altresì come, laddove anche al termine del fenomeno alluvionale risulti una impossibilità a riprendere l’attività lavorativa a fronte di interdizioni da parte delle autorità pubbliche, il datore di lavoro correttamente potrà ricorrere all’apposita causale, allegando o autocertificando i verbali relativi all’impraticabilità dei locali e indicando una data presunta, in base agli elementi concreti in possesso, di ripresa produttiva, salvo possibilità di proroga dell’ammortizzatore.
 
Con riferimento al settore dei servizi coperto dal Fondo di integrazione salariale, si applicano le causali d’intervento pocanzi illustrate, anche per le aziende al di sotto dei 5 dipendenti mediamente occupati nel semestre precedente (che risultavano, prima della riforma del 2022, escluse), al pari della gestione dei fondi di solidarietà bilaterali ex art. 26 d. lgs. n. 148/2015 dopo l’adeguamento al nuovo impianto di sostegno al reddito.
 
Al netto delle verifiche della copertura anche tramite detti fondi e nel settore primario (di non scarsa rilevanza, vista la diffusione nel territorio colpito) con l’intervento del CISOA (l. n. 457/1972 e s.m.i., esteso, dal 2022, a settori precedentemente scoperti), può dirsi dunque che l’ordinamento sembra tendenzialmente attrezzato a fronteggiare situazioni come quelle verificatesi negli ultimi giorni nel territorio del Nord-Est, con coperture finanziarie già assicurate dal sistema di contribuzione ordinaria obbligatoria per le imprese dell’industria e dei servizi aventi diritto (artt. 13 e 29 d. lgs. n. 148/2015).
 
Ed in effetti, un primo segnale d’intervento dal mondo della bilateralità lo si può riscontrare nell’iniziativa dell’ente bilaterale regionale dell’artigianato che ha introdotto già a seguito della prima alluvione del 2-3 maggio scorso, talune misure di sostegno indirizzate sia all’impresa che al lavoratore, ulteriori rispetto all’integrazione salariale.
 
Non sembra quindi esserci necessità d’intervenire con generalizzati strumenti emergenziali ed in deroga, che potrebbero invece ottenere l’opposto effetto di generare incertezze applicative prima della loro messa a regime, con sostanziale riduzione delle tutele immediate.
 
Ciò non toglie l’opportunità di valutare casistiche di possibile scopertura o problematiche risolvibili con interventi mirati. Si pensi ad esempio all’ipotesi di fruizione integrale degli ammortizzatori sociali nel quinquennio mobile (art. 4 d. lgs. n. 148/2015) da parte dell’azienda istante, che si vedrebbe precluso l’accesso anche alle causali in esame; su questo, come già avvenuto anche di recente, il Legislatore potrebbe intervenire per neutralizzare i periodi connessi agli eventi in parola. Una possibile misura di semplificazione potrebbe invece consistere nella previsione del pagamento diretto delle prestazioni ai lavoratori da parte dell’Inps in via automatica dietro semplice richiesta aziendale e senza dover dimostrare la crisi di liquidità.
 
In questo contesto appare pacifica, almeno in termini di ragionevolezza, l’applicazione del Messaggio n. 1699, adottato dall’Istituto a seguito del fenomeno alluvionale del 2-3 maggio, anche per gli eventi intervenuti successivamente alla sua emanazione. Per maggior certezza da parte degli operatori, sarebbe in ogni caso auspicabile l’adozione di un provvedimento analogo o di un più semplice atto confermativo.
 

Marco Menegotto

ADAPT Professional Fellow

@MarcoMenegotto

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