La continuità tra presente e passato nella circolare INPS n. 79 del 2014

L’inarrestabile avanzamento della crisi finanzaria del 2008 ha costretto molti governi a porre attenzione alle poste di bilancio mediante la predisposizione di severi piani di consolidamento della finanza pubblica, noti con il termine di spending review.
 
In Italia segnali di promozione di misure concrete volte ad agire con incisività sulle inefficienze della pubblica amministrazione si ebbero con il Governo Monti,  grazie alla conversione del Decreto legge 95 del 6 luglio 2012 in legge n. 135 del 2012; legge attuativa di un solido programma di revisione dei bilanci pubblici. Una delle novità più interessanti introdotta dal programma italiano di spending review fu quella inerente il prepensionamento dei dipendenti pubblici in esubero; un provvedimento di non semplice interpretazione da un punto di vista fiscale su cui i riflettori sembrano non essersi ancora spenti.
 
Recentemente l’INPS con circolare 79 del 24 giugno 2014, alla luce delle modifiche apportate dalla legge n. 125 del 2013, di conversione del decreto legge 101 di agosto 2013, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, ha insistito a chiarire i termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr e di altri aspetti previdenziali connessi ai prepensionamenti per soprannumero dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
 
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale “inaugura” la sua circolare chiarendo che le disposizioni in materia di esuberi del personale trovano applicazione nelle amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs n. 165/2001, ossia tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo , le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e l’Agenzia di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300.
 
Con riferimento ai soggetti destinatari della norma, l’INPS richiama quanto disposto dall’art. 2 comma 11 del DL 95/2012 e successive modifiche, secondo il quale tra gli interessati alla procedura di riduzione dei soprannumeri rientrano esclusivamente i dipendenti che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 e i dipendenti che, prima prima dell’entrata in vigore dell’art. 24 del DL n. 201 del 2011 (riforma delle pensioni Monti-Fornero), avrebbero maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2016. Dopo aver individuato il campo di applicazione della norma e aver chiarito i requisiti per l’identificazione del personale in esubero, all’interno della circolare si fa luce sul dies a quo far decorrere il termine di pagamento della prestazione di fine lavoro; dies che cambia a seconda che il dipendente sia già in possesso dei requisiti pensionistici al 31 dicembre 2011, o che li maturi entro il 31 dicembre 2016 sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto legge n. 201 del 2011.
 
Per tutti coloro che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi ai fini della pensione, il termine di pagamento del trattamento di fine servizio (Tfs) o di fine rapporto (Tfr) decorre dalla data di cessazione dal servizio. Per questa classe di soggetti è opportuno richiamare quanto disposto dal decreto legge n. 138/2011 che permette di ottenere termini di pagamento più brevi rispetto a quelli in vigore. Infatti, per i dipendenti che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia entro il 12 agosto 2011, il pagamento avviene nei 105 giorni successivi alla cessazione del servizio, mentre, per tutti coloro che entro il 12 agosto 2011 maturano il diritto alla pensione anticipata con la “quota” il pagamento avviene nei 6 mesi successivi dalla data di collocamento a riposo.
Per tutti i dipendenti che dovessero maturare in deroga i requisiti pensionistici stabiliti dalla previgente normativa in data successiva al 31 dicembre 2011, il termine per il pagamento del Tfs o del Tfr non decorre dalla cessazione dal servizio, bensì dal momento in cui il dipendente avrebbe maturato il diritto pensionistico sulla base di quanto previsto dalle disposizioni dell’art. 24 del decreto legge 201/2011, in ossequio al criterio secondo il quale la liquidazione del Tfr/Tfs dei lavoratori interessati non può in alcun caso essere anticipata rispetto a quanto si sarebbe verificato se i lavoratori avessero avuto accesso al pensionamento secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente, ossia secondo le disposizioni del DL 201 del 2011. Quindi, risulta inevitabile valutare il tipo di prestazione pensionistica cui gli interessati avrebbero diritto se fossero applicate le disposizioni dell’art. 24 del decreto legge 201/2011.
 
In altri termini, è necessario richiamare la vecchia normativa (quella precendente al decreto legge 201 del 2011) per quanto attiene la determinazione dei requisiti anagrafici e contributivi di coloro che sono individuati come dipendenti in esubero, ma nel contempo, richiamare la nuova normativa per quanto attiene il termine di decorrenza della liquidazione del Tfr o Tfs, per il quale si farà riferimento esclusivamente a quanto disposto dall’art. 24 del decreto legge n. 201 del 2011.
 

Carmen Di Stani

Scuola internazionale di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro

ADAPT-CQIA, Università degli Studi di Bergamo

@Carmendst89

 

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