Obblighi di certificazione in ambienti confinati: l’INL fa retromarcia, ma restano dubbi sugli appalti

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Bollettino ADAPT 18 marzo 2024, n. 11
 
Con la nota n. 1937 del 7 marzo 2024 l’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) è tornato, dopo poche settimane dall’ultimo intervento in materia, a pronunciarsi sul tema della certificazione dei contratti di lavoro negli ambienti confinati ex D.P.R. n. 177/2011. Tuttavia, a parere di chi scrive, neanche l’ultimo intervento sembra risolvere il vero nodo problematico su cui, da anni, gli addetti ai lavori si interrogano: l’obbligatorietà (o meno) della certificazione dei contratti di appalto.
 
Se il precedente intervento del 24 gennaio scorso (nota n. 694), aveva infatti posto più dubbi che certezze affermando la necessità di dover certificare, in caso di appalto, tutti i contratti di lavoro benché subordinati e a tempo indeterminato ma non anche il contratto (commerciale) di appalto (si veda, per un primo commento, G. Benincasa, Alcune osservazioni critiche sulla nota INL n. 694/2024 in materia di certificazione dei contratti di appalto in ambienti confinati, anticipazione DRI 1/2024, qui allegato), con la nota del 7 marzo 2024, n. 1937, l’INL sembra fare retromarcia. Ed invero, richiamando la necessità di aderire ad una interpretazione letterale del D.P. R. n. 177/2011, l’INL sostiene oggi, condivisibilmente a parere di chi scrive, la sola necessità di certificare i contratti c.d. “atipici” e non anche – contrariamente a quanto affermato con nota n. 694 del 24 gennaio 2024 – i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Tuttavia, null’altro viene affermato in merito ai contratti di appalto di cui, nella nota del 24 gennaio scorso, si era espressamente esclusa la certificazione.
 
In questa prospettiva, a maggior ragione, sembra ragionevole pensare che il mutato orientamento interpretativo coinvolga anche la precedente tesi sulla certificazione degli appalti, nonostante non venga fatto espresso riferimento. Come già sostenuto nel commento alla nota n. 694/2024 e di cui all’allegato, infatti, anche alla luce dell’ultima interpretazione fornita dall’INL, sembra ancora più concreta la necessità di certificare i contratti di appalto aventi ad oggetto attività da svolgere in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento. In caso contrario, infatti, l’ultima parte della lett. c), comma 1, art. 2, del D.P.R. n. 177/2011, che prevede, quale requisito obbligatorio per operare all’interno di tali ambienti, la «presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276» non troverebbe giustificazione alcuna. Ed invero, se la precisazione effettuata dall’INL con la nota del 7 marzo scorso (sulla necessità di certificare esclusivamente i contratti di lavoro c.d. atipici) trova effettivo riscontro nella locuzione “altre tipologie contrattuali”, l’inciso seguente “di appalto” preceduto dalla “o” – congiunzione disgiuntiva – sembrerebbe trovare una giustificazione soltanto aderendo alla tesi per cui è necessario certificare anche i contratti (commerciali) di appalto, oltre ai contratti c.d. atipici. Tesi che, oltretutto, in attesa di interventi emendativi al D.P.R. n. 177/2011 annunciati dall’INL con la nota in commento, sembrerebbe essere l’unica fedele non solo all’interpretazione letterale della norma ma anche ad una interpretazione sistematica, come già argomentato nel commento alla nota 694/2024 di cui all’allegato.
 
Giada Benincasa

Assegnista presso il Dipartimento di Economia Marco Biagi

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

@BenincasaGiada

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