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Bollettino speciale ADAPT 10 aprile 2024, n. 1
Tra le disposizioni del d.l. 2 marzo 2024 n. 19 inerenti alla legislazione del lavoro vanno ricordate le misure in materia di attività stagionali in imprese agricole nonché di lavoro domestico.
Attività stagionali in imprese agricole (art. 29, co. 6)
Il comma 6 dell’art. 29 ha modificato l’art. 1, co. 354, legge n. 197/2022, introducendo importanti novità rispetto ai profili sanzionatori della disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato. Nello specifico, la sanzione pecuniaria, originariamente prevista sia nel caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l’impiego ex art. 1, co. 346, legge n. 197/2022 che nel caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344 del medesimo articolo (persone disoccupate o percettori di NASpI o DIS-COLL, pensionati di vecchiaia o di anzianità, giovani con meno di 25 anni, detenuti o internati ammessi al lavoro esterno), viene ora riconosciuta solo nella seconda ipotesi. Pertanto, come ricordato all’interno della scheda di lettura del Dipartimento Bilancio della Camera dei deputati (p. 36), nel caso di omessa comunicazione preventiva della prestazione occasionale, si applicherà, ricorrendone i presupposti, la c.d. maxi-sanzione (comma 3 dell’art. 29 del decreto legislativo in commento); mentre, qualora non vi fossero i presupposti per l’applicazione della maxi-sanzione, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato, prevista dall’art. 19 del D.Lgs. 276/2003 per la semplice omessa comunicazione obbligatoria di cui all’art. 9-bis del D.L. 510/1996.
Inoltre, si interviene anche sulla modalità di “imputazione” della somma dovuta in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli individuati dalla legge. In particolare, mentre nella versione previgente si richiedeva il pagamento della somma, che può andare dai 500 euro ai 2.500 euro, a titolo di sanzione pecuniaria per ogni giornata per cui risultava accertata la violazione, a partire dal 2 marzo 2024, detta somma sarà dovuta per ciascun lavoratore a cui si riferisce la violazione, salvo il caso in cui la tale violazione da parte dell’impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore (eccezione prevista anche nella formulazione previgente). È, invece, confermata, per detto tipo di violazione, l’esclusione della procedura di diffida di cui all’articolo 13 del d. lgs. n. 23 aprile 2004, n. 124.
Incentivi all’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di lavoratori domestici per assistenza agli anziani (art. 29, co. 15, 16, 17, 18)
Altra importante novità riguarda il lavoro domestico. Nello specifico, si investono le risorse individuate dal comma 18 dell’art. 29 in una misura che, mediante la decontribuzione, possa incentivare l’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, al fine di “promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti e a favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente” (comma 15 dell’art. 29). Più nel dettaglio, la decontribuzione, che verrà riconosciuta a partire dalla data che verrà comunicata dall’INPS e fino al 31 dicembre 2025, riguarderà assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani con almeno ottanta anni. Si tratta di un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, e per un massimo di 24 mesi. Potranno avvalersi dell’esonero contributivo i datori di lavoro con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, non superiore a euro 6.000.
Il comma 7 dell’art. 29 specifica che il beneficio della decontribuzione non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi nonché nel caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, numeri da 1 a 5, del d. P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403 (assistenza degli invalidi di guerra civili e militari, invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro; assistenza dei mutilati ed invalidi civili; assistenza dei ciechi civili fruenti di particolari trattamenti di pensione; prestazioni di opere nei confronti dei sacerdoti secolari di culto cattolico; prestazioni di servizi diretti e personali nei confronti dei componenti le comunità religiose o militari di tipo familiare).
Infine, il comma 18 dell’art. 29 prevede il monitoraggio da parte dell’INPS delle minori entrate contributive derivanti dalla misura in commento “e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa” di cui al comma 18, primo periodo, dell’art. 29, “il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l’accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi”.
Federica Capponi
Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Economia “Marco Biagi”
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia