Le novità previdenziali del DDL Lavoro: tra semplificazione e decentramento

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Bollettino speciale ADAPT 18 ottobre 2024 n. 5
 
Tra le 34 disposizioni previste nel testo del DDL Lavoro, le tematiche previdenziali si snodano su più direttrici, andando a toccare diverse questioni, che spaziano dalle tutele antinfortunistiche ai regimi pensionistici dei dipendenti pubblici. La ratio principale di tali interventi riguarda la semplificazione e l’adeguamento di specifiche procedure, anche se non mancano alcune proposte che implicano nuove facoltà per i lavoratori. Procedendo secondo la linea tracciata dal provvedimento, le novità possono essere in ogni caso raggruppate in tre macroaree.
 
Le novità sulle tutele antinfortunistiche
 
In primo luogo, importanti novità riguardano le tutele antinfortunistiche, a cui sono dedicate le disposizioni che vanno dall’art. 2 all’art. 5 del disegno di legge: tali previsioni in caso di approvazione inciderebbero su alcune procedure che attualmente coinvolgono l’INAIL, lavoratori e aziende.
 
Nello specifico, ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 4, si prevedono nuove modalità di definizione dei ricorsi relativi all’applicazione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e alle prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Nel primo caso, nell’ottica di favorire la semplificazione e il decentramento delle procedure di ricorso attualmente previste, si stabilisce che i ricorsi relativi alla classificazione delle lavorazioni e all’inquadramento nelle gestioni tariffarie, da presentarsi esclusivamente in via telematica, non andranno più rivolti al Consiglio di Amministrazione dell’INAIL, bensì alle Direzioni regionali e alle Direzioni delle province autonome dell’Istituto. Queste ultime diventeranno inoltre gli organismi deputati a ricevere e decidere i ricorsi riguardanti l’oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione, attualmente attribuiti alle sedi territoriali. Nella medesima logica di semplificazione e decentramento delle procedure va letta la novità dell’art. 4, che prevederebbe, per quanto riguarda la competenza a decidere i ricorsi amministrativi relativi alle prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni domestici, un passaggio di consegne dal Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale costituito a tal fine presso l’INAIL, attualmente incaricato di questo compito, alle sedi territoriali dell’INAIL che abbiano emesso il provvedimento da impugnare. Vengono inoltre ridotti i termini per la presentazione di tali ricorsi amministrativi, nonché quelli per adire, in fase successiva, l’autorità giudiziaria.
 
Quanto all’art. 3, l’intento semplificatorio del legislatore si rileva nella previsione secondo la quale l’INAIL potrà recuperare le prestazioni in denaro versate in favore dei beneficiari per il periodo successivo al decesso di questi ultimi. Si tratta di una facoltà di cui già usufruisce l’INPS, con riferimento alle somme indebitamente versate nei confronti degli aventi diritto, e che in questo caso sarebbe estesa anche all’INAIL, con specifiche previsioni di raccordo con gli istituti bancari interessati. Sempre con riferimento ai compiti dell’INAIL, occorre inoltre menzionare quanto prevede l’art. 5 del ddl: in caso di approvazione, l’INPS sarà tenuta a comunicare all’INAIL le comunicazioni di decesso pervenute all’Istituto da parte dei medici necroscopi, con modalità di coordinamento da determinare congiuntamente. L’obiettivo è quello di favorire una sospensione tempestiva delle prestazioni erogate ai soggetti deceduti.
 
Gli interventi semplificatori in tema di contribuzione e prestazioni previdenziali

 
Una seconda direttrice di intervento riguarda determinate questioni relative alla contribuzione e ad alcune prestazioni previdenziali. In tale direzione, occorre prestare particolare attenzione agli articoli 23, 25, 29 e 30 del disegno di legge.
 
Nel primo caso, viene introdotta a partire dal 1° gennaio 2025 la facoltà di rateizzare, fino ad un massimo di sessanta rate mensili, i debiti per contributi, premi e accessori di legge ordinariamente dovuti all’INPS e all’INAIL e non affidati agli agenti della riscossione. Sarà un decreto ministeriale a fissare i casi in cui sarà possibile usufruire della rateazione, mentre i requisiti, i criteri e le modalità operative per l’esercizio di tale facoltà saranno stabiliti con specifici regolamenti a cura dei Cda dei due istituti. Nel concreto, in caso di approvazione di tale disposizione si verificherebbe una significativa estensione delle possibilità di pagamento rateale dei debiti fino a questo momento previste, rendendo più semplici le procedure di dilazione del pagamento.
 
Quanto all’art. 25, le novità riguardano nello specifico le controversie in materia contributiva che vedono l’INPS nella veste di parte convenuta, con particolare riferimento alla sede presso la quale notificare il ricorso: secondo la nuova disposizione, per tale passaggio occorrerà riferirsi non più alla sede legale dell’INPS, come finora previsto, bensì alla struttura territoriale dell’INPS nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati dalla causa.
 
In merito alle prestazioni previdenziali, occorre invece menzionare l’art. 29, che punta ad allineare i termini di presentazione delle domande di accesso alla Ape sociale con quelle di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto (pur senza prevedere alcun tipo di rifinanziamento di tali misure) e l’art. 30, in cui si prevede che, laddove sia decorso il termine decennale per la richiesta della rendita vitalizia da parte del datore di lavoro e per l’azione del risarcimento del danno, il lavoratore possa presentare la domanda di rendita vitalizia con oneri a proprio carico senza limiti temporali.
 

Le nuove possibilità per i dipendenti pubblici

 
Un ultimo aspetto da attenzionare riguarda infine i regimi previdenziali relativi ai dipendenti pubblici, in merito ai quali vengono introdotte alcune nuove possibilità per i lavoratori coinvolti.
 
In primo luogo, l’art. 27 rende strutturale la possibilità per i dipendenti e i pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, uno specifico fondo, finanziato esclusivamente con i contributi dei lavoratori, che eroga un’ampia gamma di misure (dalla concessione di prestiti e mutui ipotecari all’erogazione di prestazioni socio-sanitarie e assistenziali) sulla base di bandi pubblici ai quali possono partecipare tutti gli iscritti in possesso dei requisiti richiesti. Non sarebbero quindi più previsti, in caso di approvazione di tale disposizione, gli attuali termini perentori per manifestare la propria volontà di aderire al Fondo, che decorrono dalla data di assunzione o trasferimento.
 
Il successivo art. 28, invece, introduce la possibilità per i dipendenti pubblici in quiescenza di iscriversi alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego riconosciute rappresentative dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), senza che ciò comporti conseguenze sui meccanismi di verifica della rappresentatività di tali organizzazioni, visto che tali lavoratori non saranno computati nel calcolo. In questo modo, con specifico riferimento al lavoro pubblico, si estenderebbe il novero delle organizzazioni sindacali a cui possono essere iscritti i pensionati, visto che fino a questo momento la normativa in vigore (art. 23-octies, D.L. n. 267/1972) consente ai titolari di pensione di versare i contributi sindacali esclusivamente alle federazioni pensionati aderenti alle confederazioni sindacali rappresentate nel CNEL.
 
Prime osservazioni conclusive
 
Alla luce di questa prima analisi, l’impressione è che tutte le misure adottate dal DDL Lavoro in materia siano prive di una visione organica di riforma del sistema previdenziale, sembrando piuttosto mirate a “fare manutenzione” dell’esistente. Ciononostante, affiora comunque la volontà del Governo di favorire lo snellimento e la semplificazione di alcune procedure – specie quelle afferenti l’area dei ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti degli enti previdenziali – sebbene l’efficacia di una tale strategia sia poi tutta da verificare alla “prova dei fatti”.
 
Michele Dalla Sega

Assegnista di ricerca
Università degli Studi di Udine

@Michele_ds95
 
Giovanni Piglialarmi

Ricercatore Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

ADAPT Senior Fellow

@Gio_Piglialarmi

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