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Bollettino ADAPT 25 novembre 2024, n. 42
Con sentenza n. 998 datata 18 novembre 2024, la Corte d’Appello di Milano è tornata ad esprimersi in merito alla distinzione tra contratto di appalto di servizi di trasporto (disciplinato dagli art. 1655 ss. c.c. e art. 29 d.lgs. n. 276/2003) e contratto di trasporto (di cui agli art. 1678 ss. c.c.).
Nel dettaglio la Corte, interpellata sull’applicabilità al caso in esame del regime di responsabilità solidale di cui al secondo comma dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, ha confermato, come già dichiarato dal Tribunale di Milano in primo grado di giudizio, che nel caso di specie tra le società interessate potesse dirsi sussistente un contratto di appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto). Nel giungere a tale conclusione, la stessa ha ribadito che in presenza di modalità continuative e durature della prestazione di trasporto per un unico committente, il rapporto va esaminato alla luce della presunzione di unicità del rapporto contrattuale, tale da ricondurre lo stesso all’istituto contrattuale dell’appalto e non in singoli contratti di trasporto pur reiterati fra le parti. Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, ricorda la sentenza, «la distinzione fra le due figure contrattuali (appalto di trasporto e contratto di trasporto) si fonda sul fatto che solo nell’appalto si configura un accordo di carattere unitario, mediante il quale le parti pianificano l’esecuzione di un servizio, costituito da una serie di trasporti da effettuarsi in via continuativa, da parte di soggetto dotato di idonea organizzazione imprenditoriale, con rischio economico a proprio carico».
Tutti elementi riscontrabili, a detta sia della Corte d’Appello che del Tribunale di Milano, nella fattispecie in esame. Nel dettaglio, infatti, dall’analisi del documento contrattuale e del concreto atteggiarsi delle parti, pare emergere la sussistenza di un rapporto di carattere continuativo tra committente e vettore, volto a perseguire gli obiettivi del primo, per il tramite di una esecuzione reiterata nel tempo di servizi di trasporto, remunerati attraverso un corrispettivo di carattere unitario.
Le descritte posizioni della Corte, va evidenziato, ripercorrono pregressi orientamenti sia della prassi che della giurisprudenza che, nel tempo, si sono espresse in materia. Già a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, infatti, la Cassazione ha chiarito che «la predeterminazione e la sistematicità dei servizi, accompagnate dalla pattuizione di un corrispettivo unitario e dall’assunzione di rischi da parte del trasportatore» (cfr. Cass. 29 aprile 1981, n. 2620 e Cass. 11 maggio 1982, n. 2926) sono elementi che lasciano presupporre la sussistenza, tra le parti, di un contratto di appalto e non di trasporto. Assunto successivamente recuperato anche da più recente giurisprudenza che, ripercorrendo gli elementi determinanti per la distinzione tra le due tipologie contrattuali, ha confermato quanto espresso dalle pregresse pronunce della Cassazione (cfr. Cass. 13 settembre 2009, n. 6160).
Tale posizione è stata successivamente confermata anche dalla prassi. Basti pensare infatti come il Ministero del Lavoro, con Circolare Ministeriale datata 11 luglio 2012, n. 17, con lo scopo di definire gli esatti perimetri di applicabilità del regime di responsabilità solidale previsto dalla disciplina dell’appalto, ha ripercorso gli elementi distintivi tra le fattispecie regolamentate rispettivamente, da un lato, dall’art. 1655 c.c. e, dall’altro, dall’art. 1678 c.c. Nel compiere tale operazione, il Ministero ha provveduto a precisare come nei contratti di appalto di servizi di trasporto, a differenza dei contratti di trasporto, «vengono programmati una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo al quale le parti si sono reciprocamente obbligate con un unico atto. Sicché questi ultimi assumono il carattere di prestazioni continuative con disciplina unitaria, per soddisfare le quali il trasportatore deve organizzare i mezzi richiesti dalle particolari clausole previste dal contratto».
Un orientamento che può dirsi ad oggi consolidato, in considerazione anche di più recente giurisprudenza che ha stabilito che «è configurabile un appalto di servizi di trasporto e non un contratto di trasporto ove le parti – come nella specie è stato accertato dai giudici di merito – abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l’apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l’esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente» (cfr., da ultimo, Cass. 13 marzo 2023, n. 7233). Al contrario, la Suprema Corte ha escluso la sussistenza della fattispecie dell’appalto «a fronte delle prestazioni isolate e sporadiche svolte dal vettore, che non si iscrivono nel perseguimento di un risultato complessivo e unitario e non presentano alcun tratto di affinità con l’appalto». In tale caso, «difetta, in ultima analisi, quella compenetrazione nel processo produttivo del committente che, anche nell’interpretazione conforme a costituzione avallata dalla giurisprudenza di questa Corte, rappresenta la ratio della speciale tutela riconosciuta dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003» (cfr. Cass. 31 agosto 2023, n. 2263).
Chiarito che la fattispecie in analisi debba essere qualificata come appalto di servizi di trasporto, il passo successivo della Corte è stato quello di confermare che – al caso di specie – possa dirsi applicabile il regime di responsabilità solidale di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003. In particolare, è stato ribadito come, potendosi considerare che l’indennità di maneggio denaro di cui all’art. 15 del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione ha natura retributiva, in caso di responsabilità solidale di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 la predetta indennità va inclusa tra gli importi che il committente deve erogare al lavoratore, laddove quest’ultimo abbia diritto a percepirla in ragione delle mansioni svolte.
In conclusione, pertanto, la giurisprudenza sembrerebbe voler confermare i pregressi orientamenti giurisprudenziali consolidatisi nel tempo sulla distinzione tra contratto di appalto di servizi di trasporto e contratto di trasporto, ribadendo come, al sussistere del primo, debba dirsi integralmente applicabile la disciplina di cui all’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, ivi comprese le disposizioni di cui al secondo comma, in materia di responsabilità solidale.
Irene Tagliabue
Ricercatrice ADAPT Senior Fellow