Il decreto attuativo del Jobs Act sulle tipologie contrattuali eliminerà il lavoro a progetto, ma non tutte le possibili forme di collaborazione saranno soppresse. Intanto, con entrata in vigore del d.lgs. sugli ammortizzatori, per ora il 2015, una nuova prestazione di tutela del reddito per i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, sostituisce la precedente una tantum, disciplinata dalla legge Fornero. Da anni si parla di una possibile estensione dell’indennità di disoccupazione ai collaboratori coordinati e continuativi.
Ancora una volta, nonostante la legge delega indicasse l’opzione dell’estensione dell’indennità di disoccupazione, con il decreto legislativo in materia di ammortizzatori sociali è stata istituita una prestazione apposita per questa categoria di lavoratori, denominata indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Dis-Coll). La principale differenza della nuova prestazione per i collaboratori coordinati e continuativi rispetto alle precedenti consiste nell’essere una prestazione periodica (mensile) e non più un trattamento una tantum. Inoltre, la nuova prestazione viene erogata agli aventi diritto nell’anno in cui si verifica l’evento di disoccupazione, mentre le prestazioni precedenti erano riferite ad eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno precedente.
Viene meno, adesso, anche il requisito della monocommittenza e il possesso di un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20 mila euro nell’anno precedente (conseguito in qualità di collaboratore coordinato e continuativo). Anche se ai collaboratori coordinati e continuativi non è applicata la stessa prestazione dei lavoratori subordinati (Naspi), molti profili dell’indennità Dis-Coll (per esempio la determinazione di un reddito di riferimento, il calcolo dell’ammontare e della durata dell’indennità) sono disciplinati in modo simile.
Nel dettaglio, sono destinatari di questa prestazione i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti invia esclusiva alla gestione separata presso l’Inps, esclusi gli amministratori e i sindaci delle società. I destinatari, inoltre, non devono avere partita Iva e non devono essere pensionati. Ulteriore requisito è la disoccupazione involontaria e acquisire lo stato di disoccupazione (come previsto dalle norme di legge). Sono, poi, individuati requisiti contributivi, consistenti in tre mesi di contribuzione nel periodo gennaio dell’anno solare precedente e la disoccupazione e un mese di contribuzione nell’anno solare della disoccupazione.
L’ammontare dell’indennità è pari al 75% del reddito medio mensile calcolato sull’anno di cessazione dal lavoro e sull’anno solare precedente, fino ad un reddito di riferimento di 1.195 euro per il 2015. In caso di un reddito superiore, l’indennità è incrementata del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e i 1.195 euro. Come per la Naspi, l’importo massimo della prestazione è di 1.300 euro per il 2015 e a partire dal quarto mese si riduce del 3% al mese. A differenza della Naspi, non è previsto per la Dis-Coll accreditamento di contributi figurativi, mentre è ugualmente assoggettata a imposizione fiscale, essendo sostitutiva del reddito. Applicando il principio definito dalla legge delega di proporzionare le durate dei trattamenti alla storia contributiva dei lavoratori, anche la durata della Dis-Coll è calcolata in un numero di mesi pari alla metà delle mensilità di contribuzione relative al periodo di riferimento ovvero tra 1° gennaio dell’anno solare precedente quello dell’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso. Anche per la Dis-Coll è prevista la condizionalità alla permanenza dello stato di disoccupazione, oltre che alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione del lavoratore e di ricerca attiva di una nuova occupazione e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi.
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