NASpI: la nuova prestazione di disoccupazione

Dal 1° maggio 2015 la NASpI (disciplinata dal d.lgs. n. 22/2015) ha sostituito, per gli eventi di disoccupazione successivi a quella data, le indennità ASpI e la mini-ASpI introdotte nel 2012 dalla riforma Fornero (con decorrenza dal 1° gennaio 2013).
 
Alla vigilia dell’applicazione della nuova prestazione di disoccupazione, l’Inps si era limitata ad emettere un breve messaggio (mess. n. 2971 del 30 aprile 2015), con il quale riassumeva i principali profili della disciplina della NASpI: l’ambito di applicazione, i requisiti, la durata, le modalità e i termini di presentazione delle domanda. A livello operativo per la presentazione della domanda, ricordava la possibilità di utilizzo dei “consueti canali telematici”: il sito dell’istituto (www.inps.it, al quale il cittadino in possesso del PIN può accedere direttamente); tramite patronato; tramite Contact Center Integrato INPS INAIL, annunciando in fine la pubblicazione di una apposita circolare.
 
Con la circolare n. 94 del 12 maggio 2015, l’Inps ricostruisce la disciplina degli articoli da 1 a 14 del decreto legislativo n. 22 del 2015 e fornisce i primi chiarimenti operativi relativi alla nuova prestazione di disoccupazione per i lavoratori subordinati (NASpI).
 
Poiché la NASpI ha decorrenza dal 1° maggio 2015 per gli eventi di disoccupazione da tale data, la circolare specifica che in caso di cessazione del rapporto di lavoro fino al 30 aprile 2015, al lavoratore che ne abbia i requisiti spetta l’ASpI e si applicano le relative disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92. Ciò è indipendente dalla data di presentazione della domanda per l’indennità di disoccupazione.
 
 
Destinatari
 
L’ambito di applicazione della nuova prestazione di disoccupazione (art. 2, d.lgs. n. 22/2015) non è modificato rispetto a quello dell’indennità di disoccupazione dell’ASpI.
 

  NASpI ASpI
Destinatari –        Tutti i lavoratori dipendenti, compresi apprendisti, soci lavoratori di cooperativa subordinati, artisti subordinati, dipendenti PA a tempo determinato, impiegati del settore agricoloEsclusi:-        dipendenti a tempo indeterminato della PA-        operai agricoli a tempo determinato o indeterminato –        Tutti i lavoratori dipendenti, compresi apprendisti, soci lavoratori di cooperativa subordinati artisti subordinati, dipendenti PA a tempo determinato, impiegati del settore agricoloEsclusi:-        dipendenti a tempo indeterminato della PA-        operai agricoli a tempo determinato o indeterminato

  
Requisiti
 
I requisiti, in particolare contributivi, per l’accesso alla nuova prestazione di disoccupazione sono meno restrittivi rispetto al passato, incrementando pertanto il numero di potenziali beneficiari della prestazione. Innanzitutto, viene meno rispetto alla normativa previgente il requisito dell’anzianità assicurativa di almeno due anni.
 

  NASpI ASpI
Requisiti –        Disoccupazione involontaria o dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione (art. 7, l. 15 luglio 1966, n. 604)-        Stato di disoccupazione (art. 1, c. 2, lett. c) del dlgs 21 aprile 2000, n. 181)-        almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la disoccupazione-        almeno 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti la disoccupazione –        Disoccupazione involontaria (o dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione (art. 7, l. 15 luglio 1966, n. 604)-        Stato di disoccupazione (art. 1, c. 2, lett. c) del dlgs 21 aprile 2000, n. 181)-        2 anni di anzianità assicurativa ed almeno 52 settimane nell’ultimo biennioMini-ASpI:
–                      almeno 13 settimane di contribuzione nell’ultimo anno

 
Il primo requisito da soddisfare per l’accesso alla NASpI è che la disoccupazione sia involontaria, perciò non conseguenza della volontà del lavoratore (art. 3, comma 1, d.lgs. n. 22/2015), quali le dimissioni oppure la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Tuttavia, lo stesso decreto legislativo (art. 3, comma 2, d.lgs. n. 22/2015), specifica che la NASpI è riconosciuta anche in caso di dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione (art. 7, l. 15 luglio 1966, n. 604).
 
Con particolare riferimento alle dimissioni per giusta causa, la circolare Inps n. 94, richiamando la circolare n. 163 del 20 ottobre 2003, individua, a titolo esemplificativo, una serie di situazioni e comportamenti del datore di lavoro che si ritengono giustificare le dimissioni per giusta causa. Tali situazioni sono: il mancato pagamento della retribuzione; le molestie sessuali nei luoghi di lavoro; modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative; a mobbing; notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda (art. 2112, comma 4 codice civile); lo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile; il comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
 
La circolare Inps n. 94 precisa, inoltre, che la NASpI è riconosciuta anche in caso di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ai sensi dell’art.55 del d.lgs. n.151 del 2001, corrispondente, come chiarisce la circolare, al periodo compreso tra 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio.
 
Con riferimento al requisito delle 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, le settimane valide al fine del requisito sono le settimane per le quali sia erogata o dovuta (anche non versata, in base al principio della c.d. automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c. nel caso di mancato o non regolare versamento dei contributi dovuti) una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali. Inoltre, sono periodi utili al requisito i periodi coperti da: contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpI, versati durante il rapporto di lavoro subordinato; contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale, indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro. Sono inoltre validi i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati e i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare. Non sono utili ai fini del requisito delle 13 settimane i periodi di lavoro all’estero in Stati con i quali l’Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale. Inoltre, non sono computabili per il requisito le settimane coperte da contribuzione figurativa, perché appunto non si tratta di contribuzione effettiva, quali i periodi di: malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro; cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore; assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità. Tali periodi sono, tuttavia, considerati neutri, per cui non devono essere computati e il periodo di riferimento di 4 anni per individuare le 13 settimane utili dovrà ampliarsi di un periodo corrispondente.
 
In caso di periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, è possibile il cumulo ai fini del calcolo del requisito delle 13 settimane nel quadriennio solo se prevale la contribuzione non agricola. In questo caso, si applicano i parametri di equivalenza già in uso, sulla base dei quali 6 contributi giornalieri agricoli corrispondono ad una settimana contributiva nei settori non agricoli.
 
Facendo ora riferimento al requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, viene precisato dalla circolare che si tratta delle giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria. Nel flusso mensile UNIEMENS, sono le giornate indicare con il codice “S”. Anche in questo caso, il periodo di riferimento di 12 mesi precedenti l’inizio dl periodo di disoccupazione deve retrocedere nel tempo nel caso in cui si siano verificati in questo periodo i seguenti eventi: malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro; cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore; assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità. A differenza dell’assolvimento del requisito delle 13 settimane di contribuzione, per la verifica delle 30 giornate di lavoro effettivo, anche i periodi di assenza dal lavoro per maternità obbligatoria (se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione) ed i periodi di congedo parentale (regolarmente indennizzati) intervenuti in costanza di rapporto di lavoro determinano un ampliamento dei dodici mesi per un periodo corrispondente a detti periodi
 
Retribuzione di riferimento e ammontare dell’indennità
 
La retribuzione di riferimento per il calcolo della misura dell’indennità è la retribuzione media mensile dei quattro anni precedenti l’evento di disoccupazione. La circolare precisa che al fine di tale calcolo sono considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che siano interamente o parzialmente retribuite.
 

  NASpI ASpI
Retribuzione di riferimento –        retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33 –        retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33

 
L’ammontare dell’indennità è calcolato come specificato in tabella con un importo massimo di 1.300 euro.
 

  NASpI ASpI
Ammontare –        75% della retribuzione di riferimento, fino a 1.195 euro (2015) + 25% per la parte eccedente i 1.195 euro, per i primi 3 mesi-        riduzioni del 3% dell’indennità ogni mese, dal 4° mese-        importo massimo dell’indennità mensile: 1.300 euro (2015)  –        75% della retribuzione di riferimento, fino a 1.195,37 euro (2015) + 25% per la parte eccedente i 1.195,37 euro, per i primi 6 mesi-        dal 7° a 12° mese: riduzione del 15% dell’indennità-        oltre i 12 mesi: ulteriore riduzione del 15% dell’indennità-        massimale: 1.167,91 euro (2015)
Prelievo contributivo –        non si applica prelievo del 5,84% (art. 26, l. n. 41/1986) –        non si applica prelievo del 5,84% (art. 26, l. n. 41/1986)

 
Alla NASpI è applicato il décalage dell’ammontare del trattamento, per cui è progressivamente ridotto del 3 per cento ogni mese, a decorrere dal quarto mese di godimento dell’indennità. Rispetto a tale profilo, la circolare Inps n. 94 del 2015 specifica che la riduzione progressiva dell’importo della prestazione dal quarto mese, corrisponde al 91° giorno di fruizione della prestazione. Inoltre, viene precisato che non si applica il prelievo contributivo di cui all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, corrispondente all’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti.
 
Nell’ambito delle legge Fornero, per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, poiché in precedenza non godevano dell’indennità e non versavano i contributi, era previsto un progressivo allineamento contributivo e pertanto il trattamento dell’indennità di disoccupazione ASpI era determinato annualmente in funzione dell’aliquota effettiva di contribuzione (art. 2, comma 27, l. n. 92/2012). La circolare n. 94 sottolinea che il decreto legislativo n. 22/2015 ha allineato l’indennità per queste categorie di lavoratori alla misura “piena” della NASpI (art. 13, d.lgs. n. 22/2015).
 
 
Durata
 
La legge delega (art. 1, comma 1, L. n. 183/2014) ha previsto che la durata delle prestazioni in caso di disoccupazione debbano essere proporzionali alla storia contributiva dei lavoratori. Pertanto, la durata della NASpI è stabilità in un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione (art. 5, comma 1, d.lgs. n. 22/2015).
 

  NASpI ASpI
Durata –        numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni-        dal 2017: massimo 78 settimane (1,5 anni) ASpI – anno 2015:-        10 mesi per i lavoratori con meno di 50 anni di età-        12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni di età-        16 mesi per i lavoratori con almeno 55 anni di età 
Mini-ASpI:
–        numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno, detratti gli eventuali periodi già usufruiti
 

 
La circolare Inps n. 94 precisa che per il calcolo della durata vengono presi in considerazione solo i periodi di contribuzione presenti nel quadriennio di riferimento per la verifica dei requisiti di accesso.
 
Non vengono computati nel calcolo per definire la durata della prestazione i periodi di lavoro e di contribuzione già considerati per l’erogazione effettiva di altre prestazioni di disoccupazione. I periodi di contribuzione successivi all’ultima prestazione di disoccupazione, che pertanto non sono già stati computati, sono sempre validi ai fini del calcolo della durata di una eventuale nuova prestazione.
 
Poiché il computo della durata sulla base della contribuzione versata è un profilo innovativo rispetto alla normativa previgente, l’Inps ha ritenuto necessario fissare dei criteri per quantificare i passati periodi di contribuzione che hanno già dato luogo ad una indennità di disoccupazione (anche se essa non era commisurata alla contribuzione) e che pertanto non posso essere considerati utili ai fini del calcolo della durata di una nuova prestazione di disoccupazione. La circolare Inps n. 94 stabilisce, pertanto, che in caso di fruizione totale di una indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali oppure di una indennità ASpI, per una NASpI devono essere escluse un numero di settimane di contribuzione pari alla durata teorica della prestazione e comunque non inferiore a 52 settimane, che è il requisito per l’accesso alla prestazione stessa. Nel caso di fruizione parziale di una indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali oppure di una indennità ASpI, le settimane di contribuzione da non computare nel caso della richiesta di NASpI devono essere calcolate riproporzionando le 52 settimane al rapporto tra la durata della prestazione effettivamente goduta e la durata teorica che quest’ultima avrebbe dovuto avere. In entrambe le ipotesi, se le settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi precedenti la prestazione goduta erano inferiori a 52, le settimane da non computare per una NASpI saranno quelle effettive di contribuzione in quei 12 mesi precedenti quella prestazione. Nel caso di una durata teorica della prestazione superiore a 12 mesi (possibile per l’ASpI 2014 e 2015 per i lavoratori ultracinquantacinquenni), dovranno essere escluse per una NASpI un numero massimo di settimane, precedente alla prestazione goduta, pari alla durata teorica della prestazione stessa. La circolare Inps propone diversi casi esemplificativi dei criteri fissati.
 
Per il calcolo della durata della NASpI, sono escluse tutte le settimane di contribuzione che hanno dato diritto a indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e di mini-ASpI 2012. Con riferimento invece alla mini-ASpI (con decorrenza dal 1° gennaio 2013), devono essere escluse dal computo per la definizione della durata di una prestazione NASpI il doppio delle settimane di effettivo godimento dell’indennità di disoccupazione mini-ASpI.
 
 
Presentazione della domanda
 
Il lavoratore che intende beneficiare della NASpI deve presentare domanda all’Inps esclusivamente in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (art. 6, d.lgs. n. 22/2015).

  NASpI ASpI
Presentazione della domanda –        presentata all’INPS in via telematica-        entro 68 giorni da cessazione del rapporto di lavoro (pena decadenza) –        presentata all’INPS in via telematica-        entro 2 mesi dalla data di spettanza del trattamento (pena decadenza)

 
La circolare n. 94 del 2015 chiarisce alcuni aspetti relativi al termine di presentazione della domanda e di decorrenza delle prestazione quando si verifichi un evento di maternità, di malattia o di infortunio sul lavoro/malattia professionale (che siano indennizzabili) entro i sessanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In queste ipotesi, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di NASpI viene sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento e riprende a decorrere dalla data in cui termina l’evento. Inoltre, la circolare specifica che, con riferimento ad altri eventi, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda decorre: dalla data di cessazione del periodo di maternità indennizzato quando questo sia insorto durante il rapporto di lavoro successivamente cessato; dalla data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale quando siano insorti durante il rapporto di lavoro successivamente cessato; dalla data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria; dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate; dal 30° giorno successivo alla data di cessazione a seguito di licenziamento per giusta causa.
 
 
Decorrenza della prestazione
 
Come per l’ASpI, anche per la NASpI è previsto un periodo di carenza di 7 giorni, per cui il diritto alla prestazione decorre non prima dell’ottavo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro oppure, superato questo termine, dal giorno successivo la presentazione della domanda (art. 6, comma 2, d.lgs. n. 22/2015).
 

  NASpI ASpI
Periodo di carenza –        7 giorni –        7 giorni
Decorrenza –        8° giorno (se domanda presentata nei primi 8 giorni)oppure-        giorno successivo alla domanda –        8° giorno (se domanda presentata nei primi 8 giorni)oppure-        giorno successivo alla domanda

 
La circolare precisa, inoltre, che la prestazione spetta dall’ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o di mancato preavviso, oppure dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno. Ugualmente la NASpI è dovuta dall’ottavo giorno successivo alla scadenza del 30° dalla data di cessazione a seguito di licenziamento per giusta causa oppure dal giorno successivo alla presentazione della domanda.
 
In caso di malattia che si verifichi durante il godimento della NASpI, entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione di disoccupazione è sospesa per la durata della malattia, durante la quale il lavoratore percepisce l’indennità di malattia.
 
In caso di maternità, anche se insorge oltre i sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e la lavoratrice sta percependo la NASpI, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità. La prestazione di disoccupazione si sospende per poi essere ripristinata per la parte residua al termine del periodo di maternità.
 
 
Contributi figurativi e prestazioni accessorie
 
Il calcolo dei contributi figurativi da accreditare per il periodo di godimento della NASpI viene effettuato sulla base della retribuzione di riferimento (come calcolato dall’articolo 4, comma 1, d.lgs. n. 22/2015). Dando attuazione a quanto previsto dalla delega rispetto all’individuazione di “massimali in relazione alla contribuzione figurativa” (art. 1, comma 2, lett. b), punto 1), L. n. 183/2014), è definito un limite massimo di retribuzione rispetto alla quale calcolare i contributi figurativi pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della NASpI (art. 12, comma 1, del decreto legislativo). Pertanto, per il 2015 la retribuzione massima di riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa è 1.820 (che corrisponde a 1.300 x 1,4).
 
Il periodo di contribuzione figurativa per NASpI è computato per l’anzianità contributiva ai fini pensionistici.
 
Il percettore della NASpI ha diritto all’assegno per il nucleo familiare.
 
 
Condizionalità
 
Il godimento della nuova prestazione di disoccupazione è subordinato alla “regolare partecipazione” da parte del beneficiario “alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dei servizi competenti” (art. 7, comma 1, d.lgs. n. 22/2015).
 

  NASpI ASpI
Condizionalità –        permanenza dello stato di disoccupazione-        regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti-        Rimando a DM per definizione condizioni e modalità attuazione delle disposizioni di condizionalità e sanzioni –        permanenza dello stato di disoccupazione-        regolare partecipazione a corsi di formazione o di riqualificazione, a iniziative di politica attiva o di attivazione

 
Nel caso del mancato rispetto di tali prescrizioni, i Centri per l’Impiego devono comunicare all’Inps, attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori e attraverso la Banca dati politiche attive e passive, le cause di decadenza dalla NASpI.
 
La circolare Inps sottolinea che, come disposto dalla Legge Fornero (art. 4, comma 38, L. n. 92/2012) per l’ASpI, il lavoratore richiedente la NASpI può rilasciare direttamente all’Inps la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro per l’acquisizione dello stato di disoccupazione, che l’Inps metterà a disposizione dei servizi competenti mediante la banca dati telematica
 
 
Compatibilità dell’indennità con un nuovo lavoro
 
Se in via di principio l’inizio di una nuova attività lavorativa comporterebbe la decadenza dal diritto al beneficio di disoccupazione, come conseguenza peraltro del venir meno dello stato di disoccupazione, sono in realtà previste diverse eccezioni per cui si individuano situazione di compatibilità tra un nuovo lavoro e la conservazione dello stato di disoccupazione e del diritto alla prestazione, nonché la cumulabilità, parziale, tra la prestazione e il reddito derivante dal nuovo lavoro compatibile, come rappresentate in tabella.
 
 

  NASpI ASpI
Compatibilità e cumulabilità Lavoro subordinato con reddito annuale > al reddito minimo escluso da imposizione:-        a tempo indeterminato o tempo determinato > a 6 mesi:o        Indennità non compatibile e non cumulabileo        decadenza dal diritto all’indennità
–        a tempo determinato fino a 6 mesi
o        indennità è compatibile, ma non cumulabile
o        sospensione dell’indennità
 
con reddito annuale < al reddito minimo escluso da imposizione, indipendentemente dalla durata:
o        indennità è compatibile e parzialmente cumulabile
–        indennità ridotta di un importo corrispondente all’80% del reddito previsto
 
Lavoro autonomo (o di impresa individuale
con reddito annuale > al reddito minimo escluso da imposizione:
o        Indennità non compatibile e non cumulabile
o        decadenza dal diritto all’indennità
con reddito annuale < al reddito minimo escluso da imposizione
o        indennità è compatibile e parzialmente cumulabile
o        indennità ridotta di un importo corrispondente all’80% del reddito previsto
 
Lavoro subordinato a tempo indeterminato o tempo determinato > a 6 mesi:o        Indennità non compatibile e non cumulabileo        decadenza dal diritto all’indennitàa tempo determinato fino a 6 mesi
o        indennità è compatibile, ma non cumulabile
o        sospensione dell’indennità
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lavoro autonomo
o        Indennità non compatibile e non cumulabile
o        decadenza dal diritto all’indennità
 
Intrapreso in precedenza
–                      indennità è compatibile e cumulabile
 
 

 
Per stabilire il periodo di sospensione della NASpI in caso di nuova occupazione, la circolare specifica che si prende a riferimento la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate e che la sospensione e la ripresa dell’erogazione della prestazione avvengono d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Si specifica inoltre che le dimissioni del lavoratore dal nuovo lavoro che dà origine alla sospensione delle NASpI non rilevano e non incidono sul diritto e sulla continuazione del godimento della prestazione.
 
In caso di un nuovo rapporto di lavoro con reddito inferiore al reddito escluso da imposizione, sotto determinate condizioni, il lavoratore ha diritto a una indennità ridotta dell’80% del reddito previsto per il periodo tra la data di inizio del nuovo rapporto di lavoro e la fine dell’anno oppure la data di termine del diritto alla prestazione. Le condizioni per l’indennità ridotta sono, innanzitutto, che il nuovo datore di lavoro o il nuovo utilizzatore (in caso di somministrazione del lavoratore) devono essere diversi dal datore di lavoro o utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la propria attività lavorativa al momento della cessazione del rapporto di lavoro che ha dato origine al diritto alla NASpI e non devono presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. Inoltre, il lavoratore è tenuto a comunicare all’Istituto, entro un mese dall’inizio del nuovo lavoro, il reddito annuo previsto. Al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, la riduzione viene ricalcolata e conguagliata d’ufficio.
 
Nell’ambito delle norme relative alla compatibilità e cumulabilità, viene anche esplicitato il caso in cui un lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cessi da uno dei rapporti per una delle cause che danno diritto alla prestazione di disoccupazione. Se ricorrono i requisiti per la prestazione e il reddito “residuo” derivante dall’altro o altri rapporti di lavoro è inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, il lavoratore avrà diritto alla prestazione ridotta, come più sopra specificato, comunicando all’INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.
 
Con riferimento alla contribuzione versata in relazione al nuovo rapporto di lavoro, durante il periodo di sospensione dell’indennità o durante di percepimento della prestazione ridotta, la circolare ricorda, quanto previsto dalla disposizione legislativa, ovvero che tale contribuzione è utile sia ai fini dei requisiti per l’accesso all’indennità sia ai fini del calcolo della durata di una nuova prestazione di disoccupazione NASpI.
 
Nel caso di un nuova attività autonoma, con reddito inferiore al reddito escluso da imposizione, il beneficiario, come per un nuovo lavoro subordinato, deve comunicare all’Inps entro 30 giorni il reddito presunto e il lavoratore riceverà una prestazione ridotta come sopra specificato.
 
La circolare precisa che, in casa la riduzione della prestazione si prolunghi oltra la fine dell’anno in corso, all’inizio di ogni nuovo anno, il beneficiario è obbligato a comunicare all’Istituto il reddito presunto per il nuovo anno, perché l’Inps possa calcolare la riduzione della prestazione. In caso di mancata comunicazione, la prestazione viene sospesa in attesa del dato relativo al reddito presunto.
 
 
Decadenza
 
La decadenza dal diritto alla prestazione può dipende dal verificarsi di situazioni soggettive che fanno venire a mancare la necessità stessa della prestazione, come per esempio l’inizio di una nuova attività lavorativa (che non determini conservazione o sospensione della prestazione) oppure il raggiungimento del pensionamento. In altri casi la decadenza dalla prestazione rappresenta la sanzione per inosservanze o inadempimenti, fondamentali per esempio per garantire l’effettività della condizionalità.
 

  NASpI ASpI
Decadenza –        perdita dello stato di disoccupazione-        inizio di un’attività lavorativa subordinata senza previste comunicazioni del lavoratore all’INPS-        inizio di un’attività lavorativa autonoma senza prevista comunicazione all’INPS-        raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato-        acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpI;
–        violazione delle regole di condizionalità (rifiuto partecipazione a iniziative di attivazione e a percorsi di riqualificazione professionale proposti, ecc.)
–        mancata accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità
–        perdita dello stato di disoccupazione-        inizio attività autonoma senza comunicazione all’INPS-        pensionamento di vecchiaia o anticipato-        assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l’indennità;-        rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione;
–        mancata accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità

 
 
Regime fiscale
 
Poiché l’indennità NASpI è sostitutiva del reddito perso, ai fini fiscali è considerata reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e pertanto reddito imponibile (art. 6, comma 2, Tuir), quindi assoggettata a tassazione ordinaria. L’Inps, in qualità di sostituto di imposta opera sulle somme erogate a titolo di indennità le ritenute Irpef; riconosciute le detrazioni fiscali per reddito (art. 13, Tuir) e per carichi di famiglia (art. 12, Tuir); effettua il conguaglio fiscale di fine anno tra le ritenute operate e l’imposta dovuta; rilascia la Certificazione Unica.
 
 
Ricorsi
 
La circolare n. 94 specifica che è competente per i ricorsi amministrativi adottati in materia di NASpI è il Comitato Provinciale. Il ricorso deve essere presentato entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo sia online (tramite codice PIN rilasciato dall’istituto), attraverso la procedura disponibile sul sito dell’Istituto, oppure tramite i patronati e gli intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici da loro utilizzati.
 
 
Tabella riassuntiva
 

  NASpI ASpI
Destinatari  –        Tutti i lavoratori dipendenti, compresi apprendisti, soci lavoratori di cooperativa subordinati e artisti subordinatiEsclusi:-        dipendenti a tempo indeterminato della PA-        operai agricoli a tempo determinato o indeterminato
 
–        Tutti i lavoratori dipendenti, compresi apprendisti, soci lavoratori di cooperativa subordinati e artisti subordinatiEsclusi:-        dipendenti a tempo indeterminato della PA-        operai agricoli a tempo determinato o indeterminato
 
Requisiti –        Disoccupazione involontaria o dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione (art. 7, l. 15 luglio 1966, n. 604)-        Stato di disoccupazione (art. 1, c. 2, lett. c) del dlgs 21 aprile 2000, n. 181)-        almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la disoccupazione-        almeno 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti la disoccupazione –        Disoccupazione involontaria (o dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione (art. 7, l. 15 luglio 1966, n. 604)-        Stato di disoccupazione (art. 1, c. 2, lett. c) del dlgs 21 aprile 2000, n. 181)-        2 anni di anzianità assicurativa ed almeno 52 settimane nell’ultimo biennioMini-ASpI:
–                      almeno 13 settimane di contribuzione nell’ultimo anno
 
Retribuzione di riferimento –        retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33 –        retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33
Ammontare –        75% della retribuzione di riferimento, fino a 1.195 euro (2015) + 25% per la parte eccedente i 1.195 euro, per i primi 3 mesi-        riduzioni del 3% dell’indennità ogni mese, dal 4° mese-        importo massimo dell’indennità mensile: 1.300 euro (2015)  –        75% della retribuzione di riferimento, fino a 1.195,37 euro (2015) + 25% per la parte eccedente i 1.195,37 euro, per i primi 6 mesi-        dal 7° a 12° mese: riduzione del 15% dell’indennità-        oltre i 12 mesi: ulteriore riduzione del 15% dell’indennità-        massimale: 1.167,91 euro (2015)
Prelievo contributivo –        non si applica prelievo del 5,84% (art. 26, l. n. 41/1986) –        non si applica prelievo del 5,84% (art. 26, l. n. 41/1986)
Durata –        numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni-        dal 2017: massimo 78 settimane (1,5 anni) ASpI – anno 2015:-        10 mesi per i lavoratori con meno di 50 anni di età-        12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni di età-        16 mesi per i lavoratori con almeno 55 anni di età 
Mini-ASpI:
–        numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno, detratti gli eventuali periodi già usufruiti
 
Presentazione della domanda –        presentata all’INPS in via telematica-        entro 68 giorni da cessazione del rapporto di lavoro (pena decadenza) –        presentata all’INPS in via telematica-        entro 2 mesi dalla data di spettanza del trattamento (pena decadenza)
Periodo di carenza –        7 giorni –        7 giorni
Decorrenza –        8° giorno (se domanda presentata nei primi 8 giorni)oppure-        giorno successivo alla domanda –        8° giorno (se domanda presentata nei primi 8 giorni)oppure-        giorno successivo alla domanda
Condizionalità –        permanenza dello stato di disoccupazione-        regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti-        Rimando a DM per definizione condizioni e modalità attuazione delle disposizioni di condizionalità e sanzioni –        permanenza dello stato di disoccupazione-        regolare partecipazione a corsi di formazione o di riqualificazione, a iniziative di politica attiva o di attivazione
Decadenza –        perdita dello stato di disoccupazione-        inizio di un’attività lavorativa subordinata senza previste comunicazioni del lavoratore all’INPS-        inizio di un’attività lavorativa autonoma senza prevista comunicazione all’INPS-        raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato-        acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpI;
–        violazione delle regole di condizionalità (rifiuto partecipazione a iniziative di attivazione e a percorsi di riqualificazione professionale proposti, ecc.)
–        mancata accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità
–        perdita dello stato di disoccupazione-        inizio attività autonoma senza comunicazione all’INPS-        pensionamento di vecchiaia o anticipato-        assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l’indennità;-        rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione;
–        mancata accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità
Compatibilità e cumulabilità Lavoro subordinato con reddito annuale > al reddito minimo escluso da imposizione:-        a tempo indeterminato o tempo determinato > a 6 mesi:o        Indennità non compatibile e non cumulabileo        decadenza dal diritto all’indennità
–        a tempo determinato fino a 6 mesi
o        indennità è compatibile, ma non cumulabile
o        sospensione dell’indennità
 
con reddito annuale < al reddito minimo escluso da imposizione, indipendentemente dalla durata:
o        indennità è compatibile e parzialmente cumulabile
–        indennità ridotta di un importo corrispondente all’80% del reddito previsto
 
Lavoro autonomo (o di impresa individuale
con reddito annuale > al reddito minimo escluso da imposizione:
o        Indennità non compatibile e non cumulabile
o        decadenza dal diritto all’indennità
 
con reddito annuale < al reddito minimo escluso da imposizione
o        indennità è compatibile e parzialmente cumulabile
o        indennità ridotta di un importo corrispondente all’80% del reddito previsto
 
Lavoro subordinato a tempo indeterminato o tempo determinato > a 6 mesi:o        Indennità non compatibile e non cumulabileo        decadenza dal diritto all’indennitàa tempo determinato fino a 6 mesi
o        indennità è compatibile, ma non cumulabile
o        sospensione dell’indennità
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lavoro autonomo
o        Indennità non compatibile e non cumulabile
o        decadenza dal diritto all’indennità
 
Intrapreso in precedenza
–                      indennità è compatibile e cumulabile
 
 
Incentivo autoimprenditorialità –        liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento non ancora erogato-        incentivo per avvio di un’attività di lavoro autonomo o di un’attività in forma di impresa individuale o sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa-        domanda entro 30 gg inizio dell’attività-        restituzione anticipazione della prestazione in caso di instaurazione un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale avrebbe goduto del trattamento-        non c’è contribuzione figurativa
 
–        a regime
–        liquidazione anticipata, mensilità non ancora percepite-        per un’attività di lavoro autonomo, ovvero di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa-        domanda entro 60 gg inizio dell’attività-        restituzione anticipazione della prestazione in caso di instaurazione un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale avrebbe goduto del trattamento-        non c’è contribuzione figurativa
 
–        sperimentale per 2012-2015 (di 20 milioni di euro)

 
Silvia Spattini
Direttore ADAPT
@SilviaSpattini

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NASpI: la nuova prestazione di disoccupazione
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