Sciopero della scuola: tra legittimità e convenienza

Già il mese scorso, quando la Camera dei deputati licenziava in prima lettura il testo del disegno di legge “La Buona Scuola”, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto scuola (Flc-Cgil, Cisl-scuola, Uil-scuola, Snals-Confsal e Gilda-Unams) annunciavano un imminente sciopero, in concomitanza con gli scrutini di fine anno.
 
La conferma è arrivata lunedì 1° giugno, quando l’Ufficio di Gabinetto del MIUR ha pubblicato le proprie comunicazioni indirizzate agli Uffici scolastici regionali e alla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, che riportano la proclamazione dello sciopero da parte delle stesse sigle sindacali e l’adesione di molte altre. Difficile per ora quantificare quanti docenti, appartenenti alle 13 organizzazioni che hanno manifestato la loro adesione, eserciteranno effettivamente il loro diritto durante i giorni fissati dal calendario d’istituto come deputati allo svolgimento delle operazioni di scrutinio. Quello che è certo è che sarà sufficiente l’astensione di un singolo docente per consiglio di classe a far “slittare” l’attività complessiva.
 
Dagli atti ufficiali si apprende come gli insegnanti ed il personale educativo ed ATA che aderiranno allo sciopero si asterranno dalla prestazione lavorativa per un’ora nei primi due giorni fissati dal calendario di ogni singolo istituto per l’effettuazione degli scrutini (c.d. sciopero breve); non saranno interessati gli scrutini relativi alle classi interessate dagli esami conclusivi di ciascun ciclo (ultimo anno scuola secondaria di primo e secondo grado).
 
Nello specifico, lo sciopero sarà così modulato:

  • personale docente: prima ora di servizio di ciascuno dei primi due giorni;
  • personale ATA: prima ora del turno antimeridiano o ultima ora del turno pomeridiano, per ciascuno dei primi due giorni;
  • personale educativo: prima ora di attività del turno antimeridiano o ultima ora del turno pomeridiano, per ciascuno dei primi due giorni;
  • personale docente della scuola dell’infanzia: prima ora del turno antimeridiano o ultima ora del turno pomeridiano, per ciascuno dei primi due giorni.

 
Subito dopo le prime agenzie di stampa, il Presidente della Commissione di Garanzia, aveva diramato un comunicato in cui escludeva un vero e proprio blocco degli scrutini, come invece era stato annunciato giorni prima, con un chiaro intento provocatorio nei confronti del Governo.
 
Come nel caso dello sciopero nel trasporto pubblico locale, anche in questa occasione il diritto di sciopero tutelato dalla Costituzione all’art. 40, si deve necessariamente relazionare con un altro diritto fondamentale tutelato dalla Carta: quello all’istruzione (art. 34).
 
A garanzia del bilanciamento tra gli interessi in gioco il Legislatore del 1990, con la legge n. 146, ha individuato l’istruzione quale “servizio pubblico essenziale”, con particolare riferimento (art. 1 comma 2, lett. d – tra l’altro – allo svolgimento degli scrutini finali e degli esami.
 
Per la formulazione della disciplina specifica, nel rispetto dei principi generali, la stessa legge (art.2) rinvia alla contrattazione collettiva, che, nove anni più tardi, ha approvato un apposito documento allegato al Contratto collettivo nazionale del comparto scuola per gli anni 1998 – 2001. L’atto, validato dalla Commissione di Garanzia, è ad oggi il testo di riferimento per la materia degli scioperi del personale del mondo della scuola.
 
Per il personale ATA è poi in vigore l’accordo sui minimi garantiti stipulato dalle parti sociali con il MIUR nell’ottobre 1999 in attuazione della norma pattizia citata pocanzi.
 
Alla luce delle complesse disposizioni sopra richiamate, la formula dello sciopero breve consiste nell’astensione lavorativa nella prima o nell’ultima ora di lezione, attività educativa o di servizio (per i dirigenti e per il personale ATA), o comunque di qualsiasiattività funzionale all’insegnamento (come è lo svolgimento degli scrutini finali).
L’art. 3, comma 3,  lett. g dell’accordo del maggio 1999 dispone inoltre che gli scioperi proclamati in concomitanza con le giornate in cui è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui siano propedeutici allo svolgimento degli esami conclusivi di ogni singolo ciclo (come ad esempio l’esame di maturità). Nel caso invece degli scrutini di passaggio tra diverse annualità è legittimo un differimento di massimo 5 giorni rispetto a quanto programmato nell’apposito calendario d’istituto.
Lo sciopero proclamato nei termini sopra esposti risulta essere pertanto pienamente legittimo.
A fronte delle comunicazioni del Ministero, i singoli dirigenti scolastici dovranno comunicare prontamente agli studenti e alle loro famiglie la proclamazione dello sciopero; quindi rilevare l’effettiva partecipazione del personale in forza all’istituto di riferimento, sulla base delle dichiarazioni volontarie.
 
L’art. 5 della legge n. 146/1990 prevede altresì che il dirigente certifichi (attraverso il portale “SIDI”, a cui gli istituti hanno accesso dal sito istituzionale del MIUR) il numero dei lavoratori tenuti al servizio, il numero di coloro che hanno effettivamente esercitato il diritto di sciopero, il numero di lavoratori assenti per altri motivi e l’ammontare delle trattenute retribuite effettuate per l’astensione dal lavoro.
 
L’obiettivo che si prefiggono le organizzazioni sindacali è quello di ingenerare un complessivo ripensamento su alcuni punti centrali del disegno di riforma dell’autonomia scolastica. Come noto, sono oggetto di pesanti critiche in particolare le norme sui dirigenti (che acquisterebbero una maggiore autonomia nella scelta e nella valutazione della didattica e di conseguenza dei docenti) e ancor di più il piano straordinario di assunzioni (considerato troppo poco coraggioso).
 
L’obiettivo sarà raggiunto? Anche alla luce delle precedenti iniziative sindacali, appare improbabile che il Governo torni sui suoi passi, in una fase già avanzata della discussione parlamentare (il disegno di legge è in seconda lettura all’esame delle competenti Commissioni di Palazzo Madama).
 
Lo sciopero in parola pare piuttosto essere una nuova occasione per le parti sociali di rappresentare il loro disagio nei confronti delle più generali scelte politiche dell’Esecutivo.
 
Così facendo si rischia invero di offuscare i reali spunti che la riforma della “Buona Scuola” dovrebbe offrire: una maggiore responsabilizzazione dei dirigenti e degli insegnanti (con una concreta valutazione degli obiettivi raggiunti) e la definitiva implementazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, l’unico in grado di rispondere (e risolvere) il problema centrale della difficoltà per i giovani di fare ingresso nel mercato del lavoro.
 
Marco Menegotto
Studente al 4° anno di Giurisprudenza
Università degli Studi di Milano
@MarcoMenegotto
 
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Sciopero della scuola: tra legittimità e convenienza
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