Il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013, contiene l’aggiornamento delle sanzioni per “lavoro nero” e per le violazione in materia di orario di lavoro.
Si sotto riporta una sintesi.
Fonti | – Art. 14, decreto legge n. 145 del 23 dicembre 2013, Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013; – Lettera circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 37 del 27 dicembre 2013. |
Art. 14 comma 1, intro | Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni… |
Art. 14 comma 1, lett. a | Aumento del 30% gli importi della maxisanzione per lavoro nero e delle somme aggiuntive dovute per la sospensione dell’attività imprenditoriale Testo del d.l. a) l’importo delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nonché delle somme aggiuntive di cui all’articolo 14, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aumentato del 30%. Per la violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, non è ammessa alla procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Le novità: – l’importo della maxi sanzione per “lavoro nero”, a partire dal 24 dicembre 2013, passano, rispettivamente, da 1.500 a 1.950 euro e da 12.000 a 15.600 euro, per ciascun lavoratore irregolare, mentre la somma aggiuntiva di 150 euro a giornata sale a 195; – l’importo della c.d. “mini maxi sanzione”, sempre a partire dal 24 dicembre 2013, passa da 1.000 a 1.300 euro e da 8.000 a 10.400 euro, mentre la somma aggiuntiva di 30 euro a giornata sale a 39. Questa sanzione viene applicata allorquando il dipendente, dopo un primo periodo in nero, fosse risultato occupato regolarmente da un momento successivo e, comunque, precedente all’accesso ispettivo. Non è ammessa diffida ex art. 13 del d.lgs. n. 124/2004. Come da circolare del Ministero del lavoro n. 38/2010, il trasgressore ha la possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta (il doppio del minimo o, se conveniente, 1/3 del massimo). Nel caso della maxi sanzione sarà pari a 3.900 euro, oltre a 65 euro per ogni giornata di impiego irregolare, mentre per la c.d. “mini maxi” la sanzione in misura ridotta sarà pari a 2.600 euro, oltre a 13 euro per ogni giornata di lavoro irregolare. Inoltre il d.l. aumenta del 30% anche le somme aggiuntive dovute in caso di sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14, comma 4, lettera c del d.lgs. n. 81/2008, revoca del provvedimento di sospensione a seguito di l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro). Di conseguenza la somma aggiuntiva legata alla riapertura dell’attività passa da 1.500 a 1950 euro, mentre per quelle correlate alle gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza l’importo aumentato va da 2.500 a 3.250 euro. |
Art. 14 comma 1, lett. b | Decuplicazione delle sanzioni per violazioni sulla durata massima dell’orario di lavoro settimanale ed i riposi giornalieri e settimanali Testo del d.l. b) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, con esclusione delle sanzioni previste dall’articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono decuplicate; Le novità a partire dal 24 dicembre 2013: – il mancato rispetto della normativa che concerne la durata massima del lavoro settimanale (48 ore settimanali intese come media in un arco temporale di quattro mesi o, con accordo sindacale, di sei mesi, o di dodici mesi per ragioni obiettive e tecniche inerenti l’organizzazione specificate nel CCNL) si applica la sanzione amministrativa compresa tra 1.000 e 7.500 euro (precedentemente la sanzione andava da 100 a 750 euro). Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento (i quattro mesi, i sei o i dodici mesi, a seconda dei casi), la sanzione va da 4.000 a 15.000 euro (prima era compresa tra 400 e 1.500 euro). Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori o si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento, la sanzione amministrativa è compresa in un arco che va da 10.000 a 50.000 euro (precedentemente era compresa tra 1.000 e 5.000 euro) senza ammissione al pagamento in misura ridotta; – il mancato rispetto del riposo settimanale (inteso come un periodo di 24 ore consecutive, di regola in coincidenza della domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero, 11 ore, con le eccezioni previste dalla stessa norma), inteso come media in un periodo non superiore a 14 giorni, è punito con una sanzione amministrativa di natura economica da 1.000 a 7.500 euro (precedentemente andavano da 100 a 750 euro). Se le violazioni riguardano più di cinque o dieci dipendenti trovano applicazione le sanzioni maggiorate, rispettivamente, da 4.000 a 15.000 euro e da 10.000 a 50.000 euro (anche in questo caso decuplicate); – il mancato rispetto del riposo giornaliero (11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità) è punito con una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 1.500 euro (precedentemente andava da 50 a 150 euro). Se la violazione riguardi più di cinque lavoratori o si sia verificata in almeno tre periodi di 24 ore, la sanzione si innalza e va da 3.000 a 10.000 euro (precedentemente andava dai 300 ai 1.000 euro). Se il numero dei lavoratori coinvolti è maggiore di dieci o si è verificata in almeno cinque periodi di 24 ore, la sanzione sale ulteriormente e va da 9.000 a 15.000 euro (precedentemente andava dai 900 ai 1.500 euro) e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. Il d.l: specifica che la “decuplicazione” degli importi non interessa la violazione dell’art. 10, comma 1, che disciplina la fruizione delle ferie. |
Art. 14 comma 1, lett. c, d, e f | Dove vengono destinati i maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni? Testo del d.l. a) I maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni di cui alle lettere a) e b) sono destinati al finanziamento di misure anche di carattere organizzativo finalizzate ad una maggior efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ad iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro effettuate da parte delle Direzioni territoriali del lavoro, nonché alle spese di missione del personale ispettivo e quelle derivanti dall’adozione delle misure di cui alla lettera f). A tal fine le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; b) ferme restando le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, al fine di assicurare la migliore e più razionale impiego del personale ispettivo degli enti pubblici che gestiscono forme di assicurazioni obbligatorie, la programmazione delle verifiche ispettive, sia livello centrale che territoriale, da parte dei predetti Enti è sottoposta all’approvazione delle rispettive strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Assunzione di personale ispettivo c) Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e’ autorizzato ad implementare la dotazione organica del personale ispettivo nella misura di duecentocinquanta unità di cui duecento nel profilo di ispettore del lavoro di area III e cinquanta di ispettore tecnico di area III da destinare nelle regioni del centro-nord ed a procedere in modo progressivo alle conseguenti assunzioni nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica annualmente al Dipartimento della Funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il numero delle unità assunte e la relativa spesa; d) con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono individuate forme di implementazione e razionalizzazione nell’utilizzo del mezzo proprio in un’ottica di economicità complessiva finalizzata all’ottimizzazione del servizio reso da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. |
Art. 14, comma 2 | Implementazione dell’organico ispettivo a “spese” del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione Testo del d.l. 2. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alla lettera e) si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di euro 5 milioni per l’anno 2014, 7 milioni per l’anno 2015 e 10,2 milioni a decorrere dall’anno 2016. |
Circ. Min. Lav. n. 37/2013 |
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 37 del 27 dicembre 2013, fornisce alcune precisazioni e puntualizzazioni sull’articolo n. 14 del d.l. 145/2013. In particolare, chiarisce che: I nuovi importi da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (pari ora ad euro 1.950 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e ad euro 3.250 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) – in quanto mere “somme aggiuntive” – trovano applicazione in relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24 dicembre u.s., anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data. Quanto alle violazioni in materia di impiego di lavoratori “in nero”, di durata media dell’orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali poste in essere dal 24 dicembre, si ritiene opportuno che la notificazione dei relativi verbali – attesa peraltro la possibilità che la stessa notificazione può effettuarsi entro il termine di 90 giorni dalla definizione degli accertamenti, ai sensi dell’art. 14 della l. n. 689/1981 – venga effettuata dopo la conversione in legge del d.l. n. 145/2013. Solo successivamente alla definitiva efficacia della disposizione contenuta nell’art. 14 del d.l. sarà infatti possibile commisurare con certezza i relativi importi sanzionatori. Le medesime violazioni in materia di impiego di lavoratori “in nero”, di durata media dell’orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali poste in essere prima del 24 dicembre saranno invece soggette alla disciplina sanzionatoria (ivi compresa la procedura di diffida per quanto concerne la ed. maxisanzione per lavoro “nero”) già prevista prima dell’intervento del d.l. |
Commento del Consulente del Lavoro | Pur concordando sulla bontà “etica” dell’iniziativa, sorgono dei dubbi sulla tempistica del provvedimento e sul salto in alto (da record olimpico) delle sanzioni. Il lavoro nero è una “piaga” sociale che indebolisce tutto il sistema e sfalsa la concorrenza facendo morire molte realtà imprenditoriali regolari. Il lavoro nero va combattuto con ogni “arma” a disposizione del sistema ma sicuramente l’aumento del 30% delle sanzioni, non stravolge e sconvolge il datore di lavoro disonesto che utilizza volontariamente o per “sopravvivenza” il lavoro non regolare. In tema di orario di lavoro, invece, la decuplicazione delle sanzioni appare un po’ esagerata. Non si poteva adottare una scelta più graduale? Perché tutta d’un tratto il legislatore si è “svegliato” e ha ritenuto di aumentare del 1000% le sanzioni per il superamento dell’orario medio settimanale e per il mancato riposo settimanale e giornaliero, oltretutto in un momento che a causa della forte crisi le ore di lavoro sono, generalmente, in calo? E perché non modificare, a questo punto, anche le sanzioni per il mancato godimento delle ferie? E poi, è “eticamente” corretto implementare l’organico ispettivo a “spese” del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione? Chi partorisce questi provvedimenti conosce il sistema produttivo reale e si pone degli interrogativi prima di scrivere? |
Nicola Porelli
ADAPT Professional Fellow
@NicolaPorelli
Il d.l. “Destinazione Italia” aumenta le sanzioni dal 30% (lavoro nero) al 1000% (violazioni orario di lavoro)