Linee guida apprendistato professionalizzante: un piccolo passo nella semplificazione

Il 20 febbraio scorso sono state approvate, in Conferenza Stato Regioni, le Linee guida per l’apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 76/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 99/2013. Come si ricorderà il decreto-legge n. 76/2013 prevedeva l’adozione, entro il 30 settembre 2013, di linee guida in vista di una disciplina maggiormente uniforme a livello nazionale dell’offerta formativa pubblica regionale nell’apprendistato professionalizzante. Nell’ambito delle linee guida potevano, in particolare, essere adottate disposizioni derogatorie dello decreto legislativo n. 167/2011, riguardanti:
– l’obbligatorietà del piano formativo individuale esclusivamente in relazione alla formazione di tipo professionalizzante;
– la registrazione della formazione e della qualifica professionale da effettuarsi in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino;
– la possibilità, per le imprese multilocalizzate, di fare riferimento per la formazione alla disciplina della Regione ove l’impresa ha la propria sede legale.
 
Il 17 ottobre la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome aveva ufficializzato una proposta di linee guida che nei mesi successivi è stata oggetto di confronto tecnico e di perfezionamento insieme con il Ministero del lavoro. Il testo delle linee guida proposto dalle Regioni è stato già trattato nel Bollettino ADAPT n. 38/2014, in un articolo, a cura di P. Rausei, di cui si condividono in massima parte i contenuti di merito.
 
Il testo delle linee guida deliberato dalla Conferenza Stato Regioni non modifica radicalmente l’impianto precedente, anche in ragione del fatto che il confronto tecnico si è limitato a interventi essenziali in rapporto all’istanza di un non facile equilibrio di mediazione sul testo diramato, tra tutte le amministrazioni coinvolte. Il presente contributo pertanto si limita a dare un semplice e sintetico aggiornamento, soffermandosi, in modo particolare, sulle modifiche introdotte allo scopo di mettere in luce le piccole migliorie che ne derivano in una prospettiva di semplificazione e certezza per le aziende e per gli apprendisti.
 
Nel merito del provvedimento i punti essenziali delle linee guida sono i seguenti:
– la durata, i contenuti, l’obbligatorietà e le modalità di realizzazione dell’offerta formativa pubblica per l’acquisizione di competenze di base e trasversali da parte delle Regioni;
– i contenuti del piano formativo individuale, che sono stati limitati alle competenze tecnico-professionali e specialistiche;
– la registrazione della formazione realizzata nel libretto formativo del cittadino, o in mancanza di specifica regolamentazione del libretto, in un documento avente i medesimi contenuti minimi del libretto;
– la possibilità per le imprese multilocalizzate, di avvalersi dell’offerta formativa pubblica disponibile presso le Regioni in cui le imprese hanno sedi operative ovvero nella Regione della propria sede legale.
 
Con riferimento al carattere di obbligatorietà dell’offerta formativa pubblica regionale, le modifiche intervenute rispetto al testo iniziale contengono una serie di precisazioni volte a inquadrare la disciplina in un’ottica di maggiore chiarezza per le imprese, riducendo il più possibile i margini di genericità suscettibili di dare adito ad applicazioni incerte e, conseguentemente, a misure ispettive e sanzionatorie dubbie o discrezionali. La prima versione delle linee guida stabiliva che l’offerta formativa pubblica «è da intendersi obbligatoria nella misura in cui: sia disciplinata come tale nell’ambito della regolamentazione regionale, anche attraverso specifici accordi e sia realmente disponibile», Un rinvio in nota specificava che: «si intende disponibile un’offerta formativa pubblica con adeguata copertura finanziaria». Tale definizione tuttavia poteva risultare di incerta interpretazione e dare luogo ad applicazioni discordanti e a potenziali contenziosi. La copertura finanziaria in un bilancio pubblico, infatti, potrebbe non implicare, di per sé, la disponibilità di un’offerta di formazione concreta e reale per l’impresa e per l’apprendista.
Ministero del lavoro e Regioni sono intervenute sul testo sia con una definizione più puntuale («un’offerta formativa formalmente approvata e finanziata dalla pubblica amministrazione competente, che consenta all’impresa l’iscrizione all’offerta medesima affinché le attività formative possano essere avviate entro 6 mesi dalla data di assunzione dell’apprendista»), sia attraverso una clausola di trasparenza volta a garantire maggior tutela e certezza alle imprese e agli apprendisti nel caso di esaurimento delle risorse pubbliche annualmente disponibili («Le amministrazioni regionali e delle P.A. laddove esauriscono le risorse disponibili e per l’intero periodo di indisponibilità, ne garantiscono tracciabilità e comunicazione anche alle direzioni territoriali del lavoro quale causa esimente per le imprese dell’obbligo della formazione di base e trasversale»).
 
Il richiamo alla normativa uniformante per le imprese multilocalizzate (per cui la formazione può avvenire nel rispetto della disciplina della Regione dove l’impresa ha sede legale), già apparentemente superfluo nella norma di delega, è stato riformulato nel testo approvato dalla Conferenza. Tuttavia le modifiche non appaiono sostanziali né lasciano intendere un posizionamento diverso nel senso e nella finalità della norma, se non nei termini di una conferma del chiarimento ministeriale contenuto nella Circolare n. 35/2013 in relazione all’uniformità di durata e contenuti della formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali.
 
Infine la novità più rimarchevole è data dall’inserimento di un paragrafo di disposizioni finali che rinviano a una serie di impegni di attuazione e implementazione delle linee guida che nella prima stesura erano rimaste completamente indeterminate.
 
Innanzitutto si prevede che le Regioni si impegnano a recepire le linee guida entro sei mesi dalla data di approvazione delle stesse. Inoltre, si prevede la costituzione di un gruppo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome allo scopo di:
– Definire gli ambiti di applicazione della formazione a distanza anche con riguardo alla possibile individuazione e condivisione di piattaforme informatiche comuni;
– Individuare i costi standard a livello nazionale per la formazione relativa all’acquisizione delle competenze di base e trasversali;
– Definire ulteriori standard per l’erogazione della formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali in azienda;
– Articolare, in coerenza con i criteri dell’EQF, l’elenco delle competenze di base e trasversali individuate nelle linee guida;
– Definire operativamente modalità omogenee per garantire trasparenza e certezza in ordine all’obbligatorietà per le imprese e gli apprendisti della formazione di base e trasversale.
 
In particolare, appare apprezzabile l’impegno a valorizzare maggiormente, nell’ottica di piattaforme comuni, le possibilità offerte dalla di formazione a distanza (FAD). Infatti, il carattere standardizzato e universale dei contenuti dell’offerta pubblica regionale per l’apprendistato professionalizzante si presta particolarmente all’utilizzo di queste tecnologie, considerando peraltro che alcune piattaforme FAD per l’apprendistato già esistono e si tratterebbe solo di mettere a punto strumentazioni già esistenti e operative. La condivisione di piattaforme FAD potrebbe quindi rappresentare una opzione di scelta e di offerta sussidiaria in grado di:
– garantire, in economia, un canale di offerta pubblica universale e costantemente disponibile;
– semplificare parte delle difficoltà applicative, gestionali, ispettive e sanzionatorie connesse all’obbligatorietà della formazione per le competenze di base e trasversali;
– consentire una maggiore concentrazione dell’investimento pubblico sulle tipologie di apprendistato finalizzate al conseguimento di un titolo di studio o di formazione, in coerenza con lo spirito di riforma del Testo unico dell’apprendistato.
 
Gli altri quattro punti rappresentano altrettanti impegni a precisare successivamente parti delle linee guida che richiedono un ulteriore sviluppo tecnico, nella prospettiva di pervenire ad una cornice di standard minimi, in particolare in merito a contenuti e costi della formazione e ai requisiti delle aziende che erogano direttamente la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali.
 
Concludendo, se i correttivi introdotti appaiono nel complesso utili a non rendere la cura di semplificazione del decreto-legge n. 76/2013 “peggiore del male” – e, nei fatti, l’impressione diffusa è che, con questa misura, rimangano ancora tutte sullo sfondo le questioni prioritarie per il successo dell’apprendistato – gli impegni assunti nelle disposizioni finali potrebbero invece rappresentare un’occasione per orientare il confronto tecnico del partenariato istituzionale verso prospettive ulteriori rispetto ai meri criteri di delega della norma.
 
Andrea Simoncini
Tecnologo ISFOL presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
 
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