Accoglienza & Lavoro, al via il progetto del settore della somministrazione su sostegno, formazione e lavoro

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Bollettino ADAPT 20 giugno 2022, n. 24
 
Lo scorso 4 marzo 2022 il Consiglio dell’Unione europea ha dato esecuzione per la prima volta tramite la Decisione 2022/382 alla Direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea, al fine di dare protezione accelerata e puntuale agli sfollati dall’Ucraina nei paesi del territorio dell’Unione, a seguito del conflitto armato tutt’ora in essere nel paese. La Direttiva (come peraltro spiegato in questo articolo) accanto al riconoscimento di quei diritti necessari a garantire tutela diretta e immediata (si pensi, ad esempio, al diritto di soggiorno, sostegno sociale, assistenza sanitaria, diritto ad un alloggio, accesso all’istruzione), garantisce, fra gli altri, il diritto di esercitare qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo, nonché di partecipare ad attività nell’ambito dell’istruzione per adulti, della formazione professionale e delle esperienze pratiche sul posto di lavoro.
 
A livello nazionale, vi sono stati i primi riconoscimenti del diritto all’accesso al mercato del lavoro tramite l’Ocdpc n. 872 del 4 marzo 2022 – Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina – con deroga esplicita al Decreto flussi del 21 dicembre 2021. L’Ordinanza del Capo dipartimento di Protezione Civile, poi ripresa dal DPCM di attuazione della Direttiva (DPCM 28 marzo 2022,  Gazzetta Ufficiale n.89 del 15 aprile 2022) afferma come lo svolgimento di attività lavorativa sia espletabile sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura, in deroga dunque alle quote massime definite dalla programmazione annuale e secondo la medesima procedura delineata per i titolari di protezione temporanea dalla Direttiva per esercitare attività lavorativa.
 
Se la necessità di integrazione nel mondo del lavoro dei soggetti provenienti dall’Ucraina in seguito agli eventi del conflitto trova quindi immediata e diretta risposta, tramite semplice proposizione di domanda di soggiorno, di fatto, le stesse associazioni imprenditoriali, le agenzie per il lavoro ovvero i sindacati stanno già agendo concretamente e direttamente ai fini di favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti titolari di protezione temporanea.
 
Fra le altre iniziative, il Protocollo per l’inserimento socio-lavorativo dei cittadini stranieri in condizioni di vulnerabilità, siglato lo scorso 16 maggio fra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori edili) e le organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil (commentato qui), ovvero l’Accordo per il sostegno dei soggetti sottoposti a protezione internazionale e temporanea, firmato da Assolavoro (Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro), NidilCgil, Felsa-Cisl, Uiltemp-Uil, siglato in data 9 aprile 2022.
 
In particolare, l’accordo intervenuto nel settore della somministrazione favorisce azioni delle parti sociali volte a offrire e incrementare servizi, investimenti e in generale interventi a favore dei profughi dell’Ucraina. Invero, l’intesa non si rivolge esclusivamente ai titolari di protezione temporanea ma riconosce come destinatari della stessa tutti i soggetti titolari di protezione internazionale (dunque in seguito al riconoscimento dello status di rifugiato o perché titolari di protezione sussidiaria) ancora, soggetti titolari di protezione temporanea e protezione speciale e, infine, i lavoratori in somministrazione, limitatamente e nelle modalità disciplinate secondo le singole prestazioni/misure indicate nello stesso accordo.
 
Già nelle premesse, si possono individuare gli obiettivi che le parti si prefiggono e che si concretizzano in tutto il percorso di socio-inclusione dei soggetti destinatari dell’Accordo. Le azioni promosse sono, difatti, “volte ad agevolare l’accoglienza, l’inclusione e l’inserimento”, nonché ad attivare percorsi formativi tali, da un lato, da facilitare i percorsi di transizione ed entrata nel mondo del lavoro, dall’altro, da colmare la mancata corrispondenza tra le competenze richieste dal mondo del lavoro e quelle effettivamente in possesso da parte dei lavoratori e/o dei candidati. Tramite queste prime azioni, lo scopo è di dare sostegno immediato e veloce all’autosufficienza dei soggetti nei loro percorsi di inclusione e integrazione, supportando allo stesso tempo i lavoratori delle Agenzie per il lavoro in eventuali iniziative di ospitalità.
 
Per dare effettivamente seguito a tutti questi propositi, le parti hanno istituito due percorsi di attività formativa per i destinatari dell’Accordo, previo un bilancio delle competenze da svolgersi individualmente con ciascun beneficiario, in modo tale da indirizzarlo verso il modulo base di formazione linguistica e culturale ovvero, più direttamente, verso i percorsi di formazione professionale.
 
Per quanto concerne i primi moduli linguistici e culturali, le parti dell’Accordo, grazie all’erogazione di risorse pari a €3.000.000 e per il tramite del Fondo Forma.Temp. (Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione), hanno definito e finalizzato un modulo di Formazione base di “lingua italiana”, della durata di 100 ore, e un modulo di Formazione base di “cultura ed educazione civica italiana”, di 50 ore, per una durata complessiva di 150 ore ai fini dell’integrazione economica, sociale e culturale dei destinatari dell’Accordo stesso. Al termine del corso e ai fini della certificazione delle soft skills acquisite, viene previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. Inoltre, a tutti i soggetti partecipanti, viene riconosciuta ed erogata una somma a titolo di indennità di frequenza per un ammontare pari ad € 3,50 all’ora, nonché il rimborso delle spese sostenute per vitto, alloggio e trasporto (sempre secondo i limiti massimi previsti dal fondo suddetto).
 
Solo per coloro che abbiano favorevolmente completato il suddetto corso di Formazione, ovvero per coloro ai quali, in seguito al bilancio delle competenze, non sia risultata necessaria la partecipazione al corso linguistico e culturale, l’Accordo prevede l’avviamento dalle Agenzie per il Lavoro in percorsi di Formazione Professionale. Ancora una volta, viene prevista una somma a titolo di indennità di frequenza per i partecipanti per un ammontare pari ad € 3,50 all’ora, nonché il rimborso delle spese sostenute per vitto, alloggio e trasporto. Differentemente dai corsi base, il finanziamento delle attività formative è collegato, in sede di rendicontazione, alla positiva percentuale di placement dettata per singola Agenzia per il Lavoro fissata, nello specifico, ad una percentuale non inferiore al 16% del numero di soggetti coinvolti nelle attività suddette. Al termine del complessivo percorso di formazione è riconosciuta una somma a titolo di indennità ma solamente una tantum pari a €1.000 lordi.
 
L’Accordo prevede, per il tramite dell’Ente Ebitemp e in aggiunta ai corsi di formazione, altre e ulteriori misure atte a favorire l’integrazione, soggette alla sola richiesta delle stesse all’Ente da parte del beneficiario. Fra queste, per le quali sono state stanziate risorse pari a €5.000.000, si annoverano contributi per l’asilo nido, varie iniziative di sostegno all’istruzione, rimborsi a copertura delle spese di assistenza psicologica, per sé e per i propri familiari entro il secondo grado di parentela e sino a €200 per ogni soggetto, somme a titolo di rimborso per l’acquisto di prodotti di prima necessità per neonati o per la cura di minori sino al terzo anno d’età (anche in questo caso fino ad un massimo di €800 per figlio).
 
Se tutte queste misure sono destinate a soggetti titolari di protezione internazionale, protezione temporanea o protezione speciale, l’Accordo predispone alcune misure in favore dei lavoratori in somministrazione che si attivino in iniziative di ospitalità. In particolare, viene loro riconosciuta, per il tramite di Ebitemp (Ente bilaterale per il lavoro temporaneo), una indennità anche in questo caso una tantum pari a €1.000 lordi, erogata in seguito alla presentazione della “Dichiarazione di ospitalità” (o di altra documentazione attestante l’adozione o l’affidamento) ovvero pari a €1.500 lordi, se ad essere accolto è un soggetto di minore età o una donna in stato di gravidanza. Inoltre, l’indennità sarà erogata solamente se il periodo di accoglienza sarà pari ad almeno tre mesi.
 
L’Accordo, ad oggi, ha durata temporanea: le parti prevedono, difatti, un monitoraggio continuo per il tramite degli Enti bilaterali coinvolti e facilitato dalla neo-istituita Cabina di Regia, sino alla data del 31 ottobre 2022.
 
Si nota come le parti dell’Accordo si stiano concretamente attivando per facilitare l’accesso a tutte le misura predisposte: grazie alla collaborazione con l’UNHCR, il progetto “Accoglienza & Lavoro”, comprensivo di un sistema di servizi pari a 45 milioni di euro è stato reso operativo nei giorni scorsi. Una sezione nel sito Assolavoro, in quattro lingue, rappresenta e informa i beneficiari sui destinatari, le azioni e le modalità per accedere alle prestazioni dell’Accordo, nonché indica le Agenzie e i contatti cui rivolgersi.
 
Se Alessandro Ramazza, presidente dell’associazione nazionale delle Agenzie per il lavoro, afferma come “La collaborazione con l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati ci consentirà di più e meglio di far arrivare le informazioni sui servizi resi disponibili dal settore delle Agenzie per il Lavoro per i rifugiati” è indubbio come il modello, anche sulla base della progettazione di più ampio respiro svoltasi in interlocuzione, fra gli altri, anche con la Confederazione Europea delle Agenzie per il Lavoro (WEC), possa dare il via ad iniziative analoghe.
 
Sara Prosdocimi

Scuola di dottorato in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro
ADAPT, Università degli Studi di Siena

@ProsdocimiSara

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