Al via la “patente a punti”: tra regole e (labili) tentativi di valorizzare il ruolo della rappresentanza sindacale

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Bollettino ADAPT 23 settembre 2024, n. 33
 
Il sistema della c.d. “patente a punti”, finalizzato a salvaguardare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, è stato istituito con il decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024 (c.d. “Decreto PNRR”) modificando il sistema di qualificazione già previsto all’art. 27, d.lgs. n. 81/2008 (per un primo commento si veda G. Benincasa, Il D.L. n. 19/2024 tra misure premianti e “patente a punti”: soluzioni concrete o eccessivo formalismo?, in Bollettino speciale ADAPT, 10 aprile 2024, n. 1). Tuttavia, la decorrenza della qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti è stata prevista, sin dall’inizio, a partire dal 1 ottobre 2024, specificando al comma 3 dell’articolo 27 richiamato, che “le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8” sarebbero stati individuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro. Inoltre, al comma 5 del novellato articolo 27, dopo aver disciplinato che “La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti”, si prevede che, ancora con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sarebbero stati “individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati”.
 
Con decreto 18 settembre 2024, n. 132, è stato pubblicato il “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili” al fine di dare attuazione, con un unico provvedimento, a quanto disposto dai commi 3 e 5 dell’articolo 27 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008). Dalle prime analisi, oltre ad emergere un sistema ben proceduralizzato nonché riservare un ruolo strategico alla formazione, è possibile notare un tentativo – apparentemente labile ed episodico – di valorizzazione del ruolo della rappresentanza sindacale in una materia, come quella prevenzionistica, tradizionalmente demandata – nei fatti – alla gestione di parte datoriale.
 
 
Presentazione della domanda per il conseguimento della patente

 
All’articolo 1 viene disciplinata la modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente a punti tramite il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, specificando altresì che l’accesso al portale avviene attraverso modalità informatiche che assicurano l’identità del soggetto che effettua l’accesso. Al termine della procedura, in caso di esito positivo, viene rilasciata la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui al successivo articolo 2 (v. infra).
 
I requisiti necessari per presentare la domanda, indicati al comma 1 dell’articolo 1 del decreto in commento, sono i seguenti: (a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; (b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; (c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; (d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; (e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente; (f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. Tuttavia, come si legge dalla disposizione in parola, alcuni di richiamati requisiti possono essere attestati mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – come nel caso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) – o tramite dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – come nel caso dei requisiti di cui alle lettere b), d) ed f) -.
 
Al comma 2, richiamando chi sono i soggetti interessati ai sensi dell’art. 27 TU SSL, viene chiarito che la presentazione della domanda può essere effettuata dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo (anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12), informando, entro 5 giorni dal deposito della domanda, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (comma 6).
 
Una disciplina parzialmente diversa è stata prevista per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato diverso dall’Italia. A tal proposito, i commi 4 e 5 prevedono rispettivamente che:

– In caso di soggetti stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia, gli stessi sono tenuti a presentare tramite il portale di cui sopra, l’autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine.

– In caso di soggetti stabiliti in uno Stato non appartenente all’Unione europea, gli stessi sono tenuti a presentare, tramite il portale di cui al comma 1, l’autocertificazione comprovante l’avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine.
 
In entrambi i casi, ove non in possesso di documento equivalente, tali soggetti sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo.
 
Fermo restando che, come previsto dal comma 7, nelle more dell’approvazione della domanda è consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro, per cui è richiesta la patente a punti, nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo al rilascio, l’Amministrazione revoca la patente, la quale può essere richiesta, con le medesime modalità di cui sopra, decorsi dodici mesi.
 
 
Contenuti informativi della patente
 

L’articolo 2 del decreto in commento disciplina le informazioni contenute nella patente digitale e rese disponibili dal portale informatico, di seguito riportate:

a) dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;

b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;

c) data di rilascio e numero della patente;

d) punteggio attribuito al momento del rilascio;

e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;

f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
 
Anche in questo caso emerge un tentativo di valorizzazione, in una materia come quella prevenzionistica, del ruolo della rappresentanza sindacale. Viene infatti previsto che con provvedimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità di estensione di tali informazioni (che possono essere conservate per un massimo di 5 anni dalla iscrizione sul portale) ai titolari della patente o loro delegati, alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, agli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 51, comma 1 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
 
 
Sospensione della patente
 

L’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al comma 8 prevede che l’Ispettorato del lavoro territorialmente competente può adottare provvedimenti cautelari di sospensione della patente. Tuttavia, l’articolo 3 del decreto in commento, specifica che:

– in caso di infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile, almeno a titolo di colpa grave, al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del TU SSL ovvero al dirigente di cui all’articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto, l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata. A tal proposito, l’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all’adozione del provvedimento dovrà tenere conto dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni;

– in caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente imputabile, almeno a titolo di colpa grave, ai medesimi soggetti richiamati sopra, la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di cui all’articolo 14 del TU SSL o all’articolo 321 del codice di procedura penale.
 
Tuttavia, la durata della sospensione della patente, comunque non superiore ai 12 mesi, sarà determinata sulla base della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.
 
In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione cooperando, in caso di necessità, anche con l’INAIL che è chiamato a mettere a disposizione del primo ogni informazione concernente gli eventi infortunistici.
 
 
Attribuzione, sospensione e recupero dei crediti

 
Gli articoli 4 e 5 del decreto in parola disciplinano, rispettivamente, l’attribuzione dei crediti al rilascio della patente (30 crediti) e l’eventuale incremento degli stessi (fino ad un massimo di 100 crediti).

 
Tra i motivi per cui è possibile incrementare i crediti ottenuti con il rilascio della patente (subito o successivamente con apposito aggiornamento), troviamo sia criteri di valorizzazione della storicità dell’azienda (fino a 10 crediti) sia sistemi premianti quali la mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio (1 credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti).
 
Inoltre, in casi e con modalità specifiche (v. “TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITI AGGIUNTIVI” allegata al decreto 18 settembre 2024, n. 132) possono essere attribuiti fino a 40 crediti ulteriori, di cui:

a) fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro (tra cui il possesso della certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati, l’asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS, etc.);

b) fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione in casi diversi, tra cui: il possesso dell’attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica, la formazione sulla lingua per lavoratori stranieri, la certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, etc.
 
Nel caso in cui tali requisiti fossero costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determinerà la sottrazione dei relativi crediti.
 
Infine, al comma 7 viene specificato che i flussi informativi per l’accreditamento e la sottrazione dei crediti saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
 
Al successivo articolo 6 viene disciplinata la eventuale sospensione dell’incremento dei crediti. Ed invero, al comma 1 viene previsto che in caso di contestazione di una o più violazioni di cui all’Al- legato I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sospeso l’incremento di cui all’articolo 5, comma 3, fino alla decisione definitiva sull’impugnazione (se proposta) salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 della stessa. Nel caso di contestazioni delle violazioni appena richiamate, l’incremento di cui sopra e a cui è possibile accedere grazie alla mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio (art. 5, co. 3 del decreto in parola) non si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla definitività del provvedimento.
 
Al successivo articolo 7 vengono dettagliate le modalità di recupero dei crediti. Il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL (alla quale sono invitati a partecipare anche i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale), tenuto conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall’articolo 5, comma 4, lett. a).
 
 
Fusioni e trasformazioni societarie

 
Il decreto in commento non manca, in conclusione, di regolamentare i casi, sempre più frequenti, di modifiche degli assetti societari. All’articolo 8, rubricato “Ulteriori disposizioni”, viene infatti previsto che:

in caso di fusione, anche per incorporazione, dell’impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario;

in caso di trasformazioni societarie previste dagli articoli 2500 ss. cc. o nel caso di conferimento d’azienda in società da parte dell’imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.
 
Giada Benincasa

Coordinatrice della Commissione di certificazione DEAL dell’Università di Modena e Reggio Emilia

@BenincasaGiada

Al via la “patente a punti”: tra regole e (labili) tentativi di valorizzare il ruolo della rappresentanza sindacale