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Bollettino ADAPT 8 marzo 2021, n. 9
“I riders sono lavoratori autonomi”. È questo il titolo che campeggiava su tanti giornali nelle scorse settimane, dopo essersi diffuso l’esito di giudizio che è insorto tra i sindacati e un’impresa del food delivery. Le organizzazioni sindacali Nidil-Cgil, Filt-Cgil e Filcams-Cgil di Firenze, infatti, hanno presentato un ricorso al giudice del lavoro per chiedere la condanna di Deliveroo Italy S.r.l. alla rimozione di alcune condotte ritenute lesive dei diritti dei riders. In particolare, le organizzazioni sindacali hanno eccepito come antisindacale la comunicazione della società, inviata sugli smartphone dei lavoratori, nella quale si annunciava la volontà di recedere dal rapporto di collaborazione se il rider non avesse accettato, entro un dato termine, il nuovo contenuto del contratto, modificato ed adeguato alle previsioni del CCNL sottoscritto da Assodelivery e UGL Rider.
Testualmente, il messaggio si esprimeva nei seguenti termini: “Se non firmerai il nuovo contratto di collaborazione entro il 2 novembre, a partire dal 3 novembre non potrai più consegnare con Deliveroo poiché il tuo contratto non sarà più conforme alla legge. Se non desideri continuare a consegnare con Deliveroo secondo i termini previsti dal CCNL, questa e-mail costituisce il preavviso formale della risoluzione del tuo attuale contratto che terminerà il giorno 2 novembre 2020. Fino ad allora, potrai continuare a lavoratore in base al tuo contratto esistente” (p. 2 del decreto). Pertanto, la società, tenuto conto della sottoscrizione di un CCNL in materia, ha ritenuto di adeguare i rapporti contrattali al rispetto di questo accordo collettivo, ricorrendo ad una sorta di recesso modificativo (P. Tosi, Riders, il Tribunale di Firenze nega ai sindacati l’azionabilità dell’art. 28 St. Lav., in Guida al Lavoro, 2021, n. 9, p. 26 e ss.).
La società si è difesa eccependo principalmente l’impossibilità per il giudice di pronunciarsi sulla sussistenza o meno di una condotta antisindacale in quanto: a) lo stesso non sarebbe territorialmente competente poiché a sentenziare dovrebbe essere semmai il Tribunale di Milano; b) il ricorso per accertare la condotta antisindacale del datore di lavoro è limitato “ai soli conflitti che si sviluppano all’interno dei rapporti di natura subordinata e che vedono come controparte, appunto, il datore di lavoro, non rientrando, invece, nel campo di applicazione della norma statutaria i conflitti che coinvolgono eventuali diritti di libertà, attività sindacale o astensione dal lavoro di lavoratori autonomi (Corte Cost. n. 75/241) o parasubordinati” (p. 3 del decreto).
Il tribunale fiorentino ha respinto la prima eccezione sollevata dalla società – dichiarandosi quindi competente in merito – in quanto ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a decidere la controversia in materia di condotta antisindacale, rileva il luogo di commissione del comportamento denunciato. Luogo che nel caso di specie coincide con “ogni luogo nel quale i riders, aventi contratti di collaborazione in essere con Deliveroo, hanno ricevuto in modalità telematica le predette comunicazioni [il recesso dai contratti e l’adesione al CCNL Assodelivery], e, quindi, anche in Firenze”. Pertanto, il sindacato avrebbe potuto promuovere (se non già fatto) tanti giudizi avverso il medesimo provvedimento datoriale quanti erano i territori in cui operavano i riders per conto di Deliveroo.
Relativamente, invece, alla seconda eccezione, incentrata sul fatto che lo strumento del ricorso per condotta antisindacale (art. 28 St. Lav.) fosse riservato esclusivamente alle organizzazioni sindacali dei lavoratori subordinati, il giudice ha accolto tali argomentazioni ritenendole giuridicamente fondate e pertanto sulla base di questo assunto ha rigettato il ricorso presentato dalle organizzazioni sindacali, aggiungendo che: a) per “i liberi professionisti o lavoratori parasubordinati, che non hanno un tale vincolo di soggezione”, cioè il regime giuridico della subordinazione, restano “esperibili gli ordinari strumenti processuali”; b) in un giudizio sommario, quale è quello previsto dall’art. 28 St. Lav., non è possibile valutare delle prove che siano finalizzate all’accertamento preventivo della natura subordinata dei rapporti individuali di lavoro, essendo possibile valutare solo fatti e prove relativi all’accertamento della condotta addebitata al datore di lavoro (uno dei pochi riti sommari, infatti, che consente di risolvere anche questioni qualificatorie in senso al medesimo giudizio è il c.d. rito Fornero, cfr. art. 1, comma 47 della legge 28 giugno 2012, n. 92).
In altri termini, il giudice ha chiarito che il diritto a presentare ricorso per far accertare la sussistenza di una condotta antisindacale non è riconosciuto in capo a tutte le organizzazioni ex art. 39 Cost. ma solo a quelle rappresentanti i lavoratori subordinati; inoltre, per poter accertare nel merito se la condotta tenuta da Deliveroo era antisindacale o meno, sarebbe stato necessario accertare prima se i riders – inquadrati formalmente dal datore di lavoro come autonomi – fossero lavoratori subordinati. Accertamento quest’ultimo che però resta precluso in un giudizio sommario ex art. 28 St. Lav. (come pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, cfr. ex multis, Cass. 24 settembre 2015, n. 18975 che ha negato la possibilità di ricorrere a questa particolare tutela processuale – e sostanziale – ad un sindacato rappresentante i medici convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale in quanto il rapporto tra questi e l’ente da ricondurre alla prestazione lavorativa personale, continuativa e coordinata ex art. 409 c.p.c., “che non rappresenta un distinto tipo contrattuale, assimilabile al lavoro dipendente, ma una peculiare ipotesi di lavoro autonomo, parificato al lavoro subordinato soltanto agli effetti di specifiche forme di tutela rafforzata”).
Tanto sarebbe bastato al tribunale fiorentino per “archiviare” la questione. Il giudice avrebbe potuto esaurire l’iter argomentativo constatando l’inadeguatezza dello strumento processuale rispetto alla problematica posta. Potremmo dire che sarebbe bastata una decisione di rito. E invece a partire dalla pagina 3 del decreto fino alla pagina 5, l’organo giudicante si dilunga con diverse argomentazioni sul problema qualificatorio, richiamando anche alcuni precedenti giurisprudenziali ben noti (“[…]la resistente non poteva comunque imporre ai riders, né, di lavorare in tali turni, né, di non revocare la disponibilità data[…]”; “[…]pare assumere rilievo il fatto che la disposizione in esame, nel prevedere che alle collaborazioni siffatte si applichi soltanto la disciplina del lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., confermi, di conseguenza come esse, a livello di fattispecie, continuino ad appartenere alla categoria del lavoro autonomo[…]”; “[…]pare corretto escludere che il richiamo della disciplina (sostanziale) del rapporto di lavoro subordinato implichi ex se l’applicabilità alla fattispecie della collaborazione eterorganizzata di una disposizione di carattere esclusivamente processuale quale è, nei termini anzidetti, l’art. 28 l. n. 300/70[…]”). Verrebbe da chiedersi a che scopo.
Questo aggravio di argomentazioni è spiegabile solo nella prospettiva di giustificare oltremodo le ragioni connesse al rigetto del ricorso: la natura autonoma dei riders è, infatti, il presupposto logico-giuridico per rigettare la domanda giudiziale; presupposto, però, che non è dato da un giudizio di accertamento preventivo da parte del giudice ma dalla qualificazione giuridica che emerge dai contratti stipulati tra l’azienda e i lavoratori. Appare, quindi, del tutto strumentale l’idea di ritenere che da questo decreto si possa desumere che il Tribunale di Firenze abbiamo qualificato come lavoratori autonomi i riders.
Ricercatore presso il Dipartimento di Economia “M. Biagi”
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia